Dopo 18 mesi dalla legge 14 gennaio 2013, n. 10, del 2013 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana Serie generale n. 268 del 18-11-2014 è stato pubblicato DECRETO del MIPAF MIBAC MIATM del 23 ottobre 2014: ” Istituzione dell’elenco degli alberi monumentali d’Italia e principi e criteri direttivi per il loro censimento. Cerchiamo di capire qualcosa in particolare quanti elenchi di alberi “monumentali ” occorre fare e chi è coinvolto nel censimento.
Il censimento degli alberi monumentali deve essere fatto dai Comuni, il periodico aggiornamento dalle Regioni e la gestione invece è affidata al Corpo Forestale. Poi considerato che, nelle more della legiferazione statale in materia di alberi monumentali, ai sensi dell’art. 117 della Costituzione è esclusiva per ciò che riguarda la tutela, e concorrente, per quel che attiene alla valorizzazione già si crea (crediamo) un conflitto di competenze tra Stato e Regioni e Province autonome. Alcune regioni e province autonome hanno già disciplinato con leggi e regolamenti, stabilendo principi per l’individuazione degli alberi monumentali e criteri sia per l’effettuazione dei censimenti nel territorio amministrativo di relativa competenza che per la raccolta delle informazioni in appositi elenchi, individuando altresì misure di valorizzazione degli esemplari arborei censiti. Inoltre molte regioni pur se obbligate non hanno ancora recepito la definizione di albero monumentale stabilita ai sensi dell’art. 7, comma 3 della legge 14 gennaio 2013, n. 10.
I criteri indicati dalle norme regionali per stabilire se un albero possa considerarsi monumentale sono simili tra loro ma tuttavia eterogenei e che pertanto si rende necessaria l’uniformazione degli stessi; Inoltre molte regioni, in osservanza alle singole normative regionali, hanno già realizzato un censimento degli alberi monumentali del territorio di loro competenza, hanno redatto e approvato i relativi elenchi nonché in alcuni casi hanno dato avvio alle procedure previste dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e dalle normative regionali in materia di urbanistica e paesaggio ai fini della loro inclusione nell’elenco dei beni di rilevante interesse paesaggistico (ancora confusione in quanto ci sono da considerare gli elenchi di alberi monumentali che sono beni anche di rilevante interesse paesaggistico in zone sottoposte a vincolo paesaggistico per esempio).
Vediamo gli articoli:
Articolo 1
Il decreto stabilisce, ai sensi dell’art. 7, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 10, i principi e i criteri direttivi per il censimento degli alberi monumentali ad opera dei comuni nonché quelli per la redazione ed il periodico aggiornamento, da parte degli stessi, delle regioni e del Corpo forestale dello Stato, di appositi elenchi rispettivamente a livello comunale, regionale e nazionale. (Abbaimo 3 elenchi di alberi monumentali a livello comunale poi a livello regionale e poi nazionale e noi aggiungiamo ognuno fa il suo elenco che vuole) . Poi il decreto dice al comma 2 dell’art 1. Fatti salvi i lavori di censimento già effettuati (ecco l’elenco delle regioni) e le iniziative di tutela (altro elenco delle regioni) già poste in essere, l’obbiettivo del presente decreto è quello di ricondurre ad una maggiore omogeneità l’approccio al riconoscimento e alla selezione degli esemplari monumentali, nonché l’archiviazione del dato informativo, ciò nel presupposto che le regioni abbiano recepito a livello legislativo la definizione di «albero monumentale» fornita dall’art. 7, comma 1, della legge 14 gennaio 2013, n. 10. (Tutte le regioni, ripetiamo, quindi devono recepire la definizione di albero monumentale stabilita ai sensi dell’art. 7, comma 3 della legge 14 gennaio 2013, n. 10)
Articolo 2.
Istituzione dell’elenco degli alberi monumentali d’Italia
1. Ai sensi dell’art. 7, comma 1, della legge 14 gennaio 2013, n. 10, è istituito l’elenco degli alberi monumentali d’Italia. Alla sua gestione provvede centralmente il Corpo forestale dello Stato- Ispettorato generale, e in particolare il Servizio II – Divisione 6ª, avente competenze in materia
di monitoraggio ambientale.
2. L’elenco degli alberi monumentali d’Italia si compone degli elenchi regionali di cui all’art. 7, comma 3, della legge 14 gennaio 2013, n. 10, predisposti oltre che dalle regioni a statuto ordinario, anche da quelle a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e Bolzano, tenuto conto di quanto stabilito dall’art. 8, comma 1, della legge 14 gennaio 2013, n. 10.
3. Gli elenchi regionali si compongono degli elenchi predisposti da tutti i comuni del territorio nazionale sulla base di un censimento effettuato a livello comunale. (Grande lavoro per i comuni)
4. Negli elenchi di cui al presente articolo è fatta espressa menzione del vincolo paesaggistico sugli alberi monumentali eventualmente apposto ai sensi dell’art. 136, comma 1, lettera a) , del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive
modificazioni e del vincolo eventualmente proposto ai sensi degli articoli 138, 139, 140 e 141 del Codice medesimo. 5. Gli elenchi regionali istituiti ai sensi della normativa regionale di tutela e valorizzazione degli alberi monumentali, restano salvi fino al termine indicato dal comma 1 del successivo articolo per la redazione degli elenchi regionali (cioè fino al 31 luglio 2015)
Secondo noi c’è una serie di composizioni di elenchi nazionali regionali e comunali. Il problema è che tutti gli elenchi regionali restano salvi fino al 31/07/2015. E’ che cosa succede dopo il 31/07/2015 considerato che per fare un censimento del genere da parte dei comuni non ci vogliono 7 mesi (dal 19/11/2014 al 31/07/2015) ma forse un po’ più di 3-5 anni ? Poveri comuni in questo caso. Meno male che i grandi alberi possono aspettare un po’ più di tempo visto che vivono molto a lungo. Che sono 7-12 mesi per la vita di un albero “monumentale” in rapporto ai 150-200 anni?
Art. 3.
Censimento degli alberi monumentali
1. Entro il 31 luglio 2015, i comuni, sotto il coordinamento delle regioni, provvedono ad effettuare il censimento degli alberi monumentali ricadenti nel territorio di loro competenza; entro il 31 dicembre dello stesso anno, le regioni provvedono a redigere gli elenchi sulla base delle proposte provenienti dai comuni. Qualora presso le regioni siano già istituiti degli elenchi regionali ai sensi della normativa regionale di tutela e valorizzazione degli alberi monumentali, tali elenchi sono revisionati, accertando, attraverso apposite verifiche sugli esemplari già censiti, che sussista rispondenza ai criteri e metodi indicati nel presente decreto. 2. Il censimento sarà realizzato dai comuni stessi sia mediante ricognizione territoriale con rilevazione diretta e schedatura del patrimonio vegetale sia a seguito di recepimento, verifica specialistica e conseguente schedatura delle segnalazioni provenienti da cittadini, associazioni, istituti scolastici, enti territoriali, strutture periferiche del Corpo forestale dello Stato – Direzioni regionali e Soprintendenze competenti del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
Ma tutti i comuni d’Italia, in periodi come questi di riduzione di spesa, devono pure spendere soldi per fare sopralluoghi, ricognizioni con rilevazioni dirette, compilare le schede di segnalazione, fare il recepimento, fare la verifica specialistica, fare la schedatura delle segnalazioni che provengono da cittadini, associazioni, istituti scolastici, enti territoriali, strutture periferiche del Corpo forestale dello Stato Direzioni regionali e Soprintendenze competenti del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Nuovamente grande lavoro per i comuni di nuovo allora. A noi appare tutto un po’ più complicato del solito.
Per il momento quello che non sappiamo ancora: bastano per l’attuazione dell’art. 7 della legge 10/2013 e quindi per il censimento degli alberi monumentali d’Italia 2 milioni di euro per l’anno 2013 e di 1 milione di euro per l’anno 2014? e per il 2015, quando dovrebbe finire il censimento ci sono le risorse? A chi saranno destinate?
Per approfondimenti sul sito del Corpo Forestale dello Stato Il Decreto
http://www.corpoforestale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/6309