Archivi della categoria: Le normative regionali su alberi e boschi

Leggi, normative e documenti sui Grandi alberi in Italia

I Boschi Vetusti ” la difficile definizione”

Le fasi della vita di un albero

Nel 2018 al Testo Unico in materia di foreste e filiere forestale sono state apportate modifiche alla legge 14 gennaio 2013, in particolare:
a) alla rubrica dell’articolo 7, dopo le parole: «alberi
monumentali,», sono inserite le seguenti: «dei boschi vetusti,»;
b) all’articolo 7, dopo il comma 1, e’ inserito il seguente:
«1-bis. Sono considerati boschi vetusti le formazioni boschive
naturali o artificiali ovunque ubicate che per eta’, forme o
dimensioni, ovvero per ragioni storiche, letterarie, toponomastiche o
paesaggistiche, culturali e spirituali presentino caratteri di
preminente interesse, tali da richiedere il riconoscimento ad una
speciale azione di conservazione. Il legislatore ha cercato, ma non è stato sicuramente facile, definire il “bosco vetusto”. Quasi sempre le leggi devono essere interpretate, del resto dove è difficile legiferare bisogna arrampicarsi un po’ sugli specchi (o su gli alberi). E poi i detti comuni: si fa la legge e si troverà l’inganno. Ci vengono in mente gli interessanti articoli del nostro amico Valido Capodarca nel gruppo facebook sull’inefficacia, in alcuni casi, delle leggi di tutela degli alberi. Un esempio è la legge specifica della “tutela delle querce”. Sapendo che una legge potrebbe mettere un vincolo di tutela, molti si affrettano a tagliare le querce quanto prima possibile. Del resto, anche la FAO nel 2001 ha dato una definizione di bosco vetusto partendo comunque dalla foresta: “Una foresta vetusta è un bosco primario o secondario che abbia raggiunto un’età nella quale specie e attributi strutturali normalmente associati con foreste primarie senescenti dello stesso tipo, si siano sufficientemente accumulati così da renderlo distinto come ecosistema rispetto a boschi più giovani” Il legislatore italiano non ha scritto di “foreste” ma di “boschi” altrimenti avrebbe per esempio potuto scrivere di “foreste vergini” che sono quelle in cui l’uomo non ci è mai entrato. Nelle foreste vergini c’è sicuramente une elevato livello di naturalità, di biodiversità e di grandi alberi. Per cui il bosco diciamo vetusto sta tra un bosco “vergine” (anche se è una brutta definizione ma rende l’idea ) e il bosco in cui l’uomo da molti anni non le gestisce più. Una definizione un po’ particolare di bosco vetusto è quella di “un ecosistema caratterizzato dalla presenza di alberi annosi e dai relativi attributi strutturali” (Spies 2004,) Altra definizione fornita sempre da studiosi che a noi di molisealberi piace, e che i boschi vetusti: rappresentano un elemento chiave nelle strategie di conservazione della biodiversità (Blasi et al. 2010) di cui abbiamo scritto nei precedenti articoli. L’assenza prolungata di lavorazioni e interventi selvicolturali favorisce la formazione dei grandi alberi cavi e/o morti in piedi e a terra microhabitat ideali per molte specie: funghi, licheni, ecc.. .

Nuovo elenco per 62 alberi monumentali in Molise

Con decreto del Ministero delle Politiche agricole e forestali n. 661 del 09/08/2018 sono stati effettuati degli aggiornamenti nell’elenco degli  alberi monumentali. Per il Molise ci sono altri 62 alberi monuementali, prevalentemente nella provincia di Campobasso. L’elenco nazionale è scaricabile qui:allegato_A_decreto_n._661_9.8.2018_nuove_iscrizioni (1)

Il grande Castagno il località le Cupe di Boiano

Criteri dimensionali di circonferenza del tronco per definire la monumentalità di un albero (seconda parte)

Con la circolare applicativa del Corpo Forestale dello stato sono stati stabiliti i criteri dimensionali per definire la monumentalità di un albero. Si tratta di dimensioni minime al fine di unificare le differenze di circonferenza del tronco misurate,  in tutte le regioni.  In un precedente articolo http://www.molisealberi.com/il-bosco-degli-abeti-soprani-e-i-suoi-giganti/  si è parlato di abeti bianchi con circonferenze di 350 cm che sono una rarità, almeno dalle nostre parti. Per l’Auracaria auracana (Molina) K. Koch 1873 che raggiunge altezze considerevoli anche di 40-50 metri circonferenze del tronco di 350 cm pensiamo non si sono mai viste in Italia. Già le Auracarie non sono comuni, la circonferenza  del tronco massima raggiunge i 200 cm.  L’Auracara auracana K.  viene dal Cile da un ambiente diverso ed è presente in parchi o ville. Per arrivare a 350 cm di circonferenza del tronco crediamo che sia quasi impossibile, anche se dai tempi della  natura e dagli alberi ci si aspetta sempre qualcosa , ma molto lentamente. Un  Calocedrus decurrens (Torr.) (Cipresso della California) con circonferenza minima del tronco da 350 cm diventa allo stesso modo impossibile da trovare.  Solo un cercatore di alberi come Tiziano Fratus  ha misurato un Calocedrus decurrens a 345 cm di circonferenza del tronco, 20 metri di altezza, nel  Parco di Villa Genero a Torino.

La tabella seguente riporta le circonferenze minime per la monumentalità riprese dal sito del CFS dedicato agli alberi monumentali:

1aaaaaaaPer i Cedrus la dimensione minima del tronco è 400 cm, forse poteva essere effettuata una distinzione tra il Cedro del LIbano e gl altri due: dell’atlante e il deodara, in relazione anche alle caratteristiche del  tronco.  Esemplari di Cedro del Libano sono forse più rari e  avremo preferito circonferenze sopra i 450-500 cm per esaltare un po’ di più la monumentalità. Anche i Cedro del Libano sono rari in Molise e si trovano prevalentemente in parchi e giardini. I Cedri sono stati importati in Italia a meta dell’Ottocento. Ci sono grandi esemplari, in Piemonte, in Toscana  nel Veneto ma anche nel Lazio e in Ville e Giardini romani e in Sicilia. Sono sempre piante con il loro fascino e maestosità e che non solo il dato numerico della circonferenza del tronco può rappresentare  l’aspetto di monumentalità. In Molise non si conoscono dimensioni di cedri sopra i 400 cm se non qualche raro esemplare. Un bella  pianta  di Cedro del libano sta a Campobasso nel giardino del convitto Mario Pagano.

Il fascino discreto dei grandi alberi

Riportiamo in allegato una nostra breve presentazione di circa 100 diapositive di foto, articoli, normative ecc.. sui grandi alberi.

Il titolo è un po’ emblematico: “Il fascino discreto dei  patriarchi del mondo vegetale”

Si parte dai grandi monumenti della natura nel Mondo, in Italia e nel nostro piccolo Molise.

Essa è facilmente scaricabile  qui:

ilfascinodiscretodeigrandialberimolisealberi

 

Il faascino discreto dei grandi alberi
Il fascino discreto dei grandi alberi

 

 

 

Il decreto del 23/10/2014 sul censimento degli alberi monumentali in Italia (quarta parte). Le schede e gli elenchi

Si riportano gli articoli del decreto inerenti le schede di  segnalazione e di identificazione

Art. 6.
Scheda di segnalazione e scheda di identificazione

1. Al fine di garantire all’elenco nazionale degli alberi monumentali una omogeneità di contenuti e una comparabilità tra i dati e le informazioni, per l’attività di censimento viene predisposta una scheda di identificazione dell’albero monumentale/formazioni vegetali monumentali, da utilizzarsi nel rilievo di campagna da parte sia delle amministrazioni che hanno provveduto precedentemente
al censimento dei loro alberi monumentali che di quelle che non hanno ancora dato avvio ad una attività censuaria.
2. Quanto alla metodologia di rilevazione dei parametri, fra i quali, il parametro dimensionale relativo alla circonferenza, si fa riferimento all’allegato tecnico specifico.

3. Per la segnalazione di alberi monumentali, i soggetti di cui all’art. 3 utilizzano l’apposita scheda di segnalazione, resa disponibile nel sito web del Corpo forestale dello Stato: www.corpoforestale.it, alla sezione monitoraggio ambientale alberi monumentali. La scheda, opportunamente compilata, deve essere consegnata al comune che ha competenza sul territorio in cui radica la pianta oggetto di segnalazione.

Art. 7.
Realizzazione degli elenchi
1. Effettuate le attività di censimento, i comuni trasmettono alla regione di appartenenza i risultati dello stesso, esposti sotto forma di elenco, affiinché la stessa si pronunci circa la attribuzione del carattere di monumentalità di ogni singolo elemento censito. L’elenco comunale sarà corredato delle schede di identificazione e del materiale documentale e fotografico, entrambi in formato digitale.
Le regioni, ricevuti gli elenchi comunali contenenti le proposte di attribuzione del carattere di monumentalità, entro novanta giorni, provvedono, tramite le strutture deputate, alla relativa istruttoria e deliberano sulle iscrizioni, elaborando, quindi, il proprio elenco regionale in formato elettronico. Una volta approntato, tale elenco è trasmesso unitamente a tutta la documentazione, al Servizio
II – Divisione 6ª dell’Ispettorato generale del Corpo forestale dello Stato.
2. Tale struttura, in modo tempestivo e previa verifica formale degli elenchi regionali acquisiti, in ordine al rispetto dei criteri stabiliti, provvede a redigere l’elenco degli alberi monumentali d’Italia, sempre in formato elettronico, nonché ad implementare un archivio informatico delle singole schede di identifi cazione, aperto alla consultazione e/o all’inserimento dei dati da parte degli enti territoriali interessati, con abilitazione di funzioni diversificate.
3. L’elenco, qualsiasi sia il livello territoriale, segue lo schema allegato al presente decreto e riporta le seguenti  informazioni: di tipo geografico: regione, provincia, comune, toponimo;
di tipo topografico: coordinate geografiche, altitudine, localizzazione o meno in area urbanizzata;
di tipo botanico e dendrometrico: classificazione binomia, nome volgare, circonferenza (cm) ad 1,30 m, altezza (m);
di tipo valutativo: criterio prevalente per la attribuzione di monumentalità.
4. L’elenco compilato dai comuni deve fornire, altresì, specifica evidenza degli elementi arborei per i quali risulta già apposto il vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 136, comma 1, lettera a) , del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifi cazioni e deve indicare, altresì, gli elementi arborei per i quali si intende proporre l’avvio del procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell’art. 136, comma 1, lettera a) , e secondo l’ iter previsto dagli articoli 138, 139 e 140 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni.
5. L’elenco degli alberi monumentali d’Italia deve essere aggiornato con cadenza almeno annuale: le regioni comunicano al Corpo forestale dello Stato, gestore dello stesso, ogni eventuale variazione, non appena la stessa si verifichi.
6. Nel caso in cui l’elenco contenga elementi arborei per i quali risulti già formalizzato o proposto il provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell’art. 136, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni e integrazioni, le regioni inviano la relativa comunicazione e documentazione anche al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, per permettere l’aggiornamento della banca dati del SITAP (Sistema Informativo Territoriale Ambientale e Paesaggistico), ai sensi del decreto ministeriale 26 maggio 2011 recante «Approvazione dello schema generale di convenzione con le regioni ai sensi dell’art. 156, comma 2, del Codice dei beni culturali e del paesaggio», pubblicato in Gazzetta Uffi ciale n. 285
del 6 dicembre 2012.8

Allegato n. 1
SCHEMA DI ELENCO
Regione Provincia Comune Località Coordinate geografiche
Altitudine (m s.l.m.) Area urbanizzata si/no
Specie Nome volgare
Circonferenza(cm) Altezza (m) Criterio monumentalità
Proposta dichiarazione notevole pubblico (vigente/proposta)

Le schede di identificazione e di segnalazione possono essere scaricate qui dal sito del Corpo Forestale dello Stato:

Il Decreto del 23/10/2014 sul censimento degli alberi monumentali d’Italia (quinta parte)

Si riportano gli ultimi articoli del decreto in merito alla pubblicazione, anche se secondo noi i tempi per un censimento del genere sono molto brevi e quindi rimarrà tutto sospeso. Per fare un censimento del genere occorrono almeno 3-5 anni, meno male che i grandi alberi vivono a lungo e sono fermi lì ad aspettare il censimento e la pubblicazione degli elenchi .

Art. 8.
Pubblicazione degli elenchi
1. Ogni comune rende noti gli alberi inseriti nell’elenco nazionale ricadenti nel territorio amministrativo di propria competenza mediante affissione all’albo pretorio, in modo tale da permettere al titolare di diritto soggettivo o al portatore di interesse legittimo di ricorrere, nei modi
e termini previsti dalla specifi ca normativa, avverso l’inserimento in elenco di uno specifico elemento arboreo.
2. Onde consentire le misure di tutela e di valorizzazione dei beni censiti da parte della collettività e delle amministrazioni pubbliche, l’elenco degli alberi monumentali d’Italia viene anche pubblicato, e costantemente aggiornato, sul sito internet del Corpo forestale dello Stato: www.corpoforestale.it nella sezione relativa al monitoraggio ambientale.
Art. 9.
Tutela e salvaguardia
1. Ai sensi dell’art. 7, comma 4, della legge 14 gennaio 2013, n. 10, l’abbattimento e le modifi che della chioma e dell’apparato radicale sono realizzabili, dietro specifica autorizzazione comunale, solo per casi motivati e improcrastinabili per i quali è accertata l’impossibilità di adottare soluzioni alternative, previo parere vincolante del Corpo forestale dello Stato, che si può avvalere della
consulenza dei Servizi fitosanitari regionali. I comuni provvedono a comunicare alla regione gli atti autorizzativi emanati per l’abbattimento o modifica degli esemplari. Nell’eventualità in cui si rilevi unpericolo imminente per la pubblica incolumità e la sicurezza urbana, l’Amministrazione comunale provvede tempestivamente agli interventi necessari aprevenire e ad eliminare il pericolo, dandone
immediata comunicazione al Corpo forestale dello Stato, e predispone,ad intervento concluso, una relazione tecnica descrittiva della situazione e delle motivazioni che hanno determinato l’intervento.
2. Per gli elementi arborei che risultano sottoposti a provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell’art. 136, comma 1, lettera a) , del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modifi cazioni e integrazioni, o per i quali risulti già pubblicata la proposta di dichiarazione ai sensi dell’art. 139, comma 2 del medesimo decreto, deve essere richiesta, altresì,
l’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 della suddetta normativa.
3. Al fi ne di garantire tutela agli alberi o alle formazioni vegetali censite e in attesa di iscrizione all’elenco nazionale degli alberi monumentali, laddove alle stesse non sia stata conferita alcuna forma di conservazione da parte delle normative regionali o non si sia provveduto
alla dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modifi cazioni e integrazioni, a partire dalla proposta di attribuzione di monumentalità da parte del comune con proprio atto amministrativo notifi ato al proprietario, si
applicano comunque le sanzioni previste dall’art. 7, comma 4, della legge 14 gennaio 2013, n. 10.
Art. 10.
Segnaletica
1. Il Corpo forestale dello Stato fornisce le informazioni su ciascun bene monumentale iscritto in elenco anche per il tramite di una cartellonistica fissa, assicurando che la stessa abbia i requisiti standard previsti nell’allegato tecnico e che segua il formato predisposto dal gestore dell’elenco degli alberi monumentali d’Italia.
Art. 11.
Competenze del Corpo forestale dello Stato e attività di collaborazione con gli enti territoriali
1. A supporto della attività di censimento, i comuni possono richiedere specifi ca collaborazione ai comandi provinciali del Corpo forestale dello Stato, con particolare riferimento alla verifica specialistica delle segnalazioni provenienti da cittadini, associazioni, istituti scolastici, enti territoriali.
2. I comandi provinciali provvedono ad effettuare controlli annuali su tutti gli esemplari censiti al fine di verificarne le condizioni vegetative e comunicano ogni eventuale modifica riscontrata alla regione e all’Ispettorato generale del Corpo forestale dello Stato e, qualora gli esemplari censiti siano sottoposti ai vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 136, comma 1, lettera a) , del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifi cazioni e integrazione, altresì, alla Soprintendenza territorialmente competente del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
In caso di esercizio del potere sostitutivo di cui all’art. 7, comma 3, della legge 14 gennaio 2013, n. 10, il Corpo forestale dello Stato, tramite i comandi provinciali e relative strutture dipendenti, provvede ad effettuare il censimento previsto per conto degli enti territoriali inadempienti.
3. Al personale delle strutture del Corpo forestale dello Stato coinvolte nella particolare attività sono assicurati opportuni corsi di formazione e di addestramento, da effettuarsi a livello sia centrale che decentrato nonché l’uso di strumentazione necessaria all’attività valutativa nell’ambito della formulazione dei pareri richiesti anche ai sensi dell’art. 7, comma 4, della legge 14 gennaio 2013,
n. 10.
4. Rappresentanti dei comandi regionali del Corpo forestale dello Stato partecipano, ai sensi dell’art. 137 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni e integrazioni, alle commissioni regionali deputate alla formulazione di proposte per la dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili e aree di cui all’art. 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42, nei casi in cui queste riguardino fi lari, alberate ed alberi monumentali.
Art. 12.
Norme fi nanziarie
1. Per l’attuazione di quanto previsto nel presente decreto sono impiegate le risorse di cui all’art. 7, comma 5, della legge 14 gennaio 2013, n. 10.

2. A tal fi ne le predette risorse sono assegnate ai pertinenti capitoli del Programma «Tutela e conservazione della fauna e della fl ora e salvaguardia della Biodiversità» dello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

3. Le risorse fi nanziarie rese disponibili sono ripartite
tra il Corpo forestale dello Stato e le regioni sulla base, da una parte, dei fabbisogni connessi all’attività di coordinamento, gestione degli elenchi, controllo e vigilanza, rilascio pareri del Corpo forestale dello Stato e, dall’altra, di quelli legati al sostegno del lavoro di censimento da parte dei comuni e alla redazione degli elenchi regionali; la ripartizione dei fondi destinati alle regioni avverrà sulla base di criteri stabiliti dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali fondati sul confronto dei più significativi parametri territoriali.
Art. 13.
Clausola di salvaguardia
1. Nei territori delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, le funzioni attribuite dal presente decreto al Corpo forestale dello Stato, ad esclusione di quanto stabilito dall’art. 2, comma 1, sono esercitate dai Corpi forestali regionali o provinciali.
2. Ai sensi dell’art. 8, comma 1, della legge 14 gennaio 2013, n. 10, le disposizioni della legge sono attuale nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano secondo le proprie organizzazioni tecnico-amministrative.
Roma, 23 ottobre 2014
Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
MARTINA
Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo
FRANCESCHINI
Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare

Trentino Alto Adige Legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11

Il Trentino Alto Adige con Legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11: “Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d’acqua e delle aree protette” rimanda ai piani forestali e montani l’individuazione e il censimento delle piante monumentali.

Art. 24

Piante monumentali e siti di particolare valenza ambientale

1. I piani forestali e montani individuano e censiscono le piante monumentali e i siti di particolare valenza ambientale, naturalistica ed ecologica presenti nelle aree forestali e montane. L’elenco delle emergenze così individuate è trasmesso alla struttura provinciale competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio, al fine dell’eventuale attivazione della procedura prevista dalla vigente normativa provinciale in materia di urbanistica e tutela del paesaggio per l’inclusione nell’elenco dei beni di rilevante interesse ambientale e naturalistico.

2. Se le piante monumentali e i siti di particolare valenza ambientale sono inclusi nell’elenco dei beni di rilevante interesse ambientale e naturalistico, alla loro valorizzazione e manutenzione, secondo quanto previsto dalla vigente normativa provinciale in materia di urbanistica e tutela del paesaggio, provvedono i comuni in proprio o affidando l’intervento a soggetti privati, ovvero le amministrazioni separate dei beni di uso civico, con il supporto tecnico delle strutture provinciali competenti.

3. E’ garantita in ogni caso la gestione forestale dei siti ricadenti in aree a bosco, secondo le direttive contenute nei piani forestali e montani.

Il Censimento degli alberi monumentali d’Italia da parte dei Comuni. Le schede di segnalazione e di identificazione.

r fajone
r fajone a Vastogirardi

Nel ex sito del Corpo Forestale dello Stato oggi sul sito del Ministero delle Politiche agricole alimentari e Forestali e del Turismo sono presenti gli allegati tecnici del Decreto del 23 ottobre 2014 “Istituzione dell’elenco degli alberi monumentali d’Italia e principi e criteri direttivi per il loro censimento”. Il censimento dovrà essere realizzato dai Comuni entro il 31/07/2015 (poi è stato prorogato ultimo elenco aggiornato al 2018),  sia mediante ricognizione territoriale con rilevazione diretta e schedatura del patrimonio vegetale sia a seguito di recepimento, verifica specialistica e conseguente schedatura delle segnalazioni provenienti da cittadini, associazioni, istituti scolastici, enti territoriali, strutture periferiche dei dello Stato, Direzioni regionali e Soprintendenze competenti del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

la grande quercia di Carovilli
la grande quercia di Carovilli

Per la segnalazione di alberi monumentali si dovrà utilizzare l’apposita scheda di segnalazione opportunamente compilata che deve essere consegnata al Comune che ha competenza sul territorio in cui si trova la pianta oggetto di segnalazione. Considerato che le informazioni riportate nella scheda dovranno permettere a chi svolgera’ la verifica specialistica di operare una prima selezione degli esemplari da sottoporre a rilievo di campagna, e’ necessario che la compilazione sia più completa e corretta, con possibilità di allegare sempre una foto dell’albero o della formazione vegetale.

 La scheda di identificazione è utilizzata invece per la verifica specialistica di campagna e per l’esame statistico dei dati raccolti.  La scheda permette di rendere omogenei e confrontabili i dati raccolti nei vari contesti territoriali. Dalle Istruzioni per la compilazione delle schede è anche scritto: A complemento della scheda di rilevamento, e’ necessario allegare, altresi’, della documentazione fotografica. Le immagini dovranno essere di buona qualita’ e tali da permettere una chiara visione del rilievo e della sua potenziale monumentalita’. Si sottolinea la necessita’ di fornire innanzi tutto un inquadramento della pianta o delle piante nel paesaggio circostante, possibilmente ponendovi alla base un riferimento dimensionale noto (una macchina, una persona). Alla foto d’inquadramento seguono poi una o piu’ immagini di dettaglio relative a qualche particolare che si ritiene importante. Se si e’ in possesso di materiale illustrativo di qualsiasi genere che documenti l’importanza del rilievo, e’ opportuno allegarne copia alla scheda di rilevamento.

Acero di Valle Ura a Pizzone
Tra i più grandi Aceri montani d’Italia l’Acero di Valle Ura a Pizzone foto dal gruppo facebook molisealberi

Tutti coloro che dovranno complare le schede di identificazione  il censimento degli alberi monumentali dovranno essere in grado di sapere le coordinate GPS in WGS 84, la denominazione del foglio IGM, il nome scientifico secondo la classificazione binomia dell’albero, la completa indicazione di sottospecie, varieta’ o cultivar. Nei comuni si dovranno avere a disposizione la strumentazione per misurare l’altezza di un albero. Occorre poi sapere: cos’è la dendrometria, una ceppaia, l’albero policormico, cosa si intende per chioma espansa, pendula, ecc. vigore vegetativo, defoliazione, decolorazione, microfillia, agenti biotici e abiotici. Per la compilazione della scheda bisogna conoscere il nome dei funghi, virus, batteri che danneggiano gli alberi, la loro collocazione anatomica e descrivendone i sintomi (presenza di ferite, cavita’, carpofori, rami epicormici, carie, sintomi di instabilita’ ecc. Si dovranno fornire informazioni circa la meccanica di un albero, l’instabilità, la tassonomia, l’estensione, le condizioni vegetative, gli interventi passati e da attuarsi. Poi occorre conoscere lo stato della tutela e proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico, i vincoli idrogeologico, ex articoli 10, comma 4, lettera f), 136 e 142 del decreto legislativo n. 42/2004. Il tutto doveva essere completate in 6 mesi ? Ci pare abbastanza complicato che molti comuni possano far questo. In effetti è successo così L’elenco come si i legge nel sito del MIPAF e aggiornato al 2018 Con gli alberi monumentali gli aggiornamenti non finiscono mai 

Tutte le informazioni relative alle schede di segnalazione da compilare e da trasmettere ai Comuni dove l’albero si trova  le istruzioni per la loro compilazione sono disponibili qui sotto e nel sito del Ministero delle Politiche agricole e forestali e del Turismo Sezione alberi monumentali

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Le Istruzioni per la compilazione della scheda di segnalazione è scaricabile qui:

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La scheda di segnalazione è  sono in formato excel tali da poter essere compilata in forma elettronica dovranno esser consegnate ai Comuni.

Il decreto del 23/10/2014 sul censimento degli alberi monumentali in Italia (terza parte)

All’art. 5 sono stabiliti i criteri di monumentalità. Anche in questo caso ci sono delle difficoltà per definire la monumentalità di un albero o un filare di alberi. Qualcuno dovrà stabilire i valori di soglia minimi di circonferenza, ma diventa complicato. Per esempio qui in Molise una roverella o un cerro di circonferenza del tronco sopra i 3,00 metri si trova abbastanza facilmente, un po’ di meno se arriviamo a 3,50, sopra i 4 metri cominciano ad essere specie più difficili da trovare. In altri luoghi e in altre regioni un cerro di 3,00 metri diventa “quasi” monumentale oppure una roverella lo diventa solo sopra i 4,50 mt. I cerri e le roverelle in Molise potrebbero essere “monumentali” già a partire da 3,50 metri? in Lombardia invece bastano solo 2,00 metri di circonferenza del tronco. Se usiamo gli stessi parametri della Lombardia qui in Molise avremo 100.000 … alberi di roverella da definire monumentali. Come si fa ad unificare a livello nazionale il parametro circonferenza del fusto per una roverella, un faggio o un pioppo? Alla misura della circonferenza non conviene dare quindi sempre molto peso, così anche alla definizione di “criteri di monumentalità” scritta nel decreto. Ci sono anche altri valori di monumentalità, come il “buon senso” le “stranezze degli alberi” un po’ la soggettività e il contesto in cui vive un albero. Come dice il Capodarca: “quant’è che un albero possa essere definito monumentale? meglio lasciar perdere, nel rispondere alla domanda.

L’art.5 del decreto sui criteri di monumentalità mette in difficoltà interpretativa un po’ tutti. Esso dice tutto e niente sulla monumentalità e poi occorre trovare sempre una “scappatoia”. Chi poi deve scrivere gli appositi atti sui valori di soglia minima di circonferenza?
Art . 5.
Criteri di monumentalità
1. I criteri di attribuzione del carattere di monumentalità,
sono i seguenti:
a) pregio naturalistico legato all’età e alle dimensioni: aspetto strettamente legato alle peculiarità genetiche di ogni specie ma anche alle condizioni ecologiche in cui si trovano a vivere i singoli esemplari di una specie. Il criterio dimensionale, che riguarda la circonferenza del tronco, l’altezza dendrometrica, l’ampiezza e proiezione della chioma, costituisce elemento di filtro nella selezione
iniziale ma non è imprescindibile qualora gli altri criteri siano di maggiore significatività. A tale proposito, i valori soglia minimi della circonferenza sono individuati mediante appositi atti. Importante nella valutazione è l’aspetto relativo alla aspettativa di vita dell’esemplare, che dovrà essere affrontato evitando di inserire nel rilevamento situazioni compromesse in misura irreversibile
sia sotto il profilo fitosanitario che statico, questo valutato mediante l’utilizzo delle metodologie in uso;
b) pregio naturalistico legato a forma e portamento: la forma e il portamento delle piante è alla base del loro successo biologico e anche dell’importanza che ad essi è stata sempre attribuita dall’uomo nel corso della storia. Tali criteri hanno ragione di essere presi in considerazione, in particolare, nel caso di esemplari cresciuti in condizioni ambientali ottimali (es. condizioni di optimum ecologico, assenza di potature errate, forma libera perfetta per la specie) o particolari (es. presenza di vento
dominante) o per azioni dell’uomo (es. potature) che possano aver indotto forma o portamento singolari ad essere meritevoli di riconoscimento;
c) valore ecologico: è relativo alle presenze faunistiche che su di esso si insediano, con riferimento anche alla rarità delle specie coinvolte, al pericolo di estinzione ed al particolare habitat che ne garantisce l’esistenza. L’albero può rappresentare un vero e proprio habitat per diverse categorie animali in particolare: entomofauna, avifauna, micro-mammiferi. Tale prerogativa si riscontra soprattutto in ambienti a spiccata naturalità, dove la salvaguardia di queste piante rappresenta elemento importante per la conservazione di specie animali rare o di interesse comunitario;
d) pregio naturalistico legato alla rarità botanica: si riferisce alla rarità assoluta o relativa, in termini di specie ed entità intraspecifi che. a tale riguardo si considerano anche le specie estranee all’area geografica di riferimento, quindi esotiche, e alle specie che, seppur coerenti in termini di areale di distribuzione, sono poco rappresentate numericamente;
e) pregio naturalistico legato all’architettura vegetale: riguarda particolari esemplari o gruppi organizzati in architetture vegetali basate su di un progetto architettonico unitario e riconoscibile, in sintonia o meno con altri manufatti architettonici. Le architetture vegetali sono caratterizzate da una notevole complessità derivante dai rapporti esistenti con gli elementi architettonici a cui si associano e con il contesto più generale in cui sono inserite. Si tratta spesso di ville e parchi storici di notevole
interesse storico, architettonico e turistico, ma anche di architetture vegetali minori di interesse rurale. Il criterio di cui alla presente lettera è verificato e valutato d’intesa con la Soprintendenza territorialmente competente del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
f) pregio paesaggistico: considera l’albero come possibile elemento distintivo, punto di riferimento, motivo di toponomastica ed elemento di continuità storica di un luogo. Trattasi di un criterio di sintesi dei precedenti, essendo il paesaggio, per sua definizione, costituito da diverse componenti: quella naturale, quella antropologicoculturale e quella percettiva. Il criterio di cui alla presente lettera è verificato e valutato d’intesa con la Soprintendenza territorialmente competente del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
g) pregio storico-culturale-religioso: è legato alla componente antropologico-culturale, intesa come senso di appartenenza e riconoscibilità dei luoghi da parte della comunità locale, come valore testimoniale di una cultura, della memoria collettiva, delle tradizioni, degli usi e costumi.
Riguarda esemplari legati a particolari eventi della storia locale, tradizioni, leggende, riferimenti religiosi, ecc. Tale valenza è generalmente nota a livello locale e si tramanda per tradizione orale o è riscontrabile in iconografi e, documenti scritti o audiovisivi. Il criterio di cui alla presente lettera è verifi cato e valutato d’intesa con la Soprintendenza territorialmente competente del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
2. Nella applicazione dei suddetti criteri, da utilizzare, anche in modo alternativo, sarà assicurato un approccio attento al contesto ambientale, storico e paesaggistico in cui l’albero insiste.

Sono 7 punti sui criteri (tra valori e pregi). A chi dare maggiore significatività? Nell’applicazione dei criteri si può utilizzare, anche il modo alternativo, cioè forse si intende alternare il criterio di applicazione del pregio storico culturale con il pregio naturalistico o con altro criterio con l’approccio attento al contesto in cui vive l’albero. Non si è scritto nel decreto che almeno uno o due o tre dei 7 criteri definisce la monumentalità. Poi è interessante stimare anche l’aspettativa di vita di un albero monumentale, e come si fà se spesso non sappiamo l’età attuale? Se gli alberi dal punto di vista sanitario e statico non possono essere considerati monumentali, questi alberi “malati” “instabili” sono forse gli unici che rispettano il criterio c) in quanto la salvaguardia di queste piante rappresenta elemento importante per la conservazione di specie animali rare o di interesse comunitario. Il valore ecologico inteso come microhabitat di una albero per altre specie di entomofauna, avifauna, micro-mammiferi non sarà mai rispettato?

Valutare il criterio del pregio naturalistico e paesaggistico e) ed f), ha un iter diverso. Infatti si legge di intesa con le Soprintendenze (forse i comuni si devono intenedere) si devono valutare e verificare il pregio naturalistico e paesaggistico. Se poi non si è d’accordo nel definire il pregio di un albero chi interviene? Il Tribunale amministrativo regionale?

In ultimo il pregio storico-culturale-religioso è forse l’unico che permette di intervistare o parlare con coloro che hanno dei ricordi legati alla memoria collettiva, alle tradizioni e storie degli alberi.

Il decreto sul censimento degli alberi monumentali d’italia del 23/10/2014 (seconda parte)

Abeti bianchi Ecco il punto dolente del Decreto, dare una definizione giuridica di “albero monumentale”. Ancora oggi  non sappiamo bene cosa significa “bosco” (sempre dal punto di vista giuridico), e ancora più complicato definire giuridicamente un albero monumentale. L’art. 2 del decreto legge 227/2001, definisce bosco i terreni con estensione non inferiore a metri quadrati 2000, larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al 20 per cento con misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti. Ci sono sentenze della Corte di Giustizia Europea, del Consiglio di Stato, della Cassazione civile e penale dei vari TAR Regionali sulla definizione di bosco. Accennaimo un po’ di  normativa:  Art 3 lett a) e b)  Reg CE 2152/2003.  Art. 21 r.d. 16 maggio 1926 n. 1126. Regio Decreto 3267-1923 (legge Serpieri). Legge n. 431 del 1985 (legge Galasso). Articolo 146, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490. Ex artt. 423 e 425 n. 5 cod. penale. Legge quadro sugli incendi boschivi n. 353/2000 (art.423-bis c.p.). Articolo 181 del D.L.vo n. 42/2004. Art. 1 comma 37 L.N 308/2004. Leggi varie regionali sui boschi e foreste  ecc. con rispettive sentenze TAR.

Per il decreto legge del 2001 bosco, foresta e selva sono equiparati. Ogni regione  stabilisce  per il territorio di  competenza la definizione di bosco. La legge nazionale infatti rimanda alle regioni i valori minimi di larghezza, estensione e copertura necessari affinché un´area sia considerata bosco, le dimensioni delle radure e dei vuoti che interrompono la continuità del bosco e le fattispecie che per la loro particolare natura non sono da considerarsi bosco..

 Il  comma 6 dell’articolo 2 del dlgs  227/2001:  “Nelle more dell’emanazione delle norme regionali di cui al comma 2 e ove non diversamente gia’ definito dalle regioni stesse si considerano bosco i terreni coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, i castagneti, le sugherete e la macchia mediterranea, ed esclusi i giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i castagneti da frutto in attualita’ di coltura e gli impianti di frutticoltura e d’arboricoltura da legno di cui al comma 5. Le suddette formazioni vegetali e i terreni su cui essi sorgono devono avere estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al 20 per cento, con misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti. E’ fatta salva la definizione bosco a sughera di cui alla legge 18 luglio 1956, n. 759. Poi ci sono: “gli  assimilati” a bosco: i fondi gravati dall’obbligo di rimboschimento per le finalita’ di difesa idrogeologica del territorio, qualita’ dell’aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversita’, protezione del paesaggio e dell’ambiente in generale, nonche’ le radure e tutte le altre superfici d’estensione inferiore a 2000 metri quadri che interrompono la continuita’ del bosco. 

Già è complicato definire il bosco poi il legislatore ha inserito un “terreno coperto di una vegetazione forestale arborea  associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale. E che significa vegetazione forestale arborea? Al riguardo, è stato, infatti,  osservato (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 29.03.2013, n. 1851) che la suddetta “vegetazione forestale arborea” costituisce un requisito necessario ma non sufficiente (neppure in presenza del dato dimensionale) ad integrare un bosco, dovendo la medesima copertura altresì:

– costituire un sistema vivente complesso (non perciò caratterizzato da una monocoltura artificiale), di apparenza non artefatta (come ad es. se a filari);

– essere tendenzialmente permanente: perciò non solo non destinato all’espianto o alla produzione agricola, ma anche, in virtù del dato naturale, mediamente presumibile come capace di autorigenerarsi perché dotato di risorse tali da consentire il rinnovamento spontaneo.

Sappiamo solo che il bosco risulta diversamente disciplinato: come produttivo, di difesa idrogeologica,  di protezione del paesaggio, di qualità dell’aria, di conservazione della biodiversità.   Ci sono allora diverse competenze di chi deve far rispettare le leggi correlate all’imposizione di specifici regimi vincolistici:  “vincolo protettivo”, “vincolo idrogeologico”,  “vincolo paesaggistico”  “vincolo paesistico”, e di “tutela paesaggistica”.

E’ per albero monumentale? diciamo che è lo stesso, le dimensioni (circonferenza del fusto, larghezza della chioma, altezza, età ) non sono una condizione necessaria per definirlo come tale anzi definire un albero monumentale rimane dal punto di vista giuridico ancora più di difficile interpretazione.  Ecco il testo del decreto di definizione di albero monumentale.

 Art. 4. Definizione di albero monumentale
1. Ai sensi dell’art. 7, comma 1, della legge 14 gennaio 2013, n. 10, si intende per «albero monumentale»:
a) l’albero ad alto fusto isolato o facente parte di formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate ovvero l’albero secolare tipico, che possano essere considerati come rari esempi di maestosità e longevità, per età o dimensioni, o di particolare pregio naturalistico, per rarità botanica e peculiarità della specie, ovvero che rechino un preciso riferimento ad eventi o memorie rilevanti
dal punto di vista storico, culturale, documentario o delle tradizioni locali;
b) i filari e le alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale, ivi compresi  quelli inseriti nei centri urbani;
c) gli alberi ad alto fusto inseriti in particolari complessi architettonici di importanza storica e culturale, quali ad esempio ville, monasteri, chiese, orti botanici e  residenze storiche private.
2. Ai fini dell’individuazione degli alberi monumentali singoli o delle formazione vegetali monumentali di cui al comma 1, lettera b) , si considerano gli esemplari appartenenti sia a specie autoctone — specie naturalmente presenti in una determinata area geografica nella quale si sono originate o sono giunte senza l’intervento diretto, intenzionale o accidentale, dell’uomo — che alloctone — specie non appartenenti alla flora originaria di una determinata area geografica, ma che vi sono giunte per l’intervento, intenzionale o accidentale, dell’uomo.

La definizione dice tutto e niente infatti nel punto a) ci sono gli “o” e gli “ovvero” o isolato o facente parti di formazioni boschive. Per dire gli alberi o stanno da soli o stanno in bosco.  O stanno in formazioni boschive naturali o in quelle artificiali:  “ovunque ubicate”  ci sono 8 “o” e “ovvero” nel punto a) I nostri alberi possono stare da tutte le parti:.. anche sulla luna?

Poi c’è “l’albero secolare tipico” (definizione mai sentita) come i “prodotti tipici” o l’albero come raro esempio di maestosità e longevità per età o dimensione o di particolare pregio naturalistico (è chi è competenete a definirere con un “numero” il pregio naturalistico di un albero? Mentre l’età,  le dimensioni, le altezze sono indicate con dei numeri.

Il punto 2. definisce la specie autoctona e  alloctona (non bastava origine naturale o artificiale nella definizone di bosco?) per l’individuazione. Chi individua o segnala un albero allora la prima cosa che deve dire è se autoctono monumentale o alloctono monumentale singolo o in formazione vegetale.  Quanto  diciamo che l’età di una quercia o di un faggio è di 150 anni, di 300 anni, ecc.. Ci sapete dire a quale età senza o con l’intervento dell’uomo una quercia o un faggio è  autoctono o alloctono o di origine naturale o artificiale?

Ogni comune d’ Italia che deve fare il censimento degli alberi monumentali  deve avere una figura professionale  che sappia cosa si intende per: alto fusto, alberate di particolare pregio paesaggistico, alloctono, autoctono, naturale e artificiale, flora originaria, rarità botanica, pregio naturalistico.

Inoltre nel dlgs 227/2001 si evidenzia che i giardini pubblici e le aberature stradali non sono boschi,  mente i filari e le alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale, ivi compresi quelli inseriti nei centri urbani si intendono “alberi monumentali”.

Tutti gli alberi nei giardini pubblici e delle aberature stradali, che non sono boschi, e che non sono sottoposti a vincolo paesaggistico e che non sono quindi di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale, ivi compresi quelli inseriti nei centri urbani potranno essere tutti tagliati senza autorizzazione? In effetti non rientrano nella definizione di bosco e di albero monumentale.

Per approfondimenti

http://www.ambientediritto.it/Giurisprudenza/BOSCHI.htm

http://www.ambientediritto.it/home/categorie/boschi-e-macchia-mediterranea