Il decreto del 23/10/2014 sul censimento degli alberi monumentali in Italia (quarta parte). Le schede e gli elenchi

Si riportano gli articoli del decreto inerenti le schede di  segnalazione e di identificazione

Art. 6.
Scheda di segnalazione e scheda di identificazione

1. Al fine di garantire all’elenco nazionale degli alberi monumentali una omogeneità di contenuti e una comparabilità tra i dati e le informazioni, per l’attività di censimento viene predisposta una scheda di identificazione dell’albero monumentale/formazioni vegetali monumentali, da utilizzarsi nel rilievo di campagna da parte sia delle amministrazioni che hanno provveduto precedentemente
al censimento dei loro alberi monumentali che di quelle che non hanno ancora dato avvio ad una attività censuaria.
2. Quanto alla metodologia di rilevazione dei parametri, fra i quali, il parametro dimensionale relativo alla circonferenza, si fa riferimento all’allegato tecnico specifico.

3. Per la segnalazione di alberi monumentali, i soggetti di cui all’art. 3 utilizzano l’apposita scheda di segnalazione, resa disponibile nel sito web del Corpo forestale dello Stato: www.corpoforestale.it, alla sezione monitoraggio ambientale alberi monumentali. La scheda, opportunamente compilata, deve essere consegnata al comune che ha competenza sul territorio in cui radica la pianta oggetto di segnalazione.

Art. 7.
Realizzazione degli elenchi
1. Effettuate le attività di censimento, i comuni trasmettono alla regione di appartenenza i risultati dello stesso, esposti sotto forma di elenco, affiinché la stessa si pronunci circa la attribuzione del carattere di monumentalità di ogni singolo elemento censito. L’elenco comunale sarà corredato delle schede di identificazione e del materiale documentale e fotografico, entrambi in formato digitale.
Le regioni, ricevuti gli elenchi comunali contenenti le proposte di attribuzione del carattere di monumentalità, entro novanta giorni, provvedono, tramite le strutture deputate, alla relativa istruttoria e deliberano sulle iscrizioni, elaborando, quindi, il proprio elenco regionale in formato elettronico. Una volta approntato, tale elenco è trasmesso unitamente a tutta la documentazione, al Servizio
II – Divisione 6ª dell’Ispettorato generale del Corpo forestale dello Stato.
2. Tale struttura, in modo tempestivo e previa verifica formale degli elenchi regionali acquisiti, in ordine al rispetto dei criteri stabiliti, provvede a redigere l’elenco degli alberi monumentali d’Italia, sempre in formato elettronico, nonché ad implementare un archivio informatico delle singole schede di identifi cazione, aperto alla consultazione e/o all’inserimento dei dati da parte degli enti territoriali interessati, con abilitazione di funzioni diversificate.
3. L’elenco, qualsiasi sia il livello territoriale, segue lo schema allegato al presente decreto e riporta le seguenti  informazioni: di tipo geografico: regione, provincia, comune, toponimo;
di tipo topografico: coordinate geografiche, altitudine, localizzazione o meno in area urbanizzata;
di tipo botanico e dendrometrico: classificazione binomia, nome volgare, circonferenza (cm) ad 1,30 m, altezza (m);
di tipo valutativo: criterio prevalente per la attribuzione di monumentalità.
4. L’elenco compilato dai comuni deve fornire, altresì, specifica evidenza degli elementi arborei per i quali risulta già apposto il vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 136, comma 1, lettera a) , del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifi cazioni e deve indicare, altresì, gli elementi arborei per i quali si intende proporre l’avvio del procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell’art. 136, comma 1, lettera a) , e secondo l’ iter previsto dagli articoli 138, 139 e 140 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni.
5. L’elenco degli alberi monumentali d’Italia deve essere aggiornato con cadenza almeno annuale: le regioni comunicano al Corpo forestale dello Stato, gestore dello stesso, ogni eventuale variazione, non appena la stessa si verifichi.
6. Nel caso in cui l’elenco contenga elementi arborei per i quali risulti già formalizzato o proposto il provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell’art. 136, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni e integrazioni, le regioni inviano la relativa comunicazione e documentazione anche al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, per permettere l’aggiornamento della banca dati del SITAP (Sistema Informativo Territoriale Ambientale e Paesaggistico), ai sensi del decreto ministeriale 26 maggio 2011 recante «Approvazione dello schema generale di convenzione con le regioni ai sensi dell’art. 156, comma 2, del Codice dei beni culturali e del paesaggio», pubblicato in Gazzetta Uffi ciale n. 285
del 6 dicembre 2012.8

Allegato n. 1
SCHEMA DI ELENCO
Regione Provincia Comune Località Coordinate geografiche
Altitudine (m s.l.m.) Area urbanizzata si/no
Specie Nome volgare
Circonferenza(cm) Altezza (m) Criterio monumentalità
Proposta dichiarazione notevole pubblico (vigente/proposta)

Le schede di identificazione e di segnalazione possono essere scaricate qui dal sito del Corpo Forestale dello Stato:

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