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Leggi, normative e documenti sui Grandi alberi in Italia

Il decreto sul censimento degli alberi monumentali d’Italia del 2014 la solita “confusione” (prima parte)

Roverella nei pressi di Isernia
Roverella nei pressi di Isernia

Dopo 18 mesi dalla legge  14 gennaio 2013, n. 10, del 2013 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana Serie generale n. 268 del  18-11-2014 è stato pubblicato DECRETO del MIPAF MIBAC MIATM  del  23 ottobre 2014: ”  Istituzione dell’elenco degli alberi monumentali d’Italia e principi e criteri direttivi per il loro censimento. Cerchiamo di capire qualcosa in particolare quanti elenchi di alberi “monumentali ” occorre fare e chi è coinvolto nel censimento.

Il censimento degli alberi monumentali deve essere fatto dai Comuni, il periodico aggiornamento dalle Regioni e la gestione invece è affidata al Corpo Forestale. Poi considerato che, nelle more della legiferazione statale in materia di alberi monumentali, ai sensi dell’art. 117  della Costituzione è  esclusiva per ciò che riguarda la tutela, e concorrente, per quel che attiene alla valorizzazione già si crea (crediamo) un conflitto di competenze tra  Stato e Regioni e Province autonome. Alcune regioni e province autonome hanno già disciplinato con leggi e regolamenti, stabilendo principi per l’individuazione  degli alberi monumentali e criteri sia per l’effettuazione  dei censimenti nel territorio amministrativo di relativa competenza che per la raccolta delle informazioni in appositi elenchi, individuando altresì misure di valorizzazione degli esemplari arborei censiti. Inoltre molte regioni pur se obbligate non hanno ancora  recepito  la definizione di albero monumentale stabilita ai sensi dell’art. 7, comma 3 della legge 14 gennaio  2013, n. 10.

I criteri indicati dalle norme regionali per stabilire se un albero possa considerarsi monumentale  sono simili tra loro ma tuttavia eterogenei e che pertanto  si rende necessaria l’uniformazione degli stessi;  Inoltre  molte regioni, in osservanza alle singole normative regionali, hanno già realizzato un censimento  degli alberi monumentali del territorio di loro  competenza, hanno redatto e approvato i relativi elenchi  nonché in alcuni casi hanno dato avvio alle procedure  previste dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e dalle normative regionali in materia di urbanistica e paesaggio  ai fini della loro inclusione nell’elenco dei beni di rilevante interesse paesaggistico (ancora confusione in quanto ci sono da considerare gli elenchi di alberi monumentali che sono  beni anche di rilevante interesse paesaggistico in zone sottoposte a vincolo paesaggistico per esempio). 

Abeti nella Riserva di Collemeluccio
Abeti bianchi nella Riserva di Collemeluccio

Vediamo gli articoli:

Articolo 1

Il  decreto stabilisce, ai sensi dell’art. 7, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 10, i principi e  i criteri direttivi per il censimento degli alberi monumentali ad opera dei comuni nonché quelli per la redazione ed il periodico aggiornamento, da parte degli stessi, delle regioni  e del Corpo forestale dello Stato, di appositi elenchi rispettivamente a livello comunale, regionale e nazionale. (Abbaimo 3 elenchi di alberi monumentali a livello comunale poi a livello regionale e poi nazionale e noi aggiungiamo ognuno fa il suo elenco che vuole) . Poi il decreto dice al comma 2 dell’art 1. Fatti salvi i lavori di censimento già effettuati (ecco l’elenco delle regioni) e le  iniziative di tutela (altro elenco delle regioni) già poste in essere, l’obbiettivo del  presente decreto è quello di ricondurre ad una maggiore omogeneità l’approccio al riconoscimento e alla selezione degli esemplari monumentali, nonché l’archiviazione del dato informativo, ciò nel presupposto che le regioni  abbiano recepito a livello legislativo la definizione di «albero monumentale» fornita dall’art. 7, comma 1, della  legge 14 gennaio 2013, n. 10. (Tutte le regioni, ripetiamo, quindi devono recepire  la definizione di albero monumentale  stabilita ai sensi dell’art. 7, comma 3 della legge 14 gennaio  2013, n. 10)

Articolo  2.
Istituzione dell’elenco degli alberi monumentali d’Italia
1. Ai sensi dell’art. 7, comma 1, della legge 14 gennaio 2013, n. 10, è istituito l’elenco degli alberi monumentali  d’Italia. Alla sua gestione provvede centralmente il Corpo forestale dello Stato- Ispettorato generale, e in particolare il Servizio II – Divisione 6ª, avente competenze in materia
di monitoraggio ambientale.

2. L’elenco degli alberi monumentali d’Italia si compone degli elenchi regionali di cui all’art. 7, comma 3,  della legge 14 gennaio 2013, n. 10, predisposti oltre che  dalle regioni a statuto ordinario, anche da quelle a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e Bolzano,  tenuto conto di quanto stabilito dall’art. 8, comma 1, della legge 14 gennaio 2013, n. 10.

3. Gli elenchi regionali si compongono degli elenchi  predisposti da tutti i comuni del territorio nazionale sulla  base di un censimento effettuato a livello comunale. (Grande lavoro per i comuni)

4. Negli elenchi di cui al presente articolo è fatta espressa  menzione del vincolo paesaggistico sugli alberi monumentali  eventualmente apposto ai sensi dell’art. 136, comma 1, lettera a) , del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui  al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive
modificazioni e del vincolo eventualmente proposto ai sensi  degli articoli 138, 139, 140 e 141 del Codice medesimo. 5. Gli elenchi regionali istituiti ai sensi della normativa  regionale di tutela e valorizzazione degli alberi monumentali, restano salvi fino al termine indicato dal comma 1 del successivo articolo per la redazione degli  elenchi regionali (cioè fino al 31 luglio 2015)

Secondo noi c’è una serie di composizioni di elenchi nazionali regionali e comunali. Il problema è che tutti gli elenchi regionali restano salvi fino al 31/07/2015. E’ che cosa succede dopo il 31/07/2015 considerato che per fare un censimento del genere da parte dei comuni non ci vogliono 7 mesi (dal 19/11/2014 al 31/07/2015) ma forse un po’ più di 3-5 anni ? Poveri comuni in questo caso. Meno male che i grandi alberi possono aspettare un po’ più di tempo visto che vivono molto a lungo. Che sono 7-12 mesi per la vita di un albero “monumentale” in rapporto ai 150-200 anni?

Art. 3.
Censimento degli alberi monumentali
1. Entro il 31 luglio 2015, i comuni, sotto il coordinamento delle regioni, provvedono ad effettuare il censimento  degli alberi monumentali ricadenti nel territorio di loro competenza; entro il 31 dicembre dello stesso anno,  le regioni provvedono a redigere gli elenchi sulla base delle proposte provenienti dai comuni. Qualora presso le  regioni siano già istituiti degli elenchi regionali ai sensi della normativa regionale di tutela e valorizzazione degli alberi monumentali, tali elenchi sono revisionati, accertando,  attraverso apposite verifiche sugli esemplari già censiti, che sussista rispondenza ai criteri e metodi indicati nel presente decreto.  2. Il censimento sarà realizzato dai comuni stessi sia mediante ricognizione territoriale con rilevazione diretta  e schedatura del patrimonio vegetale sia a seguito di recepimento,  verifica specialistica e conseguente schedatura delle segnalazioni provenienti da cittadini, associazioni,  istituti scolastici, enti territoriali, strutture periferiche del Corpo forestale dello Stato – Direzioni regionali e Soprintendenze  competenti del Ministero dei beni e delle attività  culturali e del turismo.

Ma tutti i comuni d’Italia, in periodi come questi di riduzione di spesa, devono pure spendere soldi per fare sopralluoghi, ricognizioni con rilevazioni dirette, compilare le schede di segnalazione, fare il recepimento, fare la verifica specialistica, fare la schedatura delle segnalazioni che provengono da   cittadini, associazioni,  istituti scolastici, enti territoriali, strutture periferiche del Corpo forestale dello Stato  Direzioni regionali e Soprintendenze  competenti del Ministero dei beni e delle attività  culturali e del turismo. Nuovamente grande lavoro per i comuni di nuovo allora. A noi appare tutto un po’  più complicato del solito.

Per il momento quello che non sappiamo ancora: bastano per l’attuazione dell’art. 7 della legge 10/2013  e quindi per il censimento degli alberi monumentali d’Italia 2 milioni di euro per l’anno 2013 e di 1 milione di euro per l’anno 2014? e per il 2015, quando dovrebbe finire il censimento ci sono le risorse?  A chi saranno destinate?

Per approfondimenti sul  sito del Corpo Forestale dello Stato Il Decreto

http://www.corpoforestale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/6309

Le normative sui grandi alberi e sui boschi servono? (prima parte)

Risposta: noi crediamo ancora di si, ma non diciamo “assolutamente sì” oppure diciamo “forse sì”.

La nostra Associazione, come da Statuto del 1994, è impegnata a diffondere la cultura del territorio, dell’ambiente, dei boschi e degli alberi e poi si è orientata anche nella ricerca dei grandi alberi denominati “patriarchi” o “alberi monumentali”. Per molti di loro, alberi conosciuti e quelli scoperti, esiste una legge nazionale, la numero 10 del 2013 e molte leggi regionali. Premettiamo che le leggi servono a ben poco se non c’è il rispetto e la consapevolezza dell’esistenza di un patrimonio vegetale, di monumenti naturali, di boschi da difendere e valorizzare contro i pericoli dell’attività umana (incendi, tagli irrazionali, capitozzature di alberi, ecc..). Problemi di cui i mass-media parlano soprattutto quando cade un albero in luoghi abitati o quando diventa “minaccioso”. Il problema della caduta di una grande albero in un bosco interessa ben poco. Quando poi gli alberi danno fastidio alle abitazioni, ai condomini, alle strade, alle macchine parcheggiate, al proprio giardino (per lo più è l’albero del vicino di casa) allora tutti sono contro loro.

In periodi di crisi economica ed energetica, di mutui da pagare, parlare di grandi alberi, anidride carbonica, biodiversità forestale, interessa ben poco. Ci rendiamo perfettamente conto che la materia e la terminologia forestale legate alla natura degli alberi e del bosco è spesso un po’ complicata. Termini quali: VTA (Visual tree Assessment), capitozzatura, biocenosi, valutazione di incidenza, habitat prioritari, rete natura 2000, condizionalità, unità ambientali e fitoclimatica, termotipi, sintaxa, orno-ostrieti, dendrochirurgia, ipsometria, fitoiatria, fitosociologia, fotobionti, dendrocronologia, ecocertificazione forestale, e sigle varie come FSC, CFC, PFEC, GFS ecc…sono tutte bellissime parole ma stanno complicando la vita anche a chi si occupa di alberi e boschi; poi diverse normative, regolamenti, circolari ecc.. fanno il resto.

Noi fin che possiamo cercheremo di rendere e spiegare i boschi e i grandi alberi in modo comprensibile e semplice. Dovremmo fare un glossario ma forse non lo faremo mai: ne esistono già tanti. Come cita il Capodarca nel suo libro “Alberi monumentali delle Marche”: gli alberi come ogni essere vivente seguono il ciclo eterno stabilito della natura crescono, vivono, fanno carriera, si ammalano e muoiono. Terminologia molto semplice. Si scrive molto, si fanno studi, relazioni, analisi, convegni ecc.. (basta vedere sul nostro sito la Sezione studi sul molise), ma forse ancora si fa ben poco per gli alberi e i boschi mentre le frane, le erosioni, il degrado del territorio, il consumo di suolo, le cementificazioni e gli alluvioni continuano…

Regione Lombardia – Legge regionale n. 10 del 31 marzo 2008 articolo 12

Legge Regionale 31 marzo 2008, n. 10 Disposizioni per la tutela e la conservazione della piccola fauna, della flora e della vegetazione spontanea (articolo BURL n. 14, 1° suppl. ord. del 04 Aprile 2008 )

Articolo 12
1. La Regione promuove la tutela degli alberi monumentali quali patrimonio naturale e storico della Lombardia; con successiva delibera di Giunta, ai fini della miglior definizione degli alberi monumentali e della loro tutela, la Regione individua gli elementi paesistici, naturalistici, storici, architettonici, culturali che ne permettano il riconoscimento.
2. Per le finalità di cui al comma 1 gli enti competenti ai sensi dell’articolo 5, comma 9, individuano all’interno del loro territorio gli alberi monumentali da sottoporre a tutela.
3. Possono essere individuati quali alberi monumentali esemplari appartenenti alla flora autoctona e esemplari di specie di notevole valore storico, culturale e paesaggistico anche appartenenti a specie alloctone, purché non invasive ai sensi dell’articolo 1, comma 3, lettera e).
4. Sono vietati il danneggiamento e l’abbattimento degli alberi monumentali, salvo che per motivi di sicurezza e incolumità.

Con D.G.R. n. 1044 del 22.12.2010: “Modalità per la definizione degli alberi monumentali e per la loro tutela (art. 12 L.R. 10/08). La nuova Direzione Generale nell’ambito delle proprie competenze in materia di tutela e conservazione della flora e vegetazione spontanea, individua con questa delibera i criteri per la definizione degli alberi monumentali e per la loro tutela. La monumentalità viene attribuita sulla base di sei caratteristiche: la dimensione, la rarità botanica, la forma e portamento, il valore paesaggistico, il pregio in termini di architettura vegetale ed il legame con particolare eventi storici o tradizioni locali.

Possono essere definiti monumentali non solo gli alberi ma anche gli arbusti e i rampicanti, intesi come singoli esemplari ma anche come gruppi di piante (es. in filare), o architetture vegetali di particolare pregio paesaggistico (es. i parchi di ville storiche) o storico culturali (es: i roccoli). Queste piante possono appartenere sia alla flora autoctona cioè tipica della regione, che alla flora alloctona cioè non originaria dell’area geografica di riferimento purchè non invasiva.

La deliberà è scaricabile qui:  DGR 1044 del 22.12.2010

 

Regione Friuli Venezia Giula – Legge Regionale n. 9 del 23-04-2007

Regione autonoma Friuli Venezia GiuliaIn Friuli Venezia Giulia la tutela di monumenti naturali non è solo riferita agli alberi ma anche ai boschi. Interessanti anche le ragioni “spirituali” per la tutela di monumenti naturali e le sanzioni fino a 100.000 Euro per ogni singola pianta distrutta o alterata e il ripristino ambientale, secondo le prescrizioni della Direzione centrale.

La sanzione dei 100.000 Euro è scritta anche nella legge nazionale 14 Gennaio 2013 n.10: “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani (GU Serie Generale n. 27 del 1-2-2013)”. In Friuli la stessa sanzione è stata prevista 6 anni prima della legge nazionale.

Legge Regionale Friuli Venezia Giulia n. 9 del 23-04-2007

Capo V
Funzione paesaggistica, turistica e culturale
Sezione I
Tutela dei monumenti naturali
ARTICOLO 79

(Funzioni della Regione)
1. Allo scopo di tutelare e valorizzare il patrimonio arboreo, paesaggistico e ambientale del Friuli Venezia Giulia, la Regione promuove l’individuazione, la manutenzione e la conservazione degli alberi e dei boschi di particolare pregio naturalistico, storico, paesaggistico, culturale e spirituale.

ARTICOLO 80

(Definizione di monumenti naturali)
1. Ai fini della presente legge, sono considerati monumenti naturali i singoli elementi arborei o specifiche aree boscate o formazioni geologiche a esse connesse, di origine naturale o antropica, che, per eta’, forme, dimensioni o ubicazione ovvero per ragioni storiche, letterarie, toponomastiche o paesaggistiche, culturali e spirituali presentino caratteri di preminente interesse e richiedano una loro speciale conservazione.

ARTICOLO 81

(Inventario regionale dei monumenti naturali)
1 La dichiarazione di monumento naturale si consegue mediante l’inclusione in un apposito elenco denominato <<inventario regionale dei monumenti naturali>>, contenente:

a) l’esatta ubicazione dei monumenti naturali tutelati, con riferimento anche all’individuazione catastale dell’area su cui gli stessi insistono;

b) le caratteristiche di tali monumenti con riferimento alle ragioni che ne giustificano l’inclusione nell’inventario e le modalita’ di segnalazione degli stessi in loco.
2. L’inventario e’ approvato con decreto del Direttore centrale da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione.
3. In sede di prima applicazione della presente legge, si assume come inventario quello approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 20 settembre 1995, n. 0313/Pres..

ARTICOLO 82

(Tutela e gestione dei monumenti naturali)
1. E’ fatto divieto a chiunque di distruggere o alterare i beni inclusi nell’inventario di cui all’articolo 81, fatti salvi gli interventi di conservazione e manutenzione di cui al comma 4.
2. I Comuni sul cui territorio insistono i beni inclusi nell’inventario sono tenuti ad adeguare il proprio strumento urbanistico generale alle prescrizioni previste dalla presente sezione.
3. Il decreto di cui all’articolo 81, comma 2, costituisce titolo per l’apposizione d’indicazioni informative dei beni soggetti a tutela.
4. Le Comunita’ montane, nel territorio di rispettiva competenza, e le Province assicurano, mediante specifici interventi conservativi e di manutenzione, la buona conservazione dello stato vegetativo dei singoli monumenti naturali e la valorizzazione ambientale dei siti che garantisca il mantenimento delle funzioni assegnate.

ARTICOLO 83

(Sanzioni)
1. La violazione del divieto di cui all’articolo 82, comma 1, comporta il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 100.000 euro per ogni singola pianta distrutta o alterata e il ripristino ambientale,  secondo le prescrizioni della Direzione centrale, fatto salvo il potere di quest’ultima di provvedere d’ufficio, previadiffida, in caso di inerzia del trasgressore, con diritto di rivalsa nei confronti del medesimo.
2. Le sanzioni possono essere ridotte fino a un decimo nei casi di tenuita’ del danno.
3. Gli importi versati ai sensi del comma 1 sono finalizzati all’esclusivo finanziamento del Fondo di cui all’articolo 90, comma 1.

Le Formazioni Vegetali monumentali delle Marche

Nel 2012 ebbe termine il censimento da parte del Corpo forestale dello Stato delle Formazioni Vegetali Monumentali delle Marche, Elementi singoli e insiemi omogenei: alberi, arbusti, gruppi, filari e boschi. Noi di molisealberi ringraziamo il coordinatore del progetto, il Dottore Forestale Gabriele Guidi, che ci ha autorizzato alla pubblicazione del Censimento sul nostro sito .

Sono descritti circa 400 tra alberi, gruppi, filari, boschi e tipologie speciali. Lo scopo resta sempre la tutela e la conservazione di questo enorme patrimonio per noi e per le generazioni future. E’ stato utilizzato anche uno specifico software per gestire un database da un numero di circa 950 formazioni monumentali poi man mano selezionate e 47.500 informazioni georiferite. Lo studio, dopo un’introduzione e la normativa regionale che definisce le formazioni vegetali monumentali, descrive gli aspetti organizzati e le metodologie per organizzare il censimento. Viene descritta  una scheda di rilevamento tipo per il censimento molto dettagliata e poi indicate e descritte le formazioni con l’ubicazione, la distribuzione territoriale, la tipologia, le motivazioni (dimensioni eccezionali, valore paesaggistico, età forma e portamento particolare ecc..) e descritti gli alberi… per circa 160 pagine di lettura.

Lo studio potete scaricarlo qui:

Formazioni Vegetali Monumentali – Edizione 2011

Regione Marche – Legge regionale 23 febbraio 2005, n. 6 “Legge Forestale”

logoregionemarcheNella Regione Marche la legge indica le “formazioni vegetali” definite come: “… gli alberi di qualunque specie, i filari, i gruppi e qualsiasi altro elemento o formazione vegetale di particolare interesse storico-culturale o di particolare pregio naturalistico-paesaggistico, che per età o dimensioni possono essere considerati come rari esempi di maestosità e longevità o che recano un preciso riferimento ad eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale, o delle tradizioni locali”.

ARTICOLO 26
(Formazioni vegetali monumentali)
1. Nel territorio regionale sono tutelate le formazioni vegetali monumentali così come definite all’articolo 2, comma 1, lettera l), e censite nell’elenco di cui all’articolo 27.
2. E’ vietato effettuare qualsiasi intervento sulle formazioni vegetali monumentali o abbatterle senza autorizzazione del Comune. In zona montana l’autorizzazione è rilasciata dalla Comunità montana qualora delegata dal Comune. L’autorizzazione è rilasciata solo in caso di eccezionale necessità o gravità.
3. Le Comunità montane e i Comuni comunicano alla struttura regionale competente in materia di foreste le autorizzazioni rilasciate, ai fini dell’aggiornamento dell’elenco di cui all’articolo 27.

ARTICOLO 27
(Censimento ed elenco regionale delle formazioni vegetali monumentali)
1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, definisce i criteri, le modalità ed i tempi per la realizzazione del censimento delle formazioni vegetali monumentali ed istituisce a tal proposito un apposito elenco, periodicamente aggiornato.
2. La struttura regionale competente in materia di foreste provvede a notificare ai proprietari le formazioni vegetali monumentali inserite nell’elenco con l’indicazione della specifica tutela.
3. Ogni formazione vegetale monumentale è contrassegnata con apposita targa di riconoscimento, fornita dalla Giunta regionale.
4. I Comuni provvedono, d’intesa con i proprietari, alle spese necessarie per la manutenzione delle formazioni vegetali monumentali utilizzando i proventi derivanti dalle sanzioni di cui all’articolo 30.

ARTICOLO 28
(Registro comunale delle formazioni vegetali abbattute abusivamente)
1. Ai fini della inedificabilità prevista dall’articolo 30, comma 14, i Comuni istituiscono, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, un registro contenente l’elenco degli alberi e delle formazioni vegetali monumentali tutelate ai sensi del presente capo abbattute senza la prevista autorizzazione. Nel registro sono indicati, per ciascuno di essi, l’esatta ubicazione e l’estensione dell’area di incidenza della chioma.
2. Nei casi in cui l’area di incidenza della chioma non sia accertabile, la stessa viene stabilita con le modalità previste dall’allegato 2 alla presente legge.

Fonte: Leggi e regolamenti regionali della Regione Marche

 

Regione Lazio – Normativa sugli alberi monumentali

Regione Lazio
Regione Lazio

L.R. 28 Ottobre 2002, n. 39 Norme in materia di gestione delle risorse forestali”. (Pubblicata nel BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE LAZIO n° 32 S.O. 7 del 20 Novembre 2002)

Capo II
Art. 31
(Tutela degli alberi monumentali)

1. La Regione detta norme per la tutela degli alberi monumentali di pregio naturalistico, storico, paesistico e culturale sia su proprietà pubblica sia su proprietà privata, presenti su tutto il territorio regionale.
2. Ai fini di cui al comma 1 vengono considerati alberi monumentali, anche se non iscritti nell’elenco delle specie forestali di cui agli allegati A1, A2 ed A3:
a) alberi isolati anche all’interno dei centri urbani, o facenti parte di formazioni boschive naturali o artificiali che per età o dimensioni possono essere considerati come rari esempi di maestosità e longevità;
b) alberi che hanno un preciso riferimento a eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico o culturale;
c) alberi dichiarati monumentali in base a precedenti disposizioni legislative in materia di bellezze naturali e paesistiche o in base a specifici atti amministrativi.
3. Le aree in cui insistono gli alberi monumentali, come definiti al comma 1, anche se sostituiti da nuove piante, sono gravate dal vincolo di inedificabilità.
4. L’abbattimento degli alberi monumentali può avvenire per esigenze di pubblica incolumità, per motivi fitosanitari. L’abbattimento è autorizzato dal comune solamente dopo aver accertato l’impossibilità di adottare soluzioni alternative ed avuto il parere della soprintendenza ai beni monumentali ed ambientali e quello dell’organo consultivo di cui all’articolo 8, anche nel caso in cui l’intervento sia previsto dai piani di cui agli articoli 13 e 14.
5. Per gli alberi monumentali interni ai centri abitati, successivamente al loro abbattimento, deve procedersi alla bonifica del sito e quindi al reimpianto di nuovi alberi. Il regolamento forestale, di cui all’articolo 36, indica le modalità per la manutenzione e gestione degli alberi monumentali.

Art. 32
(Elenco degli alberi monumentali)

1. E’ istituito l’elenco regionale degli alberi monumentali. L’elenco è tenuto presso l’assessorato regionale competente in materia di ambiente.
2. L’inserimento degli alberi nell’elenco di cui al comma 1 avviene su richiesta all’assessorato regionale competente in materia di ambiente da parte di un ente locale o ente gestore di area naturale protetta, oppure su segnalazione di singoli cittadini o associazioni. L’assessorato provvede previo parere dell’organo consultivo di cui all’articolo 8.
3. All’atto del loro inserimento nell’elenco, gli alberi devono essere rilevati, descritti e cartografati in specifica documentazione.
4. Il regolamento forestale, di cui all’articolo 36, definisce le modalità per la presentazione delle proposte di inserimento nell’elenco.

Art. 33
(Valorizzazione degli alberi monumentali)

1. Gli alberi inseriti nell’elenco regionale degli alberi monumentali devono essere segnalati in loco riportando almeno la dicitura:“albero monumentale“ ed il riferimento alla presente legge.
2. La Regione, gli enti locali, gli enti gestori delle aree naturali protette e le associazioni ambientaliste possono promuovere iniziative di pubblicizzazione e valorizzazione degli alberi inclusi nell’elenco di cui al comma 1 al fine di divulgarne la conoscenza nonché per migliorare il contesto territoriale ed ambientale circostante.

Art. 34
(Boschi monumentali)

1. Sono riconosciuti come boschi monumentali le aree boscate di cui all’articolo 4 dove almeno il 10 per cento degli alberi presenti per ettaro è inserito nell’elenco di cui all’articolo 32. Tali formazioni boscate devono essere rilevate, descritte e cartografate in specifica documentazione e devono essere riportate sulla carta dei tipi forestali di cui all’articolo 10.
2. Gli interventi selvicolturali all’interno dei boschi monumentali devono essere eseguiti sulla base di un piano di gestione ed assestamento forestale di cui all’articolo 13, oppure di un progetto di miglioramento e ricostituzione boschiva di cui all’articolo 47, entrambi redatti tenendo conto delle specifiche funzioni assolte dai boschi.

Regione Piemonte – Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali, di alto pregio naturalistico e storico – Legge regionale n. 50 del 3 aprile 1995

Una delle prime normative regionali sui filari e  alberate monumentali 

(B.U.12 Aprile 1995, n. 15)mappa_piemonte

Art. 1.
Finalita’
1.La Regione Piemonte individua, in attuazione dell’articolo 5 dello Statuto gli alberi, i filari e le alberate monumentali, di interesse paesaggistico-ambientale e storico-culturale presenti sul territorio regionale e ne promuove la tutela e la valorizzazione.
2.Sono inclusi nella competenza della presente legge anche gli alberi, i filari e le alberate gia’ sottoposti a vincolo di tutela da parte della legislazione regionale e nazionale.
Art. 2.
Definizione
1.Ai fini della presente legge sono considerati alberi, filari ed alberate monumentali di interesse storico-culturale e ambientale-paesaggistico:
a)alberi isolati o facenti parte di formazioni boschive naturali o artificiali che per eta’ o dimensioni possono essere considerati come rari esempi di maestosita’ o longevita’;
b)alberi che hanno un preciso riferimento ad eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico o culturale;
c)filari ed alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico-culturale, ivi comprese quelle inserite nei centri urbani.
Art. 3.
Censimento
1.La Giunta Regionale, entro sessanta giorni dalla approvazione della presente legge adotta, con propria deliberazione, la metodologia di rilevazione ed una scheda di identificazione allo scopo di predisporre il censimento degli alberi, dei filari e delle alberate monumentali di interesse paesaggistico-ambientale e storico-culturale.
2.Il censimento deve raccogliere in particolare dati ed informazioni relativi a:
a)localizzazione;
b)proprieta’;
c)caratteristiche floristiche e dendrometriche;
d)descrizione delle caratteristiche monumentali o storico-culturali o paesaggistico-ambientali che motivano l’inclusione nel censimento;
e)condizioni fitosanitarie, vulnerabilita’, rischi ed eventuali interventi necessari per garantire la conservazione.
3.Singoli cittadini, Organi ed Enti pubblici o Associazioni possono segnalare alla Giunta Regionale l’esistenza di alberi, filari o alberate aventi le caratteristiche descritte all’articolo 2.
4.La Giunta Regionale sentito il parere obbligatorio e vincolante della Commissione Tecnica di cui all’articolo 4, predispone ed aggiorna periodicamente l’Elenco degli alberi, dei filari e delle alberate monumentali, di interesse paesaggistico-ambientale e storico-culturale della Regione Piemonte, che viene pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
5.Gli alberi, i filari e le alberate inseriti in tale elenco devono essere individuati negli strumenti urbanistici comunali ai sensi dell’ articolo 24 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56.
6.L’inclusione nell’elenco di cui al comma 4 comporta, ai sensi dell’ articolo 9 della L.R. 56/1977 l’istituzione del vincolo di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497 sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche.
Art. 4.
Commissione tecnica per la tutela e la valorizzazione degli alberi, filari ed alberate monumentali
1.E’ istituita la Commissione Tecnica per la tutela e la valorizzazione degli alberi, filari ed alberate monumentali.
2.La Commissione e’ composta da:
a)Assessore ai Beni ambientali e paesaggistici o suo delegato con funzioni di Presidente;
b)Assessore ai Beni culturali o suo delegato;
c)rappresentante dell’Istituto per le piante da legno e l’ambiente (I.P.L.A.);
d)rappresentante della Soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici del Piemonte;
e)rappresentante del Corpo Forestale dello Stato;
f)rappresentante della Facolta’ di Scienze Forestali dell’Universita’ di Torino.
Svolge le funzione di Segretario della Commissione un funzionario del Settore Beni ambientali e paesaggistici della Regione nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale. La Commissione e’ validamente costituita quando sia stata nominata la maggioranza dei suoi membri.
3.La Commissione formula parere obbligatorio e vincolante alla Giunta Regionale in merito alla inclusione nell’elenco di cui all’articolo 3 degli alberi, filari e alberate di cui e’ stata predisposta la scheda di identificazione.
4.La Commissione esprime inoltre parere in ordine ai finanziamenti per gli interventi di cura ordinaria e straordinaria, nonche’ di valorizzazione di cui agli articoli 5 e 6.
5.La Commissione esprime altresi’ parere obbligatorio e vincolante sull’eventuale abbattimento degli alberi, filari e alberate inclusi nell’Elenco di cui all’articolo 3.
6.La Commissione si riunisce su convocazione del Presidente, su richiesta dell’Assessore dei Beni ambientali e paesaggistici o dell’Assessore ai Beni culturali, o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
7.Le riunioni della Commissione sono valide con la partecipazione della maggioranza assoluta dei componenti.
8.La Commissione dura in carica cinque anni e scade con lo scioglimento del Consiglio Regionale. Essa svolge la sua attivita’ finche’ non siano insediati i nuovi componenti.
9.Ai membri della Commissione spettano per ogni riunione i gettoni di presenza e le eventuali indennita’ di rimborso spese previste dalla vigenti leggi regionali in materia.
Art. 5.
Interventi di cura ordinaria e straordinaria
1.La Regione Piemonte eroga contributi per la cura ordinaria e straordinaria degli alberi, dei filari e delle alberate inclusi nell’elenco di cui all’articolo 3.
2.Gli interventi di cui al comma 1 sono eseguiti dai proprietari o dagli aventi diritto, su richiesta propria o della Regione Piemonte, a seguito di parere obbligatorio e vincolante di un esperto nominato dalla Giunta Regionale.
Art. 6.
Interventi di valorizzazione
1.La Giunta Regionale, anche su istanza dei proprietari o degli aventi diritto, puo’ promuovere iniziative di valorizzazione degli alberi, filari ed alberate inclusi nell’elenco di cui all’articolo 3, al fine di divulgarne la conoscenza ed il significato della tutela, nonche’ per migliorare il contesto territoriale ed ambientale circostante.
Art. 7.
Norme finanziarie
1.Agli oneri necessari per il conseguimento dei fini di cui alla presente legge, valutati in lire 20 milioni per l’anno finanziario 1995, si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del capitolo 15190 dello stato di previsione della spesa per l’anno finanziario 1995 e mediante l’istituzione, nello stato di previsione medesimo, di apposito capitolo con la denominazione “Spese per la tutela e la valorizzazione degli alberi, dei filari e delle alberate di interesse monumentale” e con lo stanziamento di competenza e di cassa di lire 20 milioni.
2.Il Presidente della Giunta Regionale e’ autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Normativa dei Piani d’Assestamento Forestali della Regione Molise

La Normativa sui Piani d’Assestamento Forestali della Regione Molise è rimasta ferma al 2005. Forse occorre cambiare qualcosa, sollecitando gli addetti ai lavori e i tecnici ad una procedura più semplice. Si legge dal sito della Regione Molise  le schede da compilare del Progetto Bosco Gestione sostenibile, Schede A, B1, B2,B3 N che pur se molto interessanti e di dettaglio possono creare confusione anche nella compilazione. Poi ci sono 11 Pagine di Normativa procedure amministrative e prezziari.

In effetti la pianificazione forestale è un po’ complessa ci sono i Piani Forestali Regionali, I piani Forestali Comprensoriali, i Piani di Assestamento o economici o di riassetto, i Piani dei Tagli, i Piani di Riordino, i Piani Forestali territoriali, i Piani di indirizzo forestale, Il Piano Forestale territoriale di Distretto, i Piani colturali, ecc.. Ogni Regione dice e scrive la sua pianificazione forestale come prevedono le norme statali .

Per la Regione Molise la DGR 1229/2004 e successive modifiche ha approvato le Normativa le procedure e il Prezzario dei Piani di Assestamento. Si devono acquisire elaborati e se continuate a leggere occorre  far riferimento a dettagli  che spesso scoraggiano anche gli addetti ai lavori (tecnici forestali,  ecc.)

Ecco cosa si deve fare:

1 – R E L A Z I O N E

2 – C A R T O G R A F I A

3 – R E G I S T R O DEGLI EVENTI

1 – R E L A Z I O N E
In essa saranno riportati i dati relativi:
PARTE GENERALE
– caratteristiche geografiche, climatiche, morfologiche, geologiche, pedologiche,idrologiche, vegetazionali e floristiche e faunistiche della zona;
– vicende storiche che hanno riguardato il complesso da assestare;
– passate gestioni e utilizzazioni boschive;
– principali elementi che caratterizzano la specifica realtà socio-economica del Comune e della zona, quali la entità dei terreni agrari e pascolivi, sia di proprietà pubblica che privata, in relazione alla popolazione ed alle sue variazioni nel tempo;
– stato degli usi civici;
– esistenza di vincoli e di atti preordinati alla loro imposizione;
– individuazione di segni antropici tradizionali quali sentieri, muri di delimitazione, di terrazzamenti o di divisioni fondiarie, capanne pastorali, ecc.
PARTE SPECIALE
– consistenza, estensione, tipologia ed ubicazione del complesso boscato da assestare.
Questa parte è articolata nelle seguenti fasi:
a) – formazione del particellare e delle comprese o classi colturali.
Il bosco sarà suddiviso in particelle e, se ritenuto opportuno, in sottoparticelle. Il criterio da seguire, in attesa della redazione delle tipologie forestali regionali e delle relative linee guida selvicolturali, nonché di carta e inventario forestale, è quello di una selvicoltura puntuale e mirante all’aumento della produttività, della qualità tecnologica e del pregio dei soprassuoli.
Ciascuna di esse sarà caratterizzata da un soprassuolo sufficientemente omogeneo, da condizioni di fertilità uniformi, da confini inequivocabili facilmente individuabili, preferibilmente coincidenti con linee fisiografiche naturali e artificiali permanenti (strade, corsi d’acqua, crinali, sentieri, teleferiche, etc.). Ciascuna particella verrà delimitata sul territorio mediante idonea confinazione, che sarà riportata fedelmente in cartografia.
Ogni particella dovrà essere dettagliatamente descritta in forma sintetica, completa e chiara in ordine ai fattori ambientali e ai caratteri del popolamento e, della stazione, utilizzando come modello base le allegate schede A e B.
La materializzazione delle particelle e sottoparticelle sul terreno dovrà essere operata tracciando i confini con vernice di colore rosso su piante (doppia anellatura a petto d’uomo), rocce, termini lapidei, integrata dalla relativa numerazione. Per i confini di particelle che coincidono con i limiti esterni si farà ricorso ad una doppia colorazione (es. azzurro e rosso).
Tutte le particelle che presentano soprassuoli con caratteristiche colturali similari costituiranno una classe colturale o compresa.
Per ciascuna compresa si procederà al calcolo della provvigione, degli incrementi e della ripresa. In altre parole ogni classe colturale verrà considerata come un complesso boscato a sé stante.
b)- Inventariazione del bosco (rilievo dendrometrico-cronoauxometrico)
L’inventariazione della foresta si basa sul rilievo del numero delle piante, dei loro diametri e delle aree basimetriche corrispondenti, le altezze e gli incrementi radiali del fusto. Le misurazioni delle frequenze numeriche e diametriche possono essere realizzate mediante cavallettamento totale o campionamento.
Il rilievo dendrocronoauxometrico verrà realizzato particella per particella sulla base di aree di saggio, o cavallettamento totale o con metodo relascopico, a seconda della tipologia dell’insieme forestale (governo, struttura, ecc.) e delle sue attitudini (produttive, protettive, ambientali ecc…).
Si procederà mediante aree di saggio scelte con criterio soggettivo o oggettivo (campionamento sistematico o stratificato nei comprensori più grandi di 500 ha) nei boschi cedui, semplici e matricinati, nei cedui in conversione in alto fusto, nell’alto fusto (quando trattasi di stangaie, perticaie e giovani fustaie coetanee per le quali non si preveda, nel periodo di validità del P.d.A., alcuna utilizzazione che non sia un eventuale diradamento).
Le singole aree di saggio, normalmente di forma circolare a raggio fisso di 10 o 15 metri, saranno delimitate con vernice di colore bianco e porteranno segnato sulla pianta o pietra o altro elemento fisso coincidente con il centro, il numero progressivo che le  contraddistingue e che ne consente la individuazione sul terreno ai fini del collaudo (coordinate geografiche). La medesima evidenziazione riguarderà i centri di numerazione, quando sia stato adottato il metodo relascopico.
Nelle particelle d’alto fusto, specie in quelle in cui si prevede di intervenire nel periodo di validità del P.d.A. con normali utilizzazioni, si potrà effettuare, il cavallettamento totale. Tuttavia, quando le caratteristiche del soprassuolo lo consentono, è ammesso l’uso del rilievo campionario, anche con metodo relascopico.
Nell’effettuare le aree di saggio, o le prove di numerazione o, infine, il cavallettamento totale, occorrerà compilare e conservare il relativo piedilista con la distinzione per la specie. La misurazione delle altezze e degli incrementi sarà eseguita ripartendo le osservazioni fra tutte le classi diametriche proporzionalmente al loro peso e alle specie presenti. La densità dei punti di osservazione sarà correlata al grado di uniformità stazionale e strutturale dei soprassuoli.
c)-Stima della provvigione legnosa
Per pervenire alla determinazione della provvigione legnosa esistente, l’assestatore, partendo dai dati del cavallettamento, da quelli relativi alle prove di numerazione relascopica e da quelli delle aree di saggio, dovrà effettuare, per ciascuna compresa, da 5 a 8 alberi modello, in base al peso di ciascuna classe diametrica. Queste avranno ampiezze di cm.5 nell’alto fusto e di cm.2 nel ceduo. Gli alberi modello, su cui effettuare tutte le misure  necessarie (diametro, altezze, età, incrementi, ecc.), saranno scelti in modo da rappresentare le varie condizioni di fertilità (buona media e scadente) esistenti nell’ambito della classe colturale stessa. Ciò al fine di costruire una tavola di cubatura ovvero di  erificare al tempo stesso, in quale misura e con quali accorgimenti sia possibile utilizzare i dati delle tavole di cubatura comunque disponibili e applicabili al soprassuolo indagato.
Le piante di alto fusto da abbattere per albero modello dovranno essere preventivamente numerate e contrassegnate con martello forestale che vi apporrà il tecnico assestatore o il personale del Comando Stazione Forestale competente per territorio, a seguito del quale verrà redatto un regolare verbale amministrativo di assegno che, una volta controfirmato dal tecnico incaricato di redigere il P.d.A. e da un rappresentante della proprietà (o Ente delegato), verrà inviato, in copia, al Comune ed al Coordinamento Provinciale del C.F.S. Ad abbattimento e misurazione avvenuta, (per i boschi cedui si potrà far ricorso anche al metodo della pesata totale dei polloni), il materiale resterà a disposizione dell’Ente proprietario o gestore.
Dovranno essere compilate le schede di misura relative agli alberi modello ed inviate al presente servizio per la costruzione della relativa banca dati regionale.
3° – al raffronto tra la situazione reale dei boschi, quale si è venuta a delineare in base ai rilievi di campagna, e quella normale, quale è possibile ipotizzare per quel tipo di bosco in base a modelli teorici ben definiti e che facciano riferimento a condizioni di fertilità similari (tavole alsometriche locali).
4° – alle scelte selvicolturali relative alla forma di governo e trattamento prescelti che dovranno avere carattere adattativi
5° – alla scelta del turno valutando il tempo di permanenza delle specie e la fertilità della stazione;
6° – alla ripresa reale ed al piano dei tagli.
La ripresa dovrà ovviamente essere proporzionata, per ciascuna classe colturale, alla provvigione reale e al tasso di crescita, avendo per obiettivo di ottenere in maniera significativa e ragionevole, nel periodo di validità del P.d.A., l’eventuale riordino bioecologico e l’aumento della complessità e dell’articolazione strutturale della provvigione reale
Si cercherà, inoltre di operare affinché la ripresa totale si ripartisca nel tempo in maniera costante. Il piano dei tagli, redatto anch’esso separatamente per ciascuna compresa, dovrà contenere indicazioni di dettaglio nel senso che dovrà precisare, particella per particella, non solo la entità del prelievo ma anche le modalità con cui il medesimo dovrà operarsi e gli interventi proposti;
7° – all’uso dei pascoli.
8° – alle norme che dovranno disciplinare la raccolta dei prodotti secondari, quali: funghi, tartufi, fragole, erbe officinali ed aromatiche;
9° – ai miglioramenti fondiari. Tra essi potranno annoverarsi:
a)-opere di presidio per la lotta agli incendi boschivi, quali vasche, piccoli invasi, viali spartifuoco e piste di servizio, piccoli ricoveri per presidi sanitari e per stazioni radio ricetrasmittenti, torri di avvistamento;
b)- intervento di potenziamento della rete viaria principale e secondaria e/o di miglioramento di quella esistente;
c)-intervento di miglioramento pascoli, quali opere di captazione ed adduzione di acqua, case appoggio per il personale di guardiania, recinzioni fisse e mobili, locali per la lavorazione del latte, decespugliamento, trasemine, concimazioni, ecc.;
d) -opere intensive di sistemazione idraulico – forestale, quali briglie, difese spondali, canalizzazione di alvei, graticciate e viminate, canali di scolo, drenaggi, fossi di guardia, ecc.;
e) – interventi estensivi di sistemazione idraulico – forestale e di ripristino ambientale, quali rimboschimenti ex novo, le cure colturali a quelli già esistenti, le ricostituzioni boschive, la manutenzione degli stradelli di servizio del rimboschimenti stessi;
f) – interventi finalizzati alla valorizzazione turistica del complesso boscato oggetto di assestamento, quali percorsi pedonali tabellati, aree pic-nic, rifugi per escursionisti, ricoveri ed attrezzature per l’esercizio degli sport equestri, impianti sciistici, etc.
Il piano dei miglioramenti fondiari deve essere, dunque, completo e dettagliato. Esso dovrà costituire, infatti, la base programmatica cui dovranno fare riferimento tutti gli interventi futuri, comunque finalizzati, che riguardino i beni silvo – pastorali di proprietà dei Comuni e degli Enti.
10° – Alle norme legate alla salvaguardia di valori naturalistici o storici di particolare rilevanza e alle modalità di fruizione turistico-ricreativa.

2 – C A R T O G R A F I A
Essa si comporrà di:
1° – carta di inquadramento generale, in scala 1:25.000 e carta assestamentale (o silografica) in scala al 10.000 o 1:5.000 per piccoli complessi boscati, con la individuazione delle singole particelle in cui è stato compartimentato il bosco. La carta assestamentale dovrà essere realizzata utilizzando la base topografica ridotta in scala 1:10.000, formato raster o vettoriale della Carta Tecnica Regionale più recente.  Per una facile lettura della medesima, tutte le particelle costituenti una stessa compresa o classe colturale avranno identica rappresentazione grafico-cromatica. La colorazione eventualmente integrata a combinazioni grafico-cromatiche dovrà evidenziare le tipologie forestali e le compartimentazioni assestamentali. Sulla carta assestamentale dovrà essere riportato, in nero, il numero che contraddistingue ciascuna particella abbinata ad una lettera in caso di sottoparticella. La viabilità sarà rappresentata con diverse simbologie (tratteggi) a seconda del tipo e destinazione ( strade principali, di ordinario collegamento, strade e piste trattorabili, sentieri). In nero con tratto continuo verranno riportati i confini (con tratto interrotto quelli delle particelle) mentre i termini lapidei o elementi fissi salienti, interni e/o di limite, saranno indicati con apposita simbologia (triangolini, ipslon, ecc).
2° – carta del miglioramenti fondiari in scala 1:10.000 o in scala 1:5.000 per piccoli complessi boscati. Questa carta dovrà essere redatta con ogni possibile accortezza al fine di ubicare con precisione gli interventi programmati.

3 – REGISTRO DEGLI EVENTI O LIBRO ECONOMICO (utilizzando come
modello base l’allegata scheda N) Tutto il materiale predisposto contenuto nelle suddette norme tecniche, dovrà essere prodotto su supporto magnetico; i testi su formato microsoft Word mentre gli elaborati cartografici in formato compatibile ESRI – ArcView le schede descrittive in formato Excel o Access 2000.

….CONTINUA   con i Piani di gestione  Procedure Amministrative e Prezzario

Per ulteriori dettagli se vi accingete a voler fare dei Piani di Assestamento nella Regione Molise (non sappiamo se è ancora consigliabile) ecco tutta la normativa in pdf che potete scaricare anche qui:

normativa p.ass

modifica normativa p.ass

scheda A progetto_bosco

scheda B2 progetto_bosco

scheda B3 progetto bosco

scheda N progetto_bosco

Fonte del documento: www.regione.molise.it

Regione Liguria – Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico – Legge regionale n.4 del 22 gennaio 1999

logo_regioneliguriaARTICOLO 12
(Alberi monumentali)
1. Sono tutelati gli esemplari arborei, ovunque radicati, quando costituiscono patrimonio di particolare interesse naturalistico, ambientale o storico-culturale della Regione.
2. Gli esemplari di cui al comma 1 sono inseriti in apposito elenco approvato dalla Regione.
3. E’ vietato abbattere gli esemplari iscritti nell’elenco. L’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste può autorizzare l’abbattimento di tali esemplari per motivi fitosanitari, di incolumità pubblica o per la realizzazione di opere di pubblica utilità.
4. Gli interventi di carattere fitosanitario, di potatura e di sostegno statico relativi agli esemplari iscritti nell’elenco sono preventivamente autorizzati dall’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste. L’autorizzazione può contenere particolari prescrizioni anche in deroga a quanto stabilito dal regolamento di cui all’articolo 48.
5. Gli esemplari iscritti nell’elenco sono indicati sul posto con apposita segnalazione, da realizzarsi a cura dell’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste territorialmente competente.