Il Decreto del 23/10/2014 sul censimento degli alberi monumentali d’Italia (quinta parte)

Si riportano gli ultimi articoli del decreto in merito alla pubblicazione, anche se secondo noi i tempi per un censimento del genere sono molto brevi e quindi rimarrà tutto sospeso. Per fare un censimento del genere occorrono almeno 3-5 anni, meno male che i grandi alberi vivono a lungo e sono fermi lì ad aspettare il censimento e la pubblicazione degli elenchi .

Art. 8.
Pubblicazione degli elenchi
1. Ogni comune rende noti gli alberi inseriti nell’elenco nazionale ricadenti nel territorio amministrativo di propria competenza mediante affissione all’albo pretorio, in modo tale da permettere al titolare di diritto soggettivo o al portatore di interesse legittimo di ricorrere, nei modi
e termini previsti dalla specifi ca normativa, avverso l’inserimento in elenco di uno specifico elemento arboreo.
2. Onde consentire le misure di tutela e di valorizzazione dei beni censiti da parte della collettività e delle amministrazioni pubbliche, l’elenco degli alberi monumentali d’Italia viene anche pubblicato, e costantemente aggiornato, sul sito internet del Corpo forestale dello Stato: www.corpoforestale.it nella sezione relativa al monitoraggio ambientale.
Art. 9.
Tutela e salvaguardia
1. Ai sensi dell’art. 7, comma 4, della legge 14 gennaio 2013, n. 10, l’abbattimento e le modifi che della chioma e dell’apparato radicale sono realizzabili, dietro specifica autorizzazione comunale, solo per casi motivati e improcrastinabili per i quali è accertata l’impossibilità di adottare soluzioni alternative, previo parere vincolante del Corpo forestale dello Stato, che si può avvalere della
consulenza dei Servizi fitosanitari regionali. I comuni provvedono a comunicare alla regione gli atti autorizzativi emanati per l’abbattimento o modifica degli esemplari. Nell’eventualità in cui si rilevi unpericolo imminente per la pubblica incolumità e la sicurezza urbana, l’Amministrazione comunale provvede tempestivamente agli interventi necessari aprevenire e ad eliminare il pericolo, dandone
immediata comunicazione al Corpo forestale dello Stato, e predispone,ad intervento concluso, una relazione tecnica descrittiva della situazione e delle motivazioni che hanno determinato l’intervento.
2. Per gli elementi arborei che risultano sottoposti a provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell’art. 136, comma 1, lettera a) , del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modifi cazioni e integrazioni, o per i quali risulti già pubblicata la proposta di dichiarazione ai sensi dell’art. 139, comma 2 del medesimo decreto, deve essere richiesta, altresì,
l’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 della suddetta normativa.
3. Al fi ne di garantire tutela agli alberi o alle formazioni vegetali censite e in attesa di iscrizione all’elenco nazionale degli alberi monumentali, laddove alle stesse non sia stata conferita alcuna forma di conservazione da parte delle normative regionali o non si sia provveduto
alla dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modifi cazioni e integrazioni, a partire dalla proposta di attribuzione di monumentalità da parte del comune con proprio atto amministrativo notifi ato al proprietario, si
applicano comunque le sanzioni previste dall’art. 7, comma 4, della legge 14 gennaio 2013, n. 10.
Art. 10.
Segnaletica
1. Il Corpo forestale dello Stato fornisce le informazioni su ciascun bene monumentale iscritto in elenco anche per il tramite di una cartellonistica fissa, assicurando che la stessa abbia i requisiti standard previsti nell’allegato tecnico e che segua il formato predisposto dal gestore dell’elenco degli alberi monumentali d’Italia.
Art. 11.
Competenze del Corpo forestale dello Stato e attività di collaborazione con gli enti territoriali
1. A supporto della attività di censimento, i comuni possono richiedere specifi ca collaborazione ai comandi provinciali del Corpo forestale dello Stato, con particolare riferimento alla verifica specialistica delle segnalazioni provenienti da cittadini, associazioni, istituti scolastici, enti territoriali.
2. I comandi provinciali provvedono ad effettuare controlli annuali su tutti gli esemplari censiti al fine di verificarne le condizioni vegetative e comunicano ogni eventuale modifica riscontrata alla regione e all’Ispettorato generale del Corpo forestale dello Stato e, qualora gli esemplari censiti siano sottoposti ai vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 136, comma 1, lettera a) , del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifi cazioni e integrazione, altresì, alla Soprintendenza territorialmente competente del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
In caso di esercizio del potere sostitutivo di cui all’art. 7, comma 3, della legge 14 gennaio 2013, n. 10, il Corpo forestale dello Stato, tramite i comandi provinciali e relative strutture dipendenti, provvede ad effettuare il censimento previsto per conto degli enti territoriali inadempienti.
3. Al personale delle strutture del Corpo forestale dello Stato coinvolte nella particolare attività sono assicurati opportuni corsi di formazione e di addestramento, da effettuarsi a livello sia centrale che decentrato nonché l’uso di strumentazione necessaria all’attività valutativa nell’ambito della formulazione dei pareri richiesti anche ai sensi dell’art. 7, comma 4, della legge 14 gennaio 2013,
n. 10.
4. Rappresentanti dei comandi regionali del Corpo forestale dello Stato partecipano, ai sensi dell’art. 137 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni e integrazioni, alle commissioni regionali deputate alla formulazione di proposte per la dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili e aree di cui all’art. 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42, nei casi in cui queste riguardino fi lari, alberate ed alberi monumentali.
Art. 12.
Norme fi nanziarie
1. Per l’attuazione di quanto previsto nel presente decreto sono impiegate le risorse di cui all’art. 7, comma 5, della legge 14 gennaio 2013, n. 10.

2. A tal fi ne le predette risorse sono assegnate ai pertinenti capitoli del Programma «Tutela e conservazione della fauna e della fl ora e salvaguardia della Biodiversità» dello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

3. Le risorse fi nanziarie rese disponibili sono ripartite
tra il Corpo forestale dello Stato e le regioni sulla base, da una parte, dei fabbisogni connessi all’attività di coordinamento, gestione degli elenchi, controllo e vigilanza, rilascio pareri del Corpo forestale dello Stato e, dall’altra, di quelli legati al sostegno del lavoro di censimento da parte dei comuni e alla redazione degli elenchi regionali; la ripartizione dei fondi destinati alle regioni avverrà sulla base di criteri stabiliti dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali fondati sul confronto dei più significativi parametri territoriali.
Art. 13.
Clausola di salvaguardia
1. Nei territori delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, le funzioni attribuite dal presente decreto al Corpo forestale dello Stato, ad esclusione di quanto stabilito dall’art. 2, comma 1, sono esercitate dai Corpi forestali regionali o provinciali.
2. Ai sensi dell’art. 8, comma 1, della legge 14 gennaio 2013, n. 10, le disposizioni della legge sono attuale nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano secondo le proprie organizzazioni tecnico-amministrative.
Roma, 23 ottobre 2014
Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
MARTINA
Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo
FRANCESCHINI
Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare

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