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Regione Piemonte – Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali, di alto pregio naturalistico e storico – Legge regionale n. 50 del 3 aprile 1995

Una delle prime normative regionali sui filari e  alberate monumentali 

(B.U.12 Aprile 1995, n. 15)mappa_piemonte

Art. 1.
Finalita’
1.La Regione Piemonte individua, in attuazione dell’articolo 5 dello Statuto gli alberi, i filari e le alberate monumentali, di interesse paesaggistico-ambientale e storico-culturale presenti sul territorio regionale e ne promuove la tutela e la valorizzazione.
2.Sono inclusi nella competenza della presente legge anche gli alberi, i filari e le alberate gia’ sottoposti a vincolo di tutela da parte della legislazione regionale e nazionale.
Art. 2.
Definizione
1.Ai fini della presente legge sono considerati alberi, filari ed alberate monumentali di interesse storico-culturale e ambientale-paesaggistico:
a)alberi isolati o facenti parte di formazioni boschive naturali o artificiali che per eta’ o dimensioni possono essere considerati come rari esempi di maestosita’ o longevita’;
b)alberi che hanno un preciso riferimento ad eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico o culturale;
c)filari ed alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico-culturale, ivi comprese quelle inserite nei centri urbani.
Art. 3.
Censimento
1.La Giunta Regionale, entro sessanta giorni dalla approvazione della presente legge adotta, con propria deliberazione, la metodologia di rilevazione ed una scheda di identificazione allo scopo di predisporre il censimento degli alberi, dei filari e delle alberate monumentali di interesse paesaggistico-ambientale e storico-culturale.
2.Il censimento deve raccogliere in particolare dati ed informazioni relativi a:
a)localizzazione;
b)proprieta’;
c)caratteristiche floristiche e dendrometriche;
d)descrizione delle caratteristiche monumentali o storico-culturali o paesaggistico-ambientali che motivano l’inclusione nel censimento;
e)condizioni fitosanitarie, vulnerabilita’, rischi ed eventuali interventi necessari per garantire la conservazione.
3.Singoli cittadini, Organi ed Enti pubblici o Associazioni possono segnalare alla Giunta Regionale l’esistenza di alberi, filari o alberate aventi le caratteristiche descritte all’articolo 2.
4.La Giunta Regionale sentito il parere obbligatorio e vincolante della Commissione Tecnica di cui all’articolo 4, predispone ed aggiorna periodicamente l’Elenco degli alberi, dei filari e delle alberate monumentali, di interesse paesaggistico-ambientale e storico-culturale della Regione Piemonte, che viene pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
5.Gli alberi, i filari e le alberate inseriti in tale elenco devono essere individuati negli strumenti urbanistici comunali ai sensi dell’ articolo 24 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56.
6.L’inclusione nell’elenco di cui al comma 4 comporta, ai sensi dell’ articolo 9 della L.R. 56/1977 l’istituzione del vincolo di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497 sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche.
Art. 4.
Commissione tecnica per la tutela e la valorizzazione degli alberi, filari ed alberate monumentali
1.E’ istituita la Commissione Tecnica per la tutela e la valorizzazione degli alberi, filari ed alberate monumentali.
2.La Commissione e’ composta da:
a)Assessore ai Beni ambientali e paesaggistici o suo delegato con funzioni di Presidente;
b)Assessore ai Beni culturali o suo delegato;
c)rappresentante dell’Istituto per le piante da legno e l’ambiente (I.P.L.A.);
d)rappresentante della Soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici del Piemonte;
e)rappresentante del Corpo Forestale dello Stato;
f)rappresentante della Facolta’ di Scienze Forestali dell’Universita’ di Torino.
Svolge le funzione di Segretario della Commissione un funzionario del Settore Beni ambientali e paesaggistici della Regione nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale. La Commissione e’ validamente costituita quando sia stata nominata la maggioranza dei suoi membri.
3.La Commissione formula parere obbligatorio e vincolante alla Giunta Regionale in merito alla inclusione nell’elenco di cui all’articolo 3 degli alberi, filari e alberate di cui e’ stata predisposta la scheda di identificazione.
4.La Commissione esprime inoltre parere in ordine ai finanziamenti per gli interventi di cura ordinaria e straordinaria, nonche’ di valorizzazione di cui agli articoli 5 e 6.
5.La Commissione esprime altresi’ parere obbligatorio e vincolante sull’eventuale abbattimento degli alberi, filari e alberate inclusi nell’Elenco di cui all’articolo 3.
6.La Commissione si riunisce su convocazione del Presidente, su richiesta dell’Assessore dei Beni ambientali e paesaggistici o dell’Assessore ai Beni culturali, o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
7.Le riunioni della Commissione sono valide con la partecipazione della maggioranza assoluta dei componenti.
8.La Commissione dura in carica cinque anni e scade con lo scioglimento del Consiglio Regionale. Essa svolge la sua attivita’ finche’ non siano insediati i nuovi componenti.
9.Ai membri della Commissione spettano per ogni riunione i gettoni di presenza e le eventuali indennita’ di rimborso spese previste dalla vigenti leggi regionali in materia.
Art. 5.
Interventi di cura ordinaria e straordinaria
1.La Regione Piemonte eroga contributi per la cura ordinaria e straordinaria degli alberi, dei filari e delle alberate inclusi nell’elenco di cui all’articolo 3.
2.Gli interventi di cui al comma 1 sono eseguiti dai proprietari o dagli aventi diritto, su richiesta propria o della Regione Piemonte, a seguito di parere obbligatorio e vincolante di un esperto nominato dalla Giunta Regionale.
Art. 6.
Interventi di valorizzazione
1.La Giunta Regionale, anche su istanza dei proprietari o degli aventi diritto, puo’ promuovere iniziative di valorizzazione degli alberi, filari ed alberate inclusi nell’elenco di cui all’articolo 3, al fine di divulgarne la conoscenza ed il significato della tutela, nonche’ per migliorare il contesto territoriale ed ambientale circostante.
Art. 7.
Norme finanziarie
1.Agli oneri necessari per il conseguimento dei fini di cui alla presente legge, valutati in lire 20 milioni per l’anno finanziario 1995, si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del capitolo 15190 dello stato di previsione della spesa per l’anno finanziario 1995 e mediante l’istituzione, nello stato di previsione medesimo, di apposito capitolo con la denominazione “Spese per la tutela e la valorizzazione degli alberi, dei filari e delle alberate di interesse monumentale” e con lo stanziamento di competenza e di cassa di lire 20 milioni.
2.Il Presidente della Giunta Regionale e’ autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Un ulteriore dubbio: ma la definizione giuridica di albero monumentale serve?

Un ulteriore dubbio: siamo sicuri che è meglio prevenire, tutelare, conservare, valorizzare o è meglio non conoscere, non segnalare gli alberi “monumentali” inseriti nel paesaggio con l’intricato meccanismo legislativo nazionale e regionale e adesso (anno 2013) anche comunale? Serve parlare di definizione giuridica di albero monumentale?

Facciamo una breve  storia legislativa nazionale

Per gli alberi monumentali l’anno 2008 doveva  essere ricordato come l’anno dei Decreti Legislativi. 62 e 63 relativo ai beni culturali, che sulla scorta dei principi espressi dalla Corte Costituzionale, che apporta modifiche al D. Lgs. n. 42 del 2004 «Codice dei beni culturali e del paesaggio», adeguano, tra l’altro, la definizione di «Paesaggio» a quella adottata nel 2000 proprio dalla Convenzione Europea sul Paesaggio ratificata dalla Repubblica Italiana con Legge del 9 gennaio 2006, n. 14. Specialmente per quanto riguarda il D. Lgs. n. 63, (Paolo Caramalli www.aisfit) (Come al solito le leggi sono sempre modificabili integrate variate aggiornate minimo 7-10 volte nel giro di pochi anni)

Per i tecnici e per gli operatori della selvicoltura e del verde, e per noi che ci occupiamo un pò per diletto e a tempo perso di  alberi monumentali, tutti dovrebbero sapere (forse) che queste i piante  possono essere dichiarati di notevole interesse pubblico e quindi annoverati nell’elenco dei beni paesaggistici, al pari dei complessi archeologici (Colosseo) , delle ville (ville Toscane, Tivoli, Venete  ecc..) , dei castelli (Monforte di Campobasso, Monteroduni, di Venafro  ecc..  e dei centri storici di maggior pregio (Firenze, Venezia, Roma ecc.. ).

Nel 2013 la legge 10 del 14/01/2013 entrata in vigore il 16/02/2013 articolo 7 doveva creare un omogeneità al  quadro normativo sulla tutela dei grandi alberi definendo giuridicamente un albero monumentale Ecco cosa dice la legge: 1. Agli effetti della presente legge e di ogni altra normativa in  vigore nel territorio della Repubblica, per «albero monumentale» si  intendono:

a) l’albero ad alto fusto isolato o facente parte di formazioni  boschive naturali o artificiali ovunque ubicate ovvero l’albero  secolare tipico, che possono essere considerati come rari esempi di  maestosita’ e longevita’, per eta’ o dimensioni, o di particolare  pregio naturalistico, per rarita’ botanica e peculiarita’ della  specie, ovvero che recano un preciso riferimento ad eventi o memorie  rilevanti dal punto di vista storico, culturale, documentario o delle tradizioni locali;
b) i filari e le alberate di particolare pregio paesaggistico,  monumentale, storico e culturale, ivi compresi quelli inseriti nei  centri urbani;
c) gli alberi ad alto fusto inseriti in particolari complessi architettonici di importanza storica e culturale, quali ad esempio ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private.

Belle parole ma come si fa a classificare e dire quello è un albero monumentale e quello no?

Per noi ha complicato tutto. La legge fornisce la definizione giuridica di albero monumentale (ogni regione ha la sua definizione giuridica e adesso ogni comune dirà la sua) a cui le regioni devono adeguarsi entro un anno. I  comuni devono censire gli alberi monumentali.  E quali comuni si  mettono a censire alberi monumentali e con quali criteri: quelli regionali nazionali o con criteri per proprio conto?

Inoltre nella legge si legge (scusate il ripetere)  Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,( sono passati 10 mesi siamo a novembre 2013)   con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e  forestali,(1) di concerto con il Ministro per i beni e le attivita’  culturali (2) ed il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, (3) sentita la Conferenza unificata (4) di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive  modificazioni, sono stabiliti i principi e i criteri direttivi per il  censimento degli alberi monumentali ad opera dei comuni e per la  redazione ed il periodico aggiornamento da parte delle regioni e dei  comuni degli elenchi di cui al comma 3, ed e’ istituito l’elenco degli alberi monumentali d’Italia alla cui gestione provvede il Corpo forestale dello Stato.

Come al solito si devono aspettare i “principi” e i criteri” da parte di 3 Ministeri e della Conferenza unificata. Poi i comuni devono fare il censimento, il periodico aggiornamento avviene da parte delle regioni, e infine  per la gestione provvede il Corpo Forestale dello Stato. Noi non abbiamo capito nulla. Passeranno altri 20 anni, ma i grandi alberi possono aspettare. Inoltre con l’entrata in vigore della legge Nazionale le 26 leggi regionali e le Delibere di Giunta (vedi sito corpo forestale)  già tra loro diverse che fine fanno? Si crea il cosiddetto “vuoto legislativo” ?

Come afferma Chiara Lisa nel 2011 in un o studio (Fonte sito corpo forestale dello Stato)  è importante evidenziare come l’evoluzione giuridica (dal 1939 ad oggi), tesa alla tutela degli alberi monumentali del nostro Paese, manchi di omogeneità nell’attribuire un valore ad un bene così importante e ciò rende difficilmente accettabile il fatto che un albero monumentale sia maggiormente tutelato e valorizzato in alcuni  luoghi rispetto ad altri. Ad un albero che racconta parte della nostra storia, infatti, dovrebbe essere consentito di essere “albero” e “storia” in qualsiasi luogo esso si trovi.

Anche per noi sarebbe auspicabile ma pare che la legge nazionale sta avendo effetti contrari o nessuno effetto e non è applicata ancora. Le regioni hanno un proprio elenco di alberi monumentali ormai non più valido perchè con definizione giuridica di albero monumentale diverso da quello dettato dalla ‘art. 7 della legge 10/2013 . Il Corpo Forestale per fare la “gestione” attende che i comuni e le regioni facciano qualcosa  per il censimento degli alberi monumentali. Ma i Comuni e le regioni non possono fare il censimento se non si stabiliscono i principi e i criteri per il censimento. E’ il solito gatto che si morde la coda. A che serve quindi definire giuridicamente un albero monumentale ?

Buone Pratiche selvicolturali nei siti della Rete Natura in Molise

cartina piccolaGli interventi e le operazioni forestali nei boschi pubblici e/o privati che rispettano i criteri e le buone pratiche selvicolturali nei siti della rete Natura 2000, riportati nel documento tecnico in appendice al presente articolo, sono esclusi dalla Valutazione d’Incidenza ai sensi del D.P.R. 357/97, così come modificato con il D.P.R. n. 120 del 12.03.2003 e della Direttiva Regionale approvata con Delibera n. 486 del 11.05.2009 e pubblicata sul BURM n. 12 del 01.06.2009. Restano fermi gli adempimenti procedurali previsti dalla succitata Direttiva Regionale, art. 5, comma 4.

Allegato alla DGR 1233 del 21/12/2009

HABITAT FORESTALI NELLA RETE NATURA 2000 DELLA REGIONE MOLISE

Riserva di Collemeluccio
Riserva di Collemeluccio

La Rete Natura 2000 nella regione Molise è formata da 85 SIC e 13 ZPS, per una superficie complessiva di 120.500 ettari, pari al 27,4% del territorio. I siti a dominanza di habitat montano-collinari, occupanti 35.637 ettari, rappresentano la tipologia più diffusa e distribuita sull’intera reteecologica. Gli habitat che vi si rinvengono, sono caratterizzati da una ricchezza floristica a cui fa riscontro una ricchezza fitocenotica che si articola attraverso tipologie forestali tipiche sia della regione mediterranea che di quella temperata. Le tipologie che presentano la maggiore estensione sono i faggeti con tasso e l’agrifoglio e i boschi a cerro e rovere…  L’intero allegato è scaricabile qui Allegato alla DGR del 21 12 2009

Fonte www.regione.molise.it

Normativa dei Piani d’Assestamento Forestali della Regione Molise

La Normativa sui Piani d’Assestamento Forestali della Regione Molise è rimasta ferma al 2005. Forse occorre cambiare qualcosa, sollecitando gli addetti ai lavori e i tecnici ad una procedura più semplice. Si legge dal sito della Regione Molise  le schede da compilare del Progetto Bosco Gestione sostenibile, Schede A, B1, B2,B3 N che pur se molto interessanti e di dettaglio possono creare confusione anche nella compilazione. Poi ci sono 11 Pagine di Normativa procedure amministrative e prezziari.

In effetti la pianificazione forestale è un po’ complessa ci sono i Piani Forestali Regionali, I piani Forestali Comprensoriali, i Piani di Assestamento o economici o di riassetto, i Piani dei Tagli, i Piani di Riordino, i Piani Forestali territoriali, i Piani di indirizzo forestale, Il Piano Forestale territoriale di Distretto, i Piani colturali, ecc.. Ogni Regione dice e scrive la sua pianificazione forestale come prevedono le norme statali .

Per la Regione Molise la DGR 1229/2004 e successive modifiche ha approvato le Normativa le procedure e il Prezzario dei Piani di Assestamento. Si devono acquisire elaborati e se continuate a leggere occorre  far riferimento a dettagli  che spesso scoraggiano anche gli addetti ai lavori (tecnici forestali,  ecc.)

Ecco cosa si deve fare:

1 – R E L A Z I O N E

2 – C A R T O G R A F I A

3 – R E G I S T R O DEGLI EVENTI

1 – R E L A Z I O N E
In essa saranno riportati i dati relativi:
PARTE GENERALE
– caratteristiche geografiche, climatiche, morfologiche, geologiche, pedologiche,idrologiche, vegetazionali e floristiche e faunistiche della zona;
– vicende storiche che hanno riguardato il complesso da assestare;
– passate gestioni e utilizzazioni boschive;
– principali elementi che caratterizzano la specifica realtà socio-economica del Comune e della zona, quali la entità dei terreni agrari e pascolivi, sia di proprietà pubblica che privata, in relazione alla popolazione ed alle sue variazioni nel tempo;
– stato degli usi civici;
– esistenza di vincoli e di atti preordinati alla loro imposizione;
– individuazione di segni antropici tradizionali quali sentieri, muri di delimitazione, di terrazzamenti o di divisioni fondiarie, capanne pastorali, ecc.
PARTE SPECIALE
– consistenza, estensione, tipologia ed ubicazione del complesso boscato da assestare.
Questa parte è articolata nelle seguenti fasi:
a) – formazione del particellare e delle comprese o classi colturali.
Il bosco sarà suddiviso in particelle e, se ritenuto opportuno, in sottoparticelle. Il criterio da seguire, in attesa della redazione delle tipologie forestali regionali e delle relative linee guida selvicolturali, nonché di carta e inventario forestale, è quello di una selvicoltura puntuale e mirante all’aumento della produttività, della qualità tecnologica e del pregio dei soprassuoli.
Ciascuna di esse sarà caratterizzata da un soprassuolo sufficientemente omogeneo, da condizioni di fertilità uniformi, da confini inequivocabili facilmente individuabili, preferibilmente coincidenti con linee fisiografiche naturali e artificiali permanenti (strade, corsi d’acqua, crinali, sentieri, teleferiche, etc.). Ciascuna particella verrà delimitata sul territorio mediante idonea confinazione, che sarà riportata fedelmente in cartografia.
Ogni particella dovrà essere dettagliatamente descritta in forma sintetica, completa e chiara in ordine ai fattori ambientali e ai caratteri del popolamento e, della stazione, utilizzando come modello base le allegate schede A e B.
La materializzazione delle particelle e sottoparticelle sul terreno dovrà essere operata tracciando i confini con vernice di colore rosso su piante (doppia anellatura a petto d’uomo), rocce, termini lapidei, integrata dalla relativa numerazione. Per i confini di particelle che coincidono con i limiti esterni si farà ricorso ad una doppia colorazione (es. azzurro e rosso).
Tutte le particelle che presentano soprassuoli con caratteristiche colturali similari costituiranno una classe colturale o compresa.
Per ciascuna compresa si procederà al calcolo della provvigione, degli incrementi e della ripresa. In altre parole ogni classe colturale verrà considerata come un complesso boscato a sé stante.
b)- Inventariazione del bosco (rilievo dendrometrico-cronoauxometrico)
L’inventariazione della foresta si basa sul rilievo del numero delle piante, dei loro diametri e delle aree basimetriche corrispondenti, le altezze e gli incrementi radiali del fusto. Le misurazioni delle frequenze numeriche e diametriche possono essere realizzate mediante cavallettamento totale o campionamento.
Il rilievo dendrocronoauxometrico verrà realizzato particella per particella sulla base di aree di saggio, o cavallettamento totale o con metodo relascopico, a seconda della tipologia dell’insieme forestale (governo, struttura, ecc.) e delle sue attitudini (produttive, protettive, ambientali ecc…).
Si procederà mediante aree di saggio scelte con criterio soggettivo o oggettivo (campionamento sistematico o stratificato nei comprensori più grandi di 500 ha) nei boschi cedui, semplici e matricinati, nei cedui in conversione in alto fusto, nell’alto fusto (quando trattasi di stangaie, perticaie e giovani fustaie coetanee per le quali non si preveda, nel periodo di validità del P.d.A., alcuna utilizzazione che non sia un eventuale diradamento).
Le singole aree di saggio, normalmente di forma circolare a raggio fisso di 10 o 15 metri, saranno delimitate con vernice di colore bianco e porteranno segnato sulla pianta o pietra o altro elemento fisso coincidente con il centro, il numero progressivo che le  contraddistingue e che ne consente la individuazione sul terreno ai fini del collaudo (coordinate geografiche). La medesima evidenziazione riguarderà i centri di numerazione, quando sia stato adottato il metodo relascopico.
Nelle particelle d’alto fusto, specie in quelle in cui si prevede di intervenire nel periodo di validità del P.d.A. con normali utilizzazioni, si potrà effettuare, il cavallettamento totale. Tuttavia, quando le caratteristiche del soprassuolo lo consentono, è ammesso l’uso del rilievo campionario, anche con metodo relascopico.
Nell’effettuare le aree di saggio, o le prove di numerazione o, infine, il cavallettamento totale, occorrerà compilare e conservare il relativo piedilista con la distinzione per la specie. La misurazione delle altezze e degli incrementi sarà eseguita ripartendo le osservazioni fra tutte le classi diametriche proporzionalmente al loro peso e alle specie presenti. La densità dei punti di osservazione sarà correlata al grado di uniformità stazionale e strutturale dei soprassuoli.
c)-Stima della provvigione legnosa
Per pervenire alla determinazione della provvigione legnosa esistente, l’assestatore, partendo dai dati del cavallettamento, da quelli relativi alle prove di numerazione relascopica e da quelli delle aree di saggio, dovrà effettuare, per ciascuna compresa, da 5 a 8 alberi modello, in base al peso di ciascuna classe diametrica. Queste avranno ampiezze di cm.5 nell’alto fusto e di cm.2 nel ceduo. Gli alberi modello, su cui effettuare tutte le misure  necessarie (diametro, altezze, età, incrementi, ecc.), saranno scelti in modo da rappresentare le varie condizioni di fertilità (buona media e scadente) esistenti nell’ambito della classe colturale stessa. Ciò al fine di costruire una tavola di cubatura ovvero di  erificare al tempo stesso, in quale misura e con quali accorgimenti sia possibile utilizzare i dati delle tavole di cubatura comunque disponibili e applicabili al soprassuolo indagato.
Le piante di alto fusto da abbattere per albero modello dovranno essere preventivamente numerate e contrassegnate con martello forestale che vi apporrà il tecnico assestatore o il personale del Comando Stazione Forestale competente per territorio, a seguito del quale verrà redatto un regolare verbale amministrativo di assegno che, una volta controfirmato dal tecnico incaricato di redigere il P.d.A. e da un rappresentante della proprietà (o Ente delegato), verrà inviato, in copia, al Comune ed al Coordinamento Provinciale del C.F.S. Ad abbattimento e misurazione avvenuta, (per i boschi cedui si potrà far ricorso anche al metodo della pesata totale dei polloni), il materiale resterà a disposizione dell’Ente proprietario o gestore.
Dovranno essere compilate le schede di misura relative agli alberi modello ed inviate al presente servizio per la costruzione della relativa banca dati regionale.
3° – al raffronto tra la situazione reale dei boschi, quale si è venuta a delineare in base ai rilievi di campagna, e quella normale, quale è possibile ipotizzare per quel tipo di bosco in base a modelli teorici ben definiti e che facciano riferimento a condizioni di fertilità similari (tavole alsometriche locali).
4° – alle scelte selvicolturali relative alla forma di governo e trattamento prescelti che dovranno avere carattere adattativi
5° – alla scelta del turno valutando il tempo di permanenza delle specie e la fertilità della stazione;
6° – alla ripresa reale ed al piano dei tagli.
La ripresa dovrà ovviamente essere proporzionata, per ciascuna classe colturale, alla provvigione reale e al tasso di crescita, avendo per obiettivo di ottenere in maniera significativa e ragionevole, nel periodo di validità del P.d.A., l’eventuale riordino bioecologico e l’aumento della complessità e dell’articolazione strutturale della provvigione reale
Si cercherà, inoltre di operare affinché la ripresa totale si ripartisca nel tempo in maniera costante. Il piano dei tagli, redatto anch’esso separatamente per ciascuna compresa, dovrà contenere indicazioni di dettaglio nel senso che dovrà precisare, particella per particella, non solo la entità del prelievo ma anche le modalità con cui il medesimo dovrà operarsi e gli interventi proposti;
7° – all’uso dei pascoli.
8° – alle norme che dovranno disciplinare la raccolta dei prodotti secondari, quali: funghi, tartufi, fragole, erbe officinali ed aromatiche;
9° – ai miglioramenti fondiari. Tra essi potranno annoverarsi:
a)-opere di presidio per la lotta agli incendi boschivi, quali vasche, piccoli invasi, viali spartifuoco e piste di servizio, piccoli ricoveri per presidi sanitari e per stazioni radio ricetrasmittenti, torri di avvistamento;
b)- intervento di potenziamento della rete viaria principale e secondaria e/o di miglioramento di quella esistente;
c)-intervento di miglioramento pascoli, quali opere di captazione ed adduzione di acqua, case appoggio per il personale di guardiania, recinzioni fisse e mobili, locali per la lavorazione del latte, decespugliamento, trasemine, concimazioni, ecc.;
d) -opere intensive di sistemazione idraulico – forestale, quali briglie, difese spondali, canalizzazione di alvei, graticciate e viminate, canali di scolo, drenaggi, fossi di guardia, ecc.;
e) – interventi estensivi di sistemazione idraulico – forestale e di ripristino ambientale, quali rimboschimenti ex novo, le cure colturali a quelli già esistenti, le ricostituzioni boschive, la manutenzione degli stradelli di servizio del rimboschimenti stessi;
f) – interventi finalizzati alla valorizzazione turistica del complesso boscato oggetto di assestamento, quali percorsi pedonali tabellati, aree pic-nic, rifugi per escursionisti, ricoveri ed attrezzature per l’esercizio degli sport equestri, impianti sciistici, etc.
Il piano dei miglioramenti fondiari deve essere, dunque, completo e dettagliato. Esso dovrà costituire, infatti, la base programmatica cui dovranno fare riferimento tutti gli interventi futuri, comunque finalizzati, che riguardino i beni silvo – pastorali di proprietà dei Comuni e degli Enti.
10° – Alle norme legate alla salvaguardia di valori naturalistici o storici di particolare rilevanza e alle modalità di fruizione turistico-ricreativa.

2 – C A R T O G R A F I A
Essa si comporrà di:
1° – carta di inquadramento generale, in scala 1:25.000 e carta assestamentale (o silografica) in scala al 10.000 o 1:5.000 per piccoli complessi boscati, con la individuazione delle singole particelle in cui è stato compartimentato il bosco. La carta assestamentale dovrà essere realizzata utilizzando la base topografica ridotta in scala 1:10.000, formato raster o vettoriale della Carta Tecnica Regionale più recente.  Per una facile lettura della medesima, tutte le particelle costituenti una stessa compresa o classe colturale avranno identica rappresentazione grafico-cromatica. La colorazione eventualmente integrata a combinazioni grafico-cromatiche dovrà evidenziare le tipologie forestali e le compartimentazioni assestamentali. Sulla carta assestamentale dovrà essere riportato, in nero, il numero che contraddistingue ciascuna particella abbinata ad una lettera in caso di sottoparticella. La viabilità sarà rappresentata con diverse simbologie (tratteggi) a seconda del tipo e destinazione ( strade principali, di ordinario collegamento, strade e piste trattorabili, sentieri). In nero con tratto continuo verranno riportati i confini (con tratto interrotto quelli delle particelle) mentre i termini lapidei o elementi fissi salienti, interni e/o di limite, saranno indicati con apposita simbologia (triangolini, ipslon, ecc).
2° – carta del miglioramenti fondiari in scala 1:10.000 o in scala 1:5.000 per piccoli complessi boscati. Questa carta dovrà essere redatta con ogni possibile accortezza al fine di ubicare con precisione gli interventi programmati.

3 – REGISTRO DEGLI EVENTI O LIBRO ECONOMICO (utilizzando come
modello base l’allegata scheda N) Tutto il materiale predisposto contenuto nelle suddette norme tecniche, dovrà essere prodotto su supporto magnetico; i testi su formato microsoft Word mentre gli elaborati cartografici in formato compatibile ESRI – ArcView le schede descrittive in formato Excel o Access 2000.

….CONTINUA   con i Piani di gestione  Procedure Amministrative e Prezzario

Per ulteriori dettagli se vi accingete a voler fare dei Piani di Assestamento nella Regione Molise (non sappiamo se è ancora consigliabile) ecco tutta la normativa in pdf che potete scaricare anche qui:

normativa p.ass

modifica normativa p.ass

scheda A progetto_bosco

scheda B2 progetto_bosco

scheda B3 progetto bosco

scheda N progetto_bosco

Fonte del documento: www.regione.molise.it

Regione Molise – La legge regionale di tutela e valorizzazione degli alberi monumentali

Pubblicata sul BUR Molise n. 39 del 16/12/2005
Fonte: www.regione.molise.it

logo-regione-moliseARTICOLO 1

(Finalità)

1. Allo scopo di tutelare e valorizzare il patrimonio ambientale e il paesaggio della regione, la presente legge detta norme per l’individuazione degli alberi monumentali di alto pregio naturalistico e storico, di interesse paesaggistico e culturale presenti nella Regione Molise.

ARTICOLO 2

(Definizione)

1. Sono considerati alberi monumentali di alto pregio naturalistico e storico e di interesse paesaggistico e culturale:

a) Gli alberi isolati o facenti parte di formazioni boschive naturali o artificiali che per età o dimensioni possono essere considerate come rari esempi di maestosità o longevità;

b) Gli alberi che hanno un preciso riferimento a e-venti o memorie rilevanti dal punto di vista storico o culturale o a tradizioni locali.

ARTICOLO 3

(Elenco regionale degli alberi monumentali)

1. È istituito, presso l’assessorato regionale all’agricoltura, l’elenco regionale degli alberi monumentali.

2. A tal fine l’assessorato all’agricoltura, sentito il responsabile regionale del Corpo Forestale dello Stato, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, definisce la metodologia di rilevazione ed i contenuti informativi di una scheda tipo che deve contenere almeno i dati caratteristici di vegetazione e i criteri di tutela di cui all’articolo 2.

3. L’assessorato all’agricoltura, sulla base della scheda di cui al comma 2 ed esaminate le eventuali proposte pervenute ai sensi del comma 4, predispone l’elenco re-gionale degli alberi monumentali.

4. L’inserimento nell’elenco regionale degli alberi monumentali può avvenire anche su proposta del Corpo Forestale dello Stato, delle province, dei comuni, delle comunità montane, degli Enti parco ed anche a seguito di segnalazioni da parte degli Istituti scolastici, cittadini o associazioni ai medesimi Enti. In tale ultimo caso detti enti sono tenuti a trasmettere la segnalazione all’assessorato all’agricoltura, entro trenta giorni dal ricevimento, corredata dal loro parere trasmesso contestualmente a quanti hanno provveduto alla segnalazione o all’associazione interessata.

5. La scheda tipo di cui al comma 2 e l’elenco regionale degli alberi monumentali sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione. L’elenco regionale degli alberi monumentali è aggiornato semestralmente.

6. Il Corpo Forestale dello Stato, le strutture regionali competenti in materia di servizi forestali, di servizi fitosanitari e l’assessorato all’agricoltura assicurano, ciascuno nell’ambito delle rispettive competenze, l’assistenza per gli aspetti agroforestali e di fitopatologia agli alberi dell’elenco di cui al comma 1.

ARTICOLO 4 (Iniziative di valorizzazione e tutela)

1. Gli alberi inseriti nell’elenco sono classificati come “Albero monumentale protetto”.

2. L’assessorato all’agricoltura e gli enti di cui all’articolo 3, comma 4, promuovono iniziative di pubblicizzazione e valorizzazione degli alberi inclusi nell’elenco, al fine cli divulgarne la conoscenza, il significato della tutela, nonché per migliorare il contesto territoriale e ambientale circostante.

3. I comuni riportano nel proprio strumento urbanistico generale gli alberi monumentali protetti e le relative aree di pertinenza dettando apposita normativa di tutela.

4. È vietato a chiunque abbattere, danneggiare o comunque modificare la struttura degli alberi monumentali inseriti nell’elenco regionale, salvo quanto previsto ai commi 5 e 6.

5. Gli interventi per una corretta manutenzione e conservazione degli alberi monumentali nonché il loro eventuale abbattimento, qualora non siano già attribuiti alla competenza di enti o amministrazioni diverse ai sensi della normativa statale e regionale vigente, sono autorizzati dal comune, previa acquisizione di un parere tecnico delle strutture regionali competenti in materia di servizi forestali e fitosanitari.

6. L’abbattimento di alberi inclusi nell’elenco di cui all’articolo 3, avviene per esigenze di pubblica incolumità o per esigenze fitosanitarie e comunque dopo aver accertato l’impossibilità ad adottare soluzioni alternative volte ad evitare l’abbattimento.

7. I comuni e le strutture regionali competenti in materia di servizi forestali e fitosanitari vigilano sull’applicazione delle disposizioni della presente legge.

ARTICOLO 5 (Sanzioni amministrative)

1. Chiunque compia gli interventi di manutenzione e conservazione degli alberi monumentali senza l’autorizzazione di cui all’articolo 4, comma 5 è assoggettato ad una sanzione amministrativa da un minimo di Euro 50,00 ad un massimo di Euro 100,00.

2. Chiunque danneggi o abbatta alberi sottoposti a tutela della presente legge senza l’autorizzazione di cui all’articolo 4, comma 5, è assoggettato a una sanzione amministrativa da un minimo di Euro 500,00 ad un massimo di Euro 2.500, 00 per ogni albero abbattuto.

3. L’area di pertinenza delle piante abbattute senza l’autorizzazione non può essere utilizzata per diversa destinazione per 50 (CINQUANTA) anni a decorrere dalla data di abbattimento delle piante.

4. All’applicazione delle sanzioni di cui al comma 1, provvedono i comuni nel cui territorio è stata commessa la violazione con le modalità e le procedure di cui al-la legge 24 novembre 1981, n. 689.

5. Il comune incamera i relativi proventi che destina esclusivamente alla cura, tutela, valorizzazione ed eventualmente alle cure colturali dell’alberatura pubblica.

ARTICOLO 6 (Reimpianto)

1. In caso di abbattimento i comuni provvedono al reimpianto di specie vegetali analoghe a quelle abbattute.

ARTICOLO 7 (Concorso per le scuole)

1. Per incrementare la conoscenza e l’amore per gli alberi è istituito il premio regionale “La storia del Molise attraverso gli alberi” aperto alle scuole di ogni ordine e grado.

2. Una commissione formata da un rappresentante dell’Università del Molise, dai Dirigenti Scolastici delle province di Campobasso ed Isernia, dal responsabile regionale del Corpo Forestale dello Stato, dall’Assessore all’agricoltura e presieduta dal Presidente del Consiglio Regionale, di anno in anno, stabilisce il tema del premio e la modalità della partecipazione.

3. Per ogni ciclo scolastico, (scuole materne, scuole medie e scuole superiori) saranno messi a disposizione vari premi. Per l’Università, per ogni anno accademico, sarà premiata con una Borsa di Studio una tesi di laurea attinente il tema del concorso.

ARTICOLO 8  (Norma finanziaria)

1. Alle spese di natura corrente derivanti dall’applicazione della presente legge, quantificabili in euro 80.000,00 per ciascuno degli esercizi 2006, 2007 e 2008, si fa fronte mediante legge di bilancio.

 ARTICOLO 9 (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Re-gione Molise.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla rispettare come legge della Regione Molise.

Regione Puglia – L.R 12/2013 “Integrazione alla legge regionale 4 giugno 2007 n. 14”

Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia.

La legge regionale 14/2007 integrata e modificata con L.R 12/2013.

Regione_Puglia-logoAnno 2007, la Regione Puglia forse per prima in Italia ha parlato di tutelare gli olivi monumentali. La legge ripresa dal sito della regione puglia, è la  L.R. 14/2007, dal titolo “Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali”,  vuole contribuire a creare un patrimonio di olivi  non solo come coltura ma anche come cultura, sviluppo turistico e paesaggistico della Regione.

L’art. 1 infatti recita: “La Regione Puglia tutela e valorizza gli alberi di ulivo monumentali, anche isolati, in virtù della loro funzione produttiva, di difesa ecologica e idrogeologica nonché quali elementi peculiari e caratterizzanti della storia, della cultura e del paesaggio regionale”. L’art. 8  “in considerazione dei peculiari aspetti storici, rurali, sociali, ambientali e paesaggistici che caratterizzano il patrimonio regionale degli ulivi secolari, l’Assessorato al turismo e industria alberghiera (…) promuove uno specifico progetto di valorizzazione turistica (…)”. L’art. 10, secondo cui “è vietato il danneggiamento, l’abbattimento, l’espianto e il commercio degli ulivi monumentali inseriti nell’elenco regionale di cui all’articolo 5”, ad eccezione di deroghe esclusivamente per motivi di pubblica utilità o per opere i cui procedimenti autorizzativi siano stati completati alla data di entrata in vigore della presente legge” (art. 11.1).

Quindi in teoria solo per pubblica incolumità e sicuramente per fisiopatie (malattie) e per opere i cui procedimenti autorizzativi siano stati completati nel 2007 (forse ma non è chiaro per noi) questi alberi possono essere abbattuti.

Si è poi visto che con la L.R. 12/2013, il cui art. 1 ha integrato l’art. 11.1 della L.R. 14/2007 con queste parole: “ovvero per piani attuativi di strumenti urbanistici generali adeguati alla legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 (Tutela ed uso del territorio), ubicati nelle zone omogenee B e C e con destinazioni miste alla residenza, nonché per aree di completamento (zona B del Decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’art. 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765), ricadenti nei centri abitati delimitati ai sensi del Codice della strada, approvati prima della data di entrata in vigore della presente legge.

Per tali ultimi interventi non si applicano le previsioni di cui al comma 3 dell’articolo 6.  Si è complicato il tutto: si preferisce non capirci più nulla e alla fine pare che adesso si possano espiantare gli ulivi perchè si elimina  l’applicazione dell’art. 6 comma 3 della L.R. 14/2007 che dice che questi ulivi sono sottoposti a prescrizione delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano Urbanistico territoriale tematico per il paesaggio  PUTTP.

Conclusione: noi di molisealberi nel 2013 non ci abbiamo ancora capito niente di quello che sta succedendo per gli olivi monumentali  della Puglia. Comunque si sta effettuando un grande lavoro di censimento di queste piante  in continuo aggiornamento. Il Corpo forestale dello Stato aveva già nel 2010 censito 13.000 ulivi monuemtali (Delibera di approvazione Regione Puglia n. 345 del 08/03/2011)  

Dovrebbero arriva a 5 o 6 sei milioni gli ulivi monumentali (come si legge sulla stampa locale ) in Puglia. Noi abbiamo visto l’elenco excel scaricabile dal sito dell’Assessorato Ambiente della Regione Puglia con gli aggiornamenti di cui l’ultimo della DGR Puglia 1417/2013  e abbiamo visto l’elenco di ben 350.000 (da verificare meglio) ulivi monumetali  con indicazioni delle coordinate di ubicazione e dei fogli e particelle catastali.

Un Censimento é un lavoro davvero notevole; crediamo occorra ancora molto tempo. Ma gli ulivi secolari se non millenari della Puglia sanno aspettare le generazioni future.

Regione Trentino Alto Adige – Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d’acqua e delle aree protette – Provincia autonoma di Trento Legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11

B.U. 5 giugno 2007, n. 23, suppl. n. 2
[omissis]
ARTICOLO 24
Piante monumentali e siti di particolare valenza ambientale
logo regione trentino1. I piani forestali e montani individuano e censiscono le piante monumentali e i siti di particolare valenza ambientale, naturalistica ed ecologica presenti nelle aree forestali e montane. L’elenco delle emergenze così individuate è trasmesso alla struttura provinciale competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio, al fine dell’eventuale attivazione della procedura prevista dalla vigente normativa provinciale in materia di urbanistica e tutela del paesaggio per l’inclusione nell’elenco dei beni di rilevante interesse ambientale e naturalistico.
2. Se le piante monumentali e i siti di particolare valenza ambientale sono inclusi nell’elenco dei beni di rilevante interesse ambientale e naturalistico, alla loro valorizzazione e manutenzione, secondo quanto previsto dalla vigente normativa provinciale in materia di urbanistica e tutela del paesaggio, provvedono i comuni in proprio o affidando l’intervento a soggetti privati, ovvero le amministrazioni separate dei beni di uso civico, con il supporto tecnico delle strutture provinciali competenti.
3. E’ garantita in ogni caso la gestione forestale dei siti ricadenti in aree a bosco, secondo le direttive contenute nei piani forestali e montani.
[omissis]

Regione Emilia Romagna L.R. 24 gennaio 1977, n. 2 e succ. mod.

REGIONE EMILIA ROMAGNA – LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1977, n. 2 E SUCC MOD ED INTEGRAZIONI PROVVEDIMENTI PER LA SALVAGUARDIA DELLA FLORA REGIONALE – ISTITUZIONE DI UN FONDO REGIONALE PER LA CONSERVAZIONE DELLA NATURA – DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DEI PRODOTTI DEL SOTTOBOSCO

Art. 6 (già sostituito da art 39 L.R 2 aprile 1988 n. 11 e poi modificato dall’ art 30 L.R 1 agosto 2002  n. 18)
regione emilia romagnaCon decreto del Presidente della Giunta regionale, anche su proposta dei Comuni, delle Comunità montane, della Amministrazioni provinciali, del Comitato circondariale di Rimini, delle Assemblee di Comuni di Imola e Cesena, degli Istituti universitari interessati, delle associazioni naturalistiche, ricreative e del tempo libero, dell’Istituto per i beni artistici culturali e naturali e dell’Azienda regionale delle foreste, sono assoggettati a particolare tutela esemplari arborei singoli o in gruppi, in bosco o in filari, di notevole pregio scientifico o monumentale vegetanti nel territorio regionale, sentito il parere del Comitato consultivo regionale per l’ambiente naturale e della competente Commissione consiliare.
Il decreto è emanato sulla base di un elenco degli esemplari arborei individuati annualmente a seguito di istruttoria compiuta dall’Istituto per i beni artistici, culturali e naturali che dovrà contenere gli elementi conoscitivi e le indicazioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma successivo.
Il decreto dovrà indicare:
a) la esatta ubicazione degli esemplari arborei tutelati con riferimento anche all’individuazione catastale dell’area ove insistono;
b) le caratteristiche di tali esemplari e le modalità di segnalazione degli stessi in loco;
c) i criteri e la durata di applicazione del regime di tutela nonché i soggetti pubblici e privati cui la tutela viene affidata;
d) il tipo e le modalità degli interventi necessari ad assicurare la buona conservazione dello stato vegetativo degli esemplari tutelati.
Il decreto regionale è atto definitivo e deve essere notificato ai soggetti proprietari degli degli esemplari arborei assogettati a tutela entro sessanta giorni dalla data di esecutività.
Sulla base di appositi finanziamenti annuali assegnati dalla Regione, l’Istituto per i beni artistici, culturali e naturali provvederà ad erogare ai soggetti di cui alla lettera c) del terzo comma i fondi eventualmente necessari per gli interventi conservativi e di salvaguardia degli esemplari arborei tutelati.

Regione Abruzzo L.R. 28 maggio 2013, n. 12 Tutela del patrimonio arboreo della regione

Art. 6
(Tutela del patrimonio arboreo della regione)

1. La Regione, ai sensi dell’articolo 9 del proprio Statuto, protegge e valorizza il paesaggio, le bellezze naturali e l’ambiente, garantisce la tutela ed il rispetto delle risorse e dei beni naturali, assicurandone la fruizione a tutti i cittadini.

2. Ai fini della tutela e della salvaguardia degli alberi monumentali, dei filari e delle alberate di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale, nelle more della redazione degli elenchi comunali e regionale di cui al comma 3, dell’art. 7, della Legge 14 gennaio 2013, n. 10, avente ad oggetto “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani”, è vietato sul territorio dei centri urbani regionali il danneggiamento, l’abbattimento e l’espianto di:
a) alberi ad alto fusto isolati o facenti parte di formazioni boschive naturali o artificiali ovvero alberi secolari tipici, suscettibili di considerazione ai sensi della lett. a), comma 1, articolo 7, della Legge n. 10/2013;
b) filari e alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale;
c) alberi ad alto fusto inseriti in particolari complessi architettonici di importanza storica e culturale, quali ad esempio ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private.

3. L’abbattimento e l’espianto del patrimonio arboreo di cui al comma 2, esclusivamente per casi motivati e improcrastinabili, è consentito previo parere obbligatorio e vincolante del Corpo forestale dello Stato, idoneo ad escludere la praticabilità di soluzioni alternative o complementari aventi minore impatto ambientale.

Regione Toscana – Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali e modifica dell’art. 3 della legge regionale 11 aprile 1995, n. 49. – Legge Regionale 13 agosto 1998, n. 60

B.U.R. n. 31  del 24.08.98

ARTICOLO 1 (Finalita’)

1. Allo scopo di tutelare e valorizzare il patrimonio ambientale e il paesaggio della regione, la presente legge detta norme per l’individuazione degli alberi monumentali di alto pregio naturalistico e storico, di interesse paesaggistico e culturale.

ARTICOLO 2 (Definizione)

1. Ai fini della presente legge sono considerati alberi monumentali di alto pregio naturalistico e storico:

a) gli alberi isolati o facenti parte di formazioni boschive naturali o artificiali che per eta’ o dimensioni possono essere considerati come rari esempi di maestosita’ o longevita’; b) gli alberi che hanno un preciso riferimento a eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico o culturale o a tradizioni locali.

ARTICOLO 3 (Elenco regionale degli alberi monumentali)

1. E’ istituito, presso la Giunta regionale, l’elenco regionale degli alberi monumentali.

2. L’inserimento nell’elenco regionale degli alberi monumentali avviene su proposta dei comuni, ovvero dei soggetti gestori di cui all’articolo 6 della legge regionale 11 aprile 1995, n. 49, ” Norme sui parchi, le riserva naturali e le aree naturali protette di interesse locale” se territorialmente competenti, in seguito definiti soggetti gestori. L’inserimento puo’ avvenire anche a seguito di segnalazione di singoli cittadini ai comuni o agli enti gestori; in tal caso detti enti sono tenuti a trasmettere la segnalazione alla Giunta regionale, entro 60 giorni dal ricevimento, corredata dal loro parere trasmesso contestualmente al cittadino o all’associazione interessata.

3. La Giunta regionale provvede, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, a definire i contenuti informativi tramite una scheda tipo per la presentazione delle proposte di inserimento nell’elenco, che deve contenere almeno i dati caratteristici di vegetazione e i criteri di tutela di cui all’art. 1.

4. La Giunta regionale acquisito il parere della Consulta tecnica di cui all’articolo 3 della legge regionale 11 aprile 1995, n. 49, sulle proposte pervenute ai sensi del comma 2, predispone e aggiorna, di norma annualmente, l’elenco degli alberi monumentali.

5. In prima attuazione l’elenco e’ predisposto dalla Giunta regionale entro un anno dell’entrata in vigore della presente legge; le proposte di cui al comma 2 pervengono dai soggetti proponenti alla Giunta regionale entro 90 giorni dall’adozione, da parte di quest’ultima, dell’atto di definizione dei contenuti informativi di cui al comma 3.

6. I comuni territorialmente competenti, ovvero i soggetti gestori, operano gli adeguamenti necessari degli strumenti di pianificazione per l’individuazione delle aree di pertinenza agli alberi monumentali e l’adozione delle relative tutele.

7. L’ARSIA e l’ARPAT, nell’ambito delle rispettive competenze, assicurano l’assistenza per gli aspetti agronomici e di fitopatologia agli alberi dell’elenco di cui al comma 1.

ARTICOLO 4 (Modifica dell’art. 3 della legge regionale 11 aprile 1995, n. 49)

1. Dopo la lettera d) del comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 e’ aggiunta la seguente: “d bis) predisposizione e aggiornamento dell’elenco regionale degli alberi monumentali”

ARTICOLO 5 (Tutela e valorizzazione)

1. Gli alberi inseriti nell’elenco sono segnalati in loco come ” Albero monumentale protetto. LR 60/98″.

2. La Giunta regionale e gli di Enti cui all’articolo 3 comma 2 promuovono iniziative di pubblicizzazione e valorizzazione degli alberi inclusi nell’elenco, al fine di divulgarne la conoscenza, il significato della tutela nonche’ per migliorare il contesto territoriale e ambientale circostante.

ARTICOLO 6 (Abbattimento)

1. L’abbattimento di alberi inclusi nell’elenco di cui all’articolo 3, avviene per esigenze di pubblica incolumita’ o per esigenze fitosanitarie, e comunque dopo aver accertato l’impossibilita’ ad adottare soluzioni alternative. In questo caso l’abbattimento viene autorizzato dai comuni ovvero dai soggetti gestori, previa acquisizione di una perizia tecnica.

ARTICOLO 7 (Sanzioni amministrative)

1. Chiunque abbatta senza l’autorizzazione di cui all’articolo 6, o danneggi alberi sottoposti a tutela della presente legge, e’ assoggettato a una sanzione amministrativa da un minimo di L. 1.000.000 ad un massimo di L. 10.000.000 per ogni albero abbattuto.

2. L’area di pertinenza delle piante abbattute senza autorizzazione non puo’ essere utilizzata per diversa destinazione; ad essa si applica la disposizione di cui all’articolo 8, comma 1.

3. All’applicazione delle sanzioni di cui al primo comma provvedono i comuni ovvero i soggetti gestori nel cui territorio e’ stata commessa la violazione con le modalita’ di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, nonche’ della legge regionale 12 novembre 1993 n. 85. Il comune ovvero i soggetti gestori incamerato i relativi proventi che destinano prioritariamente alla cura, tutela, valorizzazione e reimpianto degli alberi monumentali ed eventualmente alle cure colturali dell’alberatura pubblica.

ARTICOLO 8 (Obbligo di reimpianto)

1. In caso di abbattimento i comuni ovvero i soggetti gestori dispongono l’obbligo del reimpianto di specie vegetali analoghe a quelle abbattute.

2. Qualora non si ottemperi all’obbligo previsto dal precedente comma entro il termine assegnato per il reimpianto, il comune ovvero i soggetti gestori provvedono d’ufficio e gli inadempimenti sono assoggettati a una sanzione amministrativa pari all’importo minimo previsto dall’articolo 7 comma 1, oltre al rimborso delle spese eventualmente sostenute.

3. L’atto emanato ai sensi del comma 1 individua anche il soggetto obbligato ad assicurare le cure colturali e la conservazione. In caso di inadempienza vengono ulteriormente applicate le sanzioni previste dal comma 2.

ARTICOLO 9 (Abrogazione)

1. E’ abrogato l’articolo 8 della legge regionale 8 novembre 1982, n. 82