Regione Molise – La legge regionale di tutela e valorizzazione degli alberi monumentali

Pubblicata sul BUR Molise n. 39 del 16/12/2005
Fonte: www.regione.molise.it

logo-regione-moliseARTICOLO 1

(Finalità)

1. Allo scopo di tutelare e valorizzare il patrimonio ambientale e il paesaggio della regione, la presente legge detta norme per l’individuazione degli alberi monumentali di alto pregio naturalistico e storico, di interesse paesaggistico e culturale presenti nella Regione Molise.

ARTICOLO 2

(Definizione)

1. Sono considerati alberi monumentali di alto pregio naturalistico e storico e di interesse paesaggistico e culturale:

a) Gli alberi isolati o facenti parte di formazioni boschive naturali o artificiali che per età o dimensioni possono essere considerate come rari esempi di maestosità o longevità;

b) Gli alberi che hanno un preciso riferimento a e-venti o memorie rilevanti dal punto di vista storico o culturale o a tradizioni locali.

ARTICOLO 3

(Elenco regionale degli alberi monumentali)

1. È istituito, presso l’assessorato regionale all’agricoltura, l’elenco regionale degli alberi monumentali.

2. A tal fine l’assessorato all’agricoltura, sentito il responsabile regionale del Corpo Forestale dello Stato, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, definisce la metodologia di rilevazione ed i contenuti informativi di una scheda tipo che deve contenere almeno i dati caratteristici di vegetazione e i criteri di tutela di cui all’articolo 2.

3. L’assessorato all’agricoltura, sulla base della scheda di cui al comma 2 ed esaminate le eventuali proposte pervenute ai sensi del comma 4, predispone l’elenco re-gionale degli alberi monumentali.

4. L’inserimento nell’elenco regionale degli alberi monumentali può avvenire anche su proposta del Corpo Forestale dello Stato, delle province, dei comuni, delle comunità montane, degli Enti parco ed anche a seguito di segnalazioni da parte degli Istituti scolastici, cittadini o associazioni ai medesimi Enti. In tale ultimo caso detti enti sono tenuti a trasmettere la segnalazione all’assessorato all’agricoltura, entro trenta giorni dal ricevimento, corredata dal loro parere trasmesso contestualmente a quanti hanno provveduto alla segnalazione o all’associazione interessata.

5. La scheda tipo di cui al comma 2 e l’elenco regionale degli alberi monumentali sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione. L’elenco regionale degli alberi monumentali è aggiornato semestralmente.

6. Il Corpo Forestale dello Stato, le strutture regionali competenti in materia di servizi forestali, di servizi fitosanitari e l’assessorato all’agricoltura assicurano, ciascuno nell’ambito delle rispettive competenze, l’assistenza per gli aspetti agroforestali e di fitopatologia agli alberi dell’elenco di cui al comma 1.

ARTICOLO 4 (Iniziative di valorizzazione e tutela)

1. Gli alberi inseriti nell’elenco sono classificati come “Albero monumentale protetto”.

2. L’assessorato all’agricoltura e gli enti di cui all’articolo 3, comma 4, promuovono iniziative di pubblicizzazione e valorizzazione degli alberi inclusi nell’elenco, al fine cli divulgarne la conoscenza, il significato della tutela, nonché per migliorare il contesto territoriale e ambientale circostante.

3. I comuni riportano nel proprio strumento urbanistico generale gli alberi monumentali protetti e le relative aree di pertinenza dettando apposita normativa di tutela.

4. È vietato a chiunque abbattere, danneggiare o comunque modificare la struttura degli alberi monumentali inseriti nell’elenco regionale, salvo quanto previsto ai commi 5 e 6.

5. Gli interventi per una corretta manutenzione e conservazione degli alberi monumentali nonché il loro eventuale abbattimento, qualora non siano già attribuiti alla competenza di enti o amministrazioni diverse ai sensi della normativa statale e regionale vigente, sono autorizzati dal comune, previa acquisizione di un parere tecnico delle strutture regionali competenti in materia di servizi forestali e fitosanitari.

6. L’abbattimento di alberi inclusi nell’elenco di cui all’articolo 3, avviene per esigenze di pubblica incolumità o per esigenze fitosanitarie e comunque dopo aver accertato l’impossibilità ad adottare soluzioni alternative volte ad evitare l’abbattimento.

7. I comuni e le strutture regionali competenti in materia di servizi forestali e fitosanitari vigilano sull’applicazione delle disposizioni della presente legge.

ARTICOLO 5 (Sanzioni amministrative)

1. Chiunque compia gli interventi di manutenzione e conservazione degli alberi monumentali senza l’autorizzazione di cui all’articolo 4, comma 5 è assoggettato ad una sanzione amministrativa da un minimo di Euro 50,00 ad un massimo di Euro 100,00.

2. Chiunque danneggi o abbatta alberi sottoposti a tutela della presente legge senza l’autorizzazione di cui all’articolo 4, comma 5, è assoggettato a una sanzione amministrativa da un minimo di Euro 500,00 ad un massimo di Euro 2.500, 00 per ogni albero abbattuto.

3. L’area di pertinenza delle piante abbattute senza l’autorizzazione non può essere utilizzata per diversa destinazione per 50 (CINQUANTA) anni a decorrere dalla data di abbattimento delle piante.

4. All’applicazione delle sanzioni di cui al comma 1, provvedono i comuni nel cui territorio è stata commessa la violazione con le modalità e le procedure di cui al-la legge 24 novembre 1981, n. 689.

5. Il comune incamera i relativi proventi che destina esclusivamente alla cura, tutela, valorizzazione ed eventualmente alle cure colturali dell’alberatura pubblica.

ARTICOLO 6 (Reimpianto)

1. In caso di abbattimento i comuni provvedono al reimpianto di specie vegetali analoghe a quelle abbattute.

ARTICOLO 7 (Concorso per le scuole)

1. Per incrementare la conoscenza e l’amore per gli alberi è istituito il premio regionale “La storia del Molise attraverso gli alberi” aperto alle scuole di ogni ordine e grado.

2. Una commissione formata da un rappresentante dell’Università del Molise, dai Dirigenti Scolastici delle province di Campobasso ed Isernia, dal responsabile regionale del Corpo Forestale dello Stato, dall’Assessore all’agricoltura e presieduta dal Presidente del Consiglio Regionale, di anno in anno, stabilisce il tema del premio e la modalità della partecipazione.

3. Per ogni ciclo scolastico, (scuole materne, scuole medie e scuole superiori) saranno messi a disposizione vari premi. Per l’Università, per ogni anno accademico, sarà premiata con una Borsa di Studio una tesi di laurea attinente il tema del concorso.

ARTICOLO 8  (Norma finanziaria)

1. Alle spese di natura corrente derivanti dall’applicazione della presente legge, quantificabili in euro 80.000,00 per ciascuno degli esercizi 2006, 2007 e 2008, si fa fronte mediante legge di bilancio.

 ARTICOLO 9 (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Re-gione Molise.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla rispettare come legge della Regione Molise.

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