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Approvazione del primo elenco degli alberi monumentali d’Italia

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 35 del 12/02/2018  il Decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali  del 19/12/2017 che approva il primo elenco degli alberi monumentali d’Italia.

Ecco l’unico articolo :

Decreta: 
 
                           Articolo unico 
 
  1. E' approvato il primo Elenco degli alberi monumentali  d'Italia,
ai sensi dell'art. 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 10 e del decreto
interministeriale 23 ottobre 2014. L'elenco, suddiviso  per  regioni,
province e comuni, costituito da n. 2080 alberi o sistemi omogenei di
alberi, e' riportato al  prospetto  allegato  A  -  sezione  1),  che
costituisce   parte   integrante   e   sostanziale    del    presente
provvedimento. 
  2. E' adottato altresi' l'elenco riportato al prospetto allegato  A
- sezione 2), che costituisce  parte  integrante  e  sostanziale  del
presente  provvedimento,  costituito  da  n.  327  alberi  o  sistemi
omogenei di alberi. Tale elenco si compone  di  tutti  quegli  alberi
rispondenti ai requisiti di monumentalita' e censiti  dalla  regione,
anche in collaborazione con il Corpo forestale dello  Stato,  per  la
cui iscrizione non e' stato ancora perfezionato da parte  del  Comune
l'adempimento  amministrativo  di  presa  d'atto  e   di   successiva
trasmissione della proposta alla Regione.  Trascorso  il  termine  di
centoventi giorni dalla pubblicazione del presente decreto, che sara'
tempestivamente diffuso a cura della regione stessa nelle  forme  che
ritiene opportune, l'elenco di cui al prospetto A -  sezione  2),  in
assenza di osservazioni ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241  e
successive modificazioni e integrazioni e della normativa vigente  in
materia  di  ricorsi  amministrativi,  e'  inteso   come   approvato,
rientrando a far parte, quindi, della sezione 1). 
  3. La Direzione generale  delle  foreste  del  Mipaaf,  alla  quale
spetta il compito di conservare tutta la  documentazione  a  corredo,
provvede a trasmettere ad ogni  regione,  per  quanto  di  competenza
territoriale, l'elenco nelle sue due  sezioni,  affinche'  la  stessa
possa trasmetterlo ad ogni comune interessato. I comuni rendono  noti
gli alberi inseriti nell'elenco nazionale  ricadenti  nel  territorio
amministrativo di competenza mediante affissione  all'albo  pretorio,
in modo tale da permettere al titolare di  diritto  soggettivo  o  al
portatore di interesse legittimo di ricorrere avverso  l'inserimento,
nei modi e termini previsti dalla specifica normativa. 
  4.  Al  fine  di  consentire  le  misure  di  tutela,   conoscenza,
valorizzazione e gestione dei beni  censiti,  l'Elenco  degli  alberi
monumentali d'Italia e' pubblicato nel sito  internet  del  Ministero
delle     politiche     agricole     alimentari      e      forestali
www.politicheagricole.it  -  all'interno  della  sezione:  «politiche
nazionali/alberi monumentali/elenco nazionale alberi monumentali». 
  5. Ogni aggiornamento  dell'elenco  viene  proposto  dalla  regione
mediante invio telematico alla Direzione  generale  delle  foreste  e
successivamente    attraverso    inserimento    delle    informazioni
nell'applicativo Web Gis dedicato, al quale si accede  con  indirizzo
http://www.sian.it/geoalberimonumentali  -  L'approvazione  periodica
delle variazioni  dell'elenco  nazionale  sara'  effettuata  mediante
decreto del Direttore generale delle foreste. 
  6. Della proposta di dichiarazione di notevole  interesse  pubblico
ai sensi dell'art. 138 e seguenti del decreto legislativo 22  gennaio
2004, n. 42 e successive modificazioni  e  integrazioni,  le  Regioni
inviano relativa Comunicazione e documentazione  anche  al  Ministero
dei  beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del  turismo,  al  fine
dell'aggiornamento della banca dati del  SITAP  (Sistema  informativo
territoriale ambientale e paesaggistico). 
  7. Gli alberi o sistemi omogenei  di  alberi  iscritti  nell'Elenco
degli alberi monumentali d'Italia sono segnalati in apposite  tabelle
secondo lo schema dell'allegato n. 6 del decreto interministeriale 23
ottobre 2014, apponendo  la  seguente  dicitura  «Albero  monumentale
tutelato ai sensi dell'art. 7 della legge 14 gennaio 2013, n.  10»  o
«Sistema omogeneo di alberi monumentali tutelati ai sensi dell'art. 7
della legge 14 gennaio 2013, n. 10». 
  Il presente decreto e' divulgato attraverso il  sito  internet  del
Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali  ed  e'
altresi'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
italiana. 
    Roma, 19 dicembre 2017  
                                          Il Capo Dipartimento: Blasi

Fonte: Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italia

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML;jsessionid=vjk9ZnwnROCzojVBC4F8bQ__.ntc-as1-guri2b?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-02-12&atto.codiceRedazionale=18A00988&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario

Noi di molisealberi abbiamo cominciato ad aggiornare la mappa partendo dall’elenco del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali   che si va ad aggiungere al nostro elenco   

 

Trentino Alto Adige Legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11

Il Trentino Alto Adige con Legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11: “Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d’acqua e delle aree protette” rimanda ai piani forestali e montani l’individuazione e il censimento delle piante monumentali.

Art. 24

Piante monumentali e siti di particolare valenza ambientale

1. I piani forestali e montani individuano e censiscono le piante monumentali e i siti di particolare valenza ambientale, naturalistica ed ecologica presenti nelle aree forestali e montane. L’elenco delle emergenze così individuate è trasmesso alla struttura provinciale competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio, al fine dell’eventuale attivazione della procedura prevista dalla vigente normativa provinciale in materia di urbanistica e tutela del paesaggio per l’inclusione nell’elenco dei beni di rilevante interesse ambientale e naturalistico.

2. Se le piante monumentali e i siti di particolare valenza ambientale sono inclusi nell’elenco dei beni di rilevante interesse ambientale e naturalistico, alla loro valorizzazione e manutenzione, secondo quanto previsto dalla vigente normativa provinciale in materia di urbanistica e tutela del paesaggio, provvedono i comuni in proprio o affidando l’intervento a soggetti privati, ovvero le amministrazioni separate dei beni di uso civico, con il supporto tecnico delle strutture provinciali competenti.

3. E’ garantita in ogni caso la gestione forestale dei siti ricadenti in aree a bosco, secondo le direttive contenute nei piani forestali e montani.

Il decreto del 23/10/2014 sul censimento degli alberi monumentali in Italia (terza parte)

All’art. 5 sono stabiliti i criteri di monumentalità. Anche in questo caso ci sono delle difficoltà per definire la monumentalità di un albero o un filare di alberi. Qualcuno dovrà stabilire i valori di soglia minimi di circonferenza, ma diventa complicato. Per esempio qui in Molise una roverella o un cerro di circonferenza del tronco sopra i 3,00 metri si trova abbastanza facilmente, un po’ di meno se arriviamo a 3,50, sopra i 4 metri cominciano ad essere specie più difficili da trovare. In altri luoghi e in altre regioni un cerro di 3,00 metri diventa “quasi” monumentale oppure una roverella lo diventa solo sopra i 4,50 mt. I cerri e le roverelle in Molise potrebbero essere “monumentali” già a partire da 3,50 metri? in Lombardia invece bastano solo 2,00 metri di circonferenza del tronco. Se usiamo gli stessi parametri della Lombardia qui in Molise avremo 100.000 … alberi di roverella da definire monumentali. Come si fa ad unificare a livello nazionale il parametro circonferenza del fusto per una roverella, un faggio o un pioppo? Alla misura della circonferenza non conviene dare quindi sempre molto peso, così anche alla definizione di “criteri di monumentalità” scritta nel decreto. Ci sono anche altri valori di monumentalità, come il “buon senso” le “stranezze degli alberi” un po’ la soggettività e il contesto in cui vive un albero. Come dice il Capodarca: “quant’è che un albero possa essere definito monumentale? meglio lasciar perdere, nel rispondere alla domanda.

L’art.5 del decreto sui criteri di monumentalità mette in difficoltà interpretativa un po’ tutti. Esso dice tutto e niente sulla monumentalità e poi occorre trovare sempre una “scappatoia”. Chi poi deve scrivere gli appositi atti sui valori di soglia minima di circonferenza?
Art . 5.
Criteri di monumentalità
1. I criteri di attribuzione del carattere di monumentalità,
sono i seguenti:
a) pregio naturalistico legato all’età e alle dimensioni: aspetto strettamente legato alle peculiarità genetiche di ogni specie ma anche alle condizioni ecologiche in cui si trovano a vivere i singoli esemplari di una specie. Il criterio dimensionale, che riguarda la circonferenza del tronco, l’altezza dendrometrica, l’ampiezza e proiezione della chioma, costituisce elemento di filtro nella selezione
iniziale ma non è imprescindibile qualora gli altri criteri siano di maggiore significatività. A tale proposito, i valori soglia minimi della circonferenza sono individuati mediante appositi atti. Importante nella valutazione è l’aspetto relativo alla aspettativa di vita dell’esemplare, che dovrà essere affrontato evitando di inserire nel rilevamento situazioni compromesse in misura irreversibile
sia sotto il profilo fitosanitario che statico, questo valutato mediante l’utilizzo delle metodologie in uso;
b) pregio naturalistico legato a forma e portamento: la forma e il portamento delle piante è alla base del loro successo biologico e anche dell’importanza che ad essi è stata sempre attribuita dall’uomo nel corso della storia. Tali criteri hanno ragione di essere presi in considerazione, in particolare, nel caso di esemplari cresciuti in condizioni ambientali ottimali (es. condizioni di optimum ecologico, assenza di potature errate, forma libera perfetta per la specie) o particolari (es. presenza di vento
dominante) o per azioni dell’uomo (es. potature) che possano aver indotto forma o portamento singolari ad essere meritevoli di riconoscimento;
c) valore ecologico: è relativo alle presenze faunistiche che su di esso si insediano, con riferimento anche alla rarità delle specie coinvolte, al pericolo di estinzione ed al particolare habitat che ne garantisce l’esistenza. L’albero può rappresentare un vero e proprio habitat per diverse categorie animali in particolare: entomofauna, avifauna, micro-mammiferi. Tale prerogativa si riscontra soprattutto in ambienti a spiccata naturalità, dove la salvaguardia di queste piante rappresenta elemento importante per la conservazione di specie animali rare o di interesse comunitario;
d) pregio naturalistico legato alla rarità botanica: si riferisce alla rarità assoluta o relativa, in termini di specie ed entità intraspecifi che. a tale riguardo si considerano anche le specie estranee all’area geografica di riferimento, quindi esotiche, e alle specie che, seppur coerenti in termini di areale di distribuzione, sono poco rappresentate numericamente;
e) pregio naturalistico legato all’architettura vegetale: riguarda particolari esemplari o gruppi organizzati in architetture vegetali basate su di un progetto architettonico unitario e riconoscibile, in sintonia o meno con altri manufatti architettonici. Le architetture vegetali sono caratterizzate da una notevole complessità derivante dai rapporti esistenti con gli elementi architettonici a cui si associano e con il contesto più generale in cui sono inserite. Si tratta spesso di ville e parchi storici di notevole
interesse storico, architettonico e turistico, ma anche di architetture vegetali minori di interesse rurale. Il criterio di cui alla presente lettera è verificato e valutato d’intesa con la Soprintendenza territorialmente competente del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
f) pregio paesaggistico: considera l’albero come possibile elemento distintivo, punto di riferimento, motivo di toponomastica ed elemento di continuità storica di un luogo. Trattasi di un criterio di sintesi dei precedenti, essendo il paesaggio, per sua definizione, costituito da diverse componenti: quella naturale, quella antropologicoculturale e quella percettiva. Il criterio di cui alla presente lettera è verificato e valutato d’intesa con la Soprintendenza territorialmente competente del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
g) pregio storico-culturale-religioso: è legato alla componente antropologico-culturale, intesa come senso di appartenenza e riconoscibilità dei luoghi da parte della comunità locale, come valore testimoniale di una cultura, della memoria collettiva, delle tradizioni, degli usi e costumi.
Riguarda esemplari legati a particolari eventi della storia locale, tradizioni, leggende, riferimenti religiosi, ecc. Tale valenza è generalmente nota a livello locale e si tramanda per tradizione orale o è riscontrabile in iconografi e, documenti scritti o audiovisivi. Il criterio di cui alla presente lettera è verifi cato e valutato d’intesa con la Soprintendenza territorialmente competente del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
2. Nella applicazione dei suddetti criteri, da utilizzare, anche in modo alternativo, sarà assicurato un approccio attento al contesto ambientale, storico e paesaggistico in cui l’albero insiste.

Sono 7 punti sui criteri (tra valori e pregi). A chi dare maggiore significatività? Nell’applicazione dei criteri si può utilizzare, anche il modo alternativo, cioè forse si intende alternare il criterio di applicazione del pregio storico culturale con il pregio naturalistico o con altro criterio con l’approccio attento al contesto in cui vive l’albero. Non si è scritto nel decreto che almeno uno o due o tre dei 7 criteri definisce la monumentalità. Poi è interessante stimare anche l’aspettativa di vita di un albero monumentale, e come si fà se spesso non sappiamo l’età attuale? Se gli alberi dal punto di vista sanitario e statico non possono essere considerati monumentali, questi alberi “malati” “instabili” sono forse gli unici che rispettano il criterio c) in quanto la salvaguardia di queste piante rappresenta elemento importante per la conservazione di specie animali rare o di interesse comunitario. Il valore ecologico inteso come microhabitat di una albero per altre specie di entomofauna, avifauna, micro-mammiferi non sarà mai rispettato?

Valutare il criterio del pregio naturalistico e paesaggistico e) ed f), ha un iter diverso. Infatti si legge di intesa con le Soprintendenze (forse i comuni si devono intenedere) si devono valutare e verificare il pregio naturalistico e paesaggistico. Se poi non si è d’accordo nel definire il pregio di un albero chi interviene? Il Tribunale amministrativo regionale?

In ultimo il pregio storico-culturale-religioso è forse l’unico che permette di intervistare o parlare con coloro che hanno dei ricordi legati alla memoria collettiva, alle tradizioni e storie degli alberi.

Il decreto sul censimento degli alberi monumentali d’italia del 23/10/2014 (seconda parte)

Abeti bianchi Ecco il punto dolente del Decreto, dare una definizione giuridica di “albero monumentale”. Ancora oggi  non sappiamo bene cosa significa “bosco” (sempre dal punto di vista giuridico), e ancora più complicato definire giuridicamente un albero monumentale. L’art. 2 del decreto legge 227/2001, definisce bosco i terreni con estensione non inferiore a metri quadrati 2000, larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al 20 per cento con misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti. Ci sono sentenze della Corte di Giustizia Europea, del Consiglio di Stato, della Cassazione civile e penale dei vari TAR Regionali sulla definizione di bosco. Accennaimo un po’ di  normativa:  Art 3 lett a) e b)  Reg CE 2152/2003.  Art. 21 r.d. 16 maggio 1926 n. 1126. Regio Decreto 3267-1923 (legge Serpieri). Legge n. 431 del 1985 (legge Galasso). Articolo 146, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490. Ex artt. 423 e 425 n. 5 cod. penale. Legge quadro sugli incendi boschivi n. 353/2000 (art.423-bis c.p.). Articolo 181 del D.L.vo n. 42/2004. Art. 1 comma 37 L.N 308/2004. Leggi varie regionali sui boschi e foreste  ecc. con rispettive sentenze TAR.

Per il decreto legge del 2001 bosco, foresta e selva sono equiparati. Ogni regione  stabilisce  per il territorio di  competenza la definizione di bosco. La legge nazionale infatti rimanda alle regioni i valori minimi di larghezza, estensione e copertura necessari affinché un´area sia considerata bosco, le dimensioni delle radure e dei vuoti che interrompono la continuità del bosco e le fattispecie che per la loro particolare natura non sono da considerarsi bosco..

 Il  comma 6 dell’articolo 2 del dlgs  227/2001:  “Nelle more dell’emanazione delle norme regionali di cui al comma 2 e ove non diversamente gia’ definito dalle regioni stesse si considerano bosco i terreni coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, i castagneti, le sugherete e la macchia mediterranea, ed esclusi i giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i castagneti da frutto in attualita’ di coltura e gli impianti di frutticoltura e d’arboricoltura da legno di cui al comma 5. Le suddette formazioni vegetali e i terreni su cui essi sorgono devono avere estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al 20 per cento, con misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti. E’ fatta salva la definizione bosco a sughera di cui alla legge 18 luglio 1956, n. 759. Poi ci sono: “gli  assimilati” a bosco: i fondi gravati dall’obbligo di rimboschimento per le finalita’ di difesa idrogeologica del territorio, qualita’ dell’aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversita’, protezione del paesaggio e dell’ambiente in generale, nonche’ le radure e tutte le altre superfici d’estensione inferiore a 2000 metri quadri che interrompono la continuita’ del bosco. 

Già è complicato definire il bosco poi il legislatore ha inserito un “terreno coperto di una vegetazione forestale arborea  associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale. E che significa vegetazione forestale arborea? Al riguardo, è stato, infatti,  osservato (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 29.03.2013, n. 1851) che la suddetta “vegetazione forestale arborea” costituisce un requisito necessario ma non sufficiente (neppure in presenza del dato dimensionale) ad integrare un bosco, dovendo la medesima copertura altresì:

– costituire un sistema vivente complesso (non perciò caratterizzato da una monocoltura artificiale), di apparenza non artefatta (come ad es. se a filari);

– essere tendenzialmente permanente: perciò non solo non destinato all’espianto o alla produzione agricola, ma anche, in virtù del dato naturale, mediamente presumibile come capace di autorigenerarsi perché dotato di risorse tali da consentire il rinnovamento spontaneo.

Sappiamo solo che il bosco risulta diversamente disciplinato: come produttivo, di difesa idrogeologica,  di protezione del paesaggio, di qualità dell’aria, di conservazione della biodiversità.   Ci sono allora diverse competenze di chi deve far rispettare le leggi correlate all’imposizione di specifici regimi vincolistici:  “vincolo protettivo”, “vincolo idrogeologico”,  “vincolo paesaggistico”  “vincolo paesistico”, e di “tutela paesaggistica”.

E’ per albero monumentale? diciamo che è lo stesso, le dimensioni (circonferenza del fusto, larghezza della chioma, altezza, età ) non sono una condizione necessaria per definirlo come tale anzi definire un albero monumentale rimane dal punto di vista giuridico ancora più di difficile interpretazione.  Ecco il testo del decreto di definizione di albero monumentale.

 Art. 4. Definizione di albero monumentale
1. Ai sensi dell’art. 7, comma 1, della legge 14 gennaio 2013, n. 10, si intende per «albero monumentale»:
a) l’albero ad alto fusto isolato o facente parte di formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate ovvero l’albero secolare tipico, che possano essere considerati come rari esempi di maestosità e longevità, per età o dimensioni, o di particolare pregio naturalistico, per rarità botanica e peculiarità della specie, ovvero che rechino un preciso riferimento ad eventi o memorie rilevanti
dal punto di vista storico, culturale, documentario o delle tradizioni locali;
b) i filari e le alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale, ivi compresi  quelli inseriti nei centri urbani;
c) gli alberi ad alto fusto inseriti in particolari complessi architettonici di importanza storica e culturale, quali ad esempio ville, monasteri, chiese, orti botanici e  residenze storiche private.
2. Ai fini dell’individuazione degli alberi monumentali singoli o delle formazione vegetali monumentali di cui al comma 1, lettera b) , si considerano gli esemplari appartenenti sia a specie autoctone — specie naturalmente presenti in una determinata area geografica nella quale si sono originate o sono giunte senza l’intervento diretto, intenzionale o accidentale, dell’uomo — che alloctone — specie non appartenenti alla flora originaria di una determinata area geografica, ma che vi sono giunte per l’intervento, intenzionale o accidentale, dell’uomo.

La definizione dice tutto e niente infatti nel punto a) ci sono gli “o” e gli “ovvero” o isolato o facente parti di formazioni boschive. Per dire gli alberi o stanno da soli o stanno in bosco.  O stanno in formazioni boschive naturali o in quelle artificiali:  “ovunque ubicate”  ci sono 8 “o” e “ovvero” nel punto a) I nostri alberi possono stare da tutte le parti:.. anche sulla luna?

Poi c’è “l’albero secolare tipico” (definizione mai sentita) come i “prodotti tipici” o l’albero come raro esempio di maestosità e longevità per età o dimensione o di particolare pregio naturalistico (è chi è competenete a definirere con un “numero” il pregio naturalistico di un albero? Mentre l’età,  le dimensioni, le altezze sono indicate con dei numeri.

Il punto 2. definisce la specie autoctona e  alloctona (non bastava origine naturale o artificiale nella definizone di bosco?) per l’individuazione. Chi individua o segnala un albero allora la prima cosa che deve dire è se autoctono monumentale o alloctono monumentale singolo o in formazione vegetale.  Quanto  diciamo che l’età di una quercia o di un faggio è di 150 anni, di 300 anni, ecc.. Ci sapete dire a quale età senza o con l’intervento dell’uomo una quercia o un faggio è  autoctono o alloctono o di origine naturale o artificiale?

Ogni comune d’ Italia che deve fare il censimento degli alberi monumentali  deve avere una figura professionale  che sappia cosa si intende per: alto fusto, alberate di particolare pregio paesaggistico, alloctono, autoctono, naturale e artificiale, flora originaria, rarità botanica, pregio naturalistico.

Inoltre nel dlgs 227/2001 si evidenzia che i giardini pubblici e le aberature stradali non sono boschi,  mente i filari e le alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale, ivi compresi quelli inseriti nei centri urbani si intendono “alberi monumentali”.

Tutti gli alberi nei giardini pubblici e delle aberature stradali, che non sono boschi, e che non sono sottoposti a vincolo paesaggistico e che non sono quindi di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale, ivi compresi quelli inseriti nei centri urbani potranno essere tutti tagliati senza autorizzazione? In effetti non rientrano nella definizione di bosco e di albero monumentale.

Per approfondimenti

http://www.ambientediritto.it/Giurisprudenza/BOSCHI.htm

http://www.ambientediritto.it/home/categorie/boschi-e-macchia-mediterranea

Il decreto sul censimento degli alberi monumentali d’Italia del 2014 la solita “confusione” (prima parte)

Roverella nei pressi di Isernia
Roverella nei pressi di Isernia

Dopo 18 mesi dalla legge  14 gennaio 2013, n. 10, del 2013 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana Serie generale n. 268 del  18-11-2014 è stato pubblicato DECRETO del MIPAF MIBAC MIATM  del  23 ottobre 2014: ”  Istituzione dell’elenco degli alberi monumentali d’Italia e principi e criteri direttivi per il loro censimento. Cerchiamo di capire qualcosa in particolare quanti elenchi di alberi “monumentali ” occorre fare e chi è coinvolto nel censimento.

Il censimento degli alberi monumentali deve essere fatto dai Comuni, il periodico aggiornamento dalle Regioni e la gestione invece è affidata al Corpo Forestale. Poi considerato che, nelle more della legiferazione statale in materia di alberi monumentali, ai sensi dell’art. 117  della Costituzione è  esclusiva per ciò che riguarda la tutela, e concorrente, per quel che attiene alla valorizzazione già si crea (crediamo) un conflitto di competenze tra  Stato e Regioni e Province autonome. Alcune regioni e province autonome hanno già disciplinato con leggi e regolamenti, stabilendo principi per l’individuazione  degli alberi monumentali e criteri sia per l’effettuazione  dei censimenti nel territorio amministrativo di relativa competenza che per la raccolta delle informazioni in appositi elenchi, individuando altresì misure di valorizzazione degli esemplari arborei censiti. Inoltre molte regioni pur se obbligate non hanno ancora  recepito  la definizione di albero monumentale stabilita ai sensi dell’art. 7, comma 3 della legge 14 gennaio  2013, n. 10.

I criteri indicati dalle norme regionali per stabilire se un albero possa considerarsi monumentale  sono simili tra loro ma tuttavia eterogenei e che pertanto  si rende necessaria l’uniformazione degli stessi;  Inoltre  molte regioni, in osservanza alle singole normative regionali, hanno già realizzato un censimento  degli alberi monumentali del territorio di loro  competenza, hanno redatto e approvato i relativi elenchi  nonché in alcuni casi hanno dato avvio alle procedure  previste dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e dalle normative regionali in materia di urbanistica e paesaggio  ai fini della loro inclusione nell’elenco dei beni di rilevante interesse paesaggistico (ancora confusione in quanto ci sono da considerare gli elenchi di alberi monumentali che sono  beni anche di rilevante interesse paesaggistico in zone sottoposte a vincolo paesaggistico per esempio). 

Abeti nella Riserva di Collemeluccio
Abeti bianchi nella Riserva di Collemeluccio

Vediamo gli articoli:

Articolo 1

Il  decreto stabilisce, ai sensi dell’art. 7, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 10, i principi e  i criteri direttivi per il censimento degli alberi monumentali ad opera dei comuni nonché quelli per la redazione ed il periodico aggiornamento, da parte degli stessi, delle regioni  e del Corpo forestale dello Stato, di appositi elenchi rispettivamente a livello comunale, regionale e nazionale. (Abbaimo 3 elenchi di alberi monumentali a livello comunale poi a livello regionale e poi nazionale e noi aggiungiamo ognuno fa il suo elenco che vuole) . Poi il decreto dice al comma 2 dell’art 1. Fatti salvi i lavori di censimento già effettuati (ecco l’elenco delle regioni) e le  iniziative di tutela (altro elenco delle regioni) già poste in essere, l’obbiettivo del  presente decreto è quello di ricondurre ad una maggiore omogeneità l’approccio al riconoscimento e alla selezione degli esemplari monumentali, nonché l’archiviazione del dato informativo, ciò nel presupposto che le regioni  abbiano recepito a livello legislativo la definizione di «albero monumentale» fornita dall’art. 7, comma 1, della  legge 14 gennaio 2013, n. 10. (Tutte le regioni, ripetiamo, quindi devono recepire  la definizione di albero monumentale  stabilita ai sensi dell’art. 7, comma 3 della legge 14 gennaio  2013, n. 10)

Articolo  2.
Istituzione dell’elenco degli alberi monumentali d’Italia
1. Ai sensi dell’art. 7, comma 1, della legge 14 gennaio 2013, n. 10, è istituito l’elenco degli alberi monumentali  d’Italia. Alla sua gestione provvede centralmente il Corpo forestale dello Stato- Ispettorato generale, e in particolare il Servizio II – Divisione 6ª, avente competenze in materia
di monitoraggio ambientale.

2. L’elenco degli alberi monumentali d’Italia si compone degli elenchi regionali di cui all’art. 7, comma 3,  della legge 14 gennaio 2013, n. 10, predisposti oltre che  dalle regioni a statuto ordinario, anche da quelle a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e Bolzano,  tenuto conto di quanto stabilito dall’art. 8, comma 1, della legge 14 gennaio 2013, n. 10.

3. Gli elenchi regionali si compongono degli elenchi  predisposti da tutti i comuni del territorio nazionale sulla  base di un censimento effettuato a livello comunale. (Grande lavoro per i comuni)

4. Negli elenchi di cui al presente articolo è fatta espressa  menzione del vincolo paesaggistico sugli alberi monumentali  eventualmente apposto ai sensi dell’art. 136, comma 1, lettera a) , del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui  al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive
modificazioni e del vincolo eventualmente proposto ai sensi  degli articoli 138, 139, 140 e 141 del Codice medesimo. 5. Gli elenchi regionali istituiti ai sensi della normativa  regionale di tutela e valorizzazione degli alberi monumentali, restano salvi fino al termine indicato dal comma 1 del successivo articolo per la redazione degli  elenchi regionali (cioè fino al 31 luglio 2015)

Secondo noi c’è una serie di composizioni di elenchi nazionali regionali e comunali. Il problema è che tutti gli elenchi regionali restano salvi fino al 31/07/2015. E’ che cosa succede dopo il 31/07/2015 considerato che per fare un censimento del genere da parte dei comuni non ci vogliono 7 mesi (dal 19/11/2014 al 31/07/2015) ma forse un po’ più di 3-5 anni ? Poveri comuni in questo caso. Meno male che i grandi alberi possono aspettare un po’ più di tempo visto che vivono molto a lungo. Che sono 7-12 mesi per la vita di un albero “monumentale” in rapporto ai 150-200 anni?

Art. 3.
Censimento degli alberi monumentali
1. Entro il 31 luglio 2015, i comuni, sotto il coordinamento delle regioni, provvedono ad effettuare il censimento  degli alberi monumentali ricadenti nel territorio di loro competenza; entro il 31 dicembre dello stesso anno,  le regioni provvedono a redigere gli elenchi sulla base delle proposte provenienti dai comuni. Qualora presso le  regioni siano già istituiti degli elenchi regionali ai sensi della normativa regionale di tutela e valorizzazione degli alberi monumentali, tali elenchi sono revisionati, accertando,  attraverso apposite verifiche sugli esemplari già censiti, che sussista rispondenza ai criteri e metodi indicati nel presente decreto.  2. Il censimento sarà realizzato dai comuni stessi sia mediante ricognizione territoriale con rilevazione diretta  e schedatura del patrimonio vegetale sia a seguito di recepimento,  verifica specialistica e conseguente schedatura delle segnalazioni provenienti da cittadini, associazioni,  istituti scolastici, enti territoriali, strutture periferiche del Corpo forestale dello Stato – Direzioni regionali e Soprintendenze  competenti del Ministero dei beni e delle attività  culturali e del turismo.

Ma tutti i comuni d’Italia, in periodi come questi di riduzione di spesa, devono pure spendere soldi per fare sopralluoghi, ricognizioni con rilevazioni dirette, compilare le schede di segnalazione, fare il recepimento, fare la verifica specialistica, fare la schedatura delle segnalazioni che provengono da   cittadini, associazioni,  istituti scolastici, enti territoriali, strutture periferiche del Corpo forestale dello Stato  Direzioni regionali e Soprintendenze  competenti del Ministero dei beni e delle attività  culturali e del turismo. Nuovamente grande lavoro per i comuni di nuovo allora. A noi appare tutto un po’  più complicato del solito.

Per il momento quello che non sappiamo ancora: bastano per l’attuazione dell’art. 7 della legge 10/2013  e quindi per il censimento degli alberi monumentali d’Italia 2 milioni di euro per l’anno 2013 e di 1 milione di euro per l’anno 2014? e per il 2015, quando dovrebbe finire il censimento ci sono le risorse?  A chi saranno destinate?

Per approfondimenti sul  sito del Corpo Forestale dello Stato Il Decreto

http://www.corpoforestale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/6309

Le normative sui grandi alberi e sui boschi servono? (prima parte)

Risposta: noi crediamo ancora di si, ma non diciamo “assolutamente sì” oppure diciamo “forse sì”.

La nostra Associazione, come da Statuto del 1994, è impegnata a diffondere la cultura del territorio, dell’ambiente, dei boschi e degli alberi e poi si è orientata anche nella ricerca dei grandi alberi denominati “patriarchi” o “alberi monumentali”. Per molti di loro, alberi conosciuti e quelli scoperti, esiste una legge nazionale, la numero 10 del 2013 e molte leggi regionali. Premettiamo che le leggi servono a ben poco se non c’è il rispetto e la consapevolezza dell’esistenza di un patrimonio vegetale, di monumenti naturali, di boschi da difendere e valorizzare contro i pericoli dell’attività umana (incendi, tagli irrazionali, capitozzature di alberi, ecc..). Problemi di cui i mass-media parlano soprattutto quando cade un albero in luoghi abitati o quando diventa “minaccioso”. Il problema della caduta di una grande albero in un bosco interessa ben poco. Quando poi gli alberi danno fastidio alle abitazioni, ai condomini, alle strade, alle macchine parcheggiate, al proprio giardino (per lo più è l’albero del vicino di casa) allora tutti sono contro loro.

In periodi di crisi economica ed energetica, di mutui da pagare, parlare di grandi alberi, anidride carbonica, biodiversità forestale, interessa ben poco. Ci rendiamo perfettamente conto che la materia e la terminologia forestale legate alla natura degli alberi e del bosco è spesso un po’ complicata. Termini quali: VTA (Visual tree Assessment), capitozzatura, biocenosi, valutazione di incidenza, habitat prioritari, rete natura 2000, condizionalità, unità ambientali e fitoclimatica, termotipi, sintaxa, orno-ostrieti, dendrochirurgia, ipsometria, fitoiatria, fitosociologia, fotobionti, dendrocronologia, ecocertificazione forestale, e sigle varie come FSC, CFC, PFEC, GFS ecc…sono tutte bellissime parole ma stanno complicando la vita anche a chi si occupa di alberi e boschi; poi diverse normative, regolamenti, circolari ecc.. fanno il resto.

Noi fin che possiamo cercheremo di rendere e spiegare i boschi e i grandi alberi in modo comprensibile e semplice. Dovremmo fare un glossario ma forse non lo faremo mai: ne esistono già tanti. Come cita il Capodarca nel suo libro “Alberi monumentali delle Marche”: gli alberi come ogni essere vivente seguono il ciclo eterno stabilito della natura crescono, vivono, fanno carriera, si ammalano e muoiono. Terminologia molto semplice. Si scrive molto, si fanno studi, relazioni, analisi, convegni ecc.. (basta vedere sul nostro sito la Sezione studi sul molise), ma forse ancora si fa ben poco per gli alberi e i boschi mentre le frane, le erosioni, il degrado del territorio, il consumo di suolo, le cementificazioni e gli alluvioni continuano…

Regione Friuli Venezia Giula – Legge Regionale n. 9 del 23-04-2007

Regione autonoma Friuli Venezia GiuliaIn Friuli Venezia Giulia la tutela di monumenti naturali non è solo riferita agli alberi ma anche ai boschi. Interessanti anche le ragioni “spirituali” per la tutela di monumenti naturali e le sanzioni fino a 100.000 Euro per ogni singola pianta distrutta o alterata e il ripristino ambientale, secondo le prescrizioni della Direzione centrale.

La sanzione dei 100.000 Euro è scritta anche nella legge nazionale 14 Gennaio 2013 n.10: “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani (GU Serie Generale n. 27 del 1-2-2013)”. In Friuli la stessa sanzione è stata prevista 6 anni prima della legge nazionale.

Legge Regionale Friuli Venezia Giulia n. 9 del 23-04-2007

Capo V
Funzione paesaggistica, turistica e culturale
Sezione I
Tutela dei monumenti naturali
ARTICOLO 79

(Funzioni della Regione)
1. Allo scopo di tutelare e valorizzare il patrimonio arboreo, paesaggistico e ambientale del Friuli Venezia Giulia, la Regione promuove l’individuazione, la manutenzione e la conservazione degli alberi e dei boschi di particolare pregio naturalistico, storico, paesaggistico, culturale e spirituale.

ARTICOLO 80

(Definizione di monumenti naturali)
1. Ai fini della presente legge, sono considerati monumenti naturali i singoli elementi arborei o specifiche aree boscate o formazioni geologiche a esse connesse, di origine naturale o antropica, che, per eta’, forme, dimensioni o ubicazione ovvero per ragioni storiche, letterarie, toponomastiche o paesaggistiche, culturali e spirituali presentino caratteri di preminente interesse e richiedano una loro speciale conservazione.

ARTICOLO 81

(Inventario regionale dei monumenti naturali)
1 La dichiarazione di monumento naturale si consegue mediante l’inclusione in un apposito elenco denominato <<inventario regionale dei monumenti naturali>>, contenente:

a) l’esatta ubicazione dei monumenti naturali tutelati, con riferimento anche all’individuazione catastale dell’area su cui gli stessi insistono;

b) le caratteristiche di tali monumenti con riferimento alle ragioni che ne giustificano l’inclusione nell’inventario e le modalita’ di segnalazione degli stessi in loco.
2. L’inventario e’ approvato con decreto del Direttore centrale da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione.
3. In sede di prima applicazione della presente legge, si assume come inventario quello approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 20 settembre 1995, n. 0313/Pres..

ARTICOLO 82

(Tutela e gestione dei monumenti naturali)
1. E’ fatto divieto a chiunque di distruggere o alterare i beni inclusi nell’inventario di cui all’articolo 81, fatti salvi gli interventi di conservazione e manutenzione di cui al comma 4.
2. I Comuni sul cui territorio insistono i beni inclusi nell’inventario sono tenuti ad adeguare il proprio strumento urbanistico generale alle prescrizioni previste dalla presente sezione.
3. Il decreto di cui all’articolo 81, comma 2, costituisce titolo per l’apposizione d’indicazioni informative dei beni soggetti a tutela.
4. Le Comunita’ montane, nel territorio di rispettiva competenza, e le Province assicurano, mediante specifici interventi conservativi e di manutenzione, la buona conservazione dello stato vegetativo dei singoli monumenti naturali e la valorizzazione ambientale dei siti che garantisca il mantenimento delle funzioni assegnate.

ARTICOLO 83

(Sanzioni)
1. La violazione del divieto di cui all’articolo 82, comma 1, comporta il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 100.000 euro per ogni singola pianta distrutta o alterata e il ripristino ambientale,  secondo le prescrizioni della Direzione centrale, fatto salvo il potere di quest’ultima di provvedere d’ufficio, previadiffida, in caso di inerzia del trasgressore, con diritto di rivalsa nei confronti del medesimo.
2. Le sanzioni possono essere ridotte fino a un decimo nei casi di tenuita’ del danno.
3. Gli importi versati ai sensi del comma 1 sono finalizzati all’esclusivo finanziamento del Fondo di cui all’articolo 90, comma 1.

Regione Marche – Legge regionale 23 febbraio 2005, n. 6 “Legge Forestale”

logoregionemarcheNella Regione Marche la legge indica le “formazioni vegetali” definite come: “… gli alberi di qualunque specie, i filari, i gruppi e qualsiasi altro elemento o formazione vegetale di particolare interesse storico-culturale o di particolare pregio naturalistico-paesaggistico, che per età o dimensioni possono essere considerati come rari esempi di maestosità e longevità o che recano un preciso riferimento ad eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale, o delle tradizioni locali”.

ARTICOLO 26
(Formazioni vegetali monumentali)
1. Nel territorio regionale sono tutelate le formazioni vegetali monumentali così come definite all’articolo 2, comma 1, lettera l), e censite nell’elenco di cui all’articolo 27.
2. E’ vietato effettuare qualsiasi intervento sulle formazioni vegetali monumentali o abbatterle senza autorizzazione del Comune. In zona montana l’autorizzazione è rilasciata dalla Comunità montana qualora delegata dal Comune. L’autorizzazione è rilasciata solo in caso di eccezionale necessità o gravità.
3. Le Comunità montane e i Comuni comunicano alla struttura regionale competente in materia di foreste le autorizzazioni rilasciate, ai fini dell’aggiornamento dell’elenco di cui all’articolo 27.

ARTICOLO 27
(Censimento ed elenco regionale delle formazioni vegetali monumentali)
1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, definisce i criteri, le modalità ed i tempi per la realizzazione del censimento delle formazioni vegetali monumentali ed istituisce a tal proposito un apposito elenco, periodicamente aggiornato.
2. La struttura regionale competente in materia di foreste provvede a notificare ai proprietari le formazioni vegetali monumentali inserite nell’elenco con l’indicazione della specifica tutela.
3. Ogni formazione vegetale monumentale è contrassegnata con apposita targa di riconoscimento, fornita dalla Giunta regionale.
4. I Comuni provvedono, d’intesa con i proprietari, alle spese necessarie per la manutenzione delle formazioni vegetali monumentali utilizzando i proventi derivanti dalle sanzioni di cui all’articolo 30.

ARTICOLO 28
(Registro comunale delle formazioni vegetali abbattute abusivamente)
1. Ai fini della inedificabilità prevista dall’articolo 30, comma 14, i Comuni istituiscono, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, un registro contenente l’elenco degli alberi e delle formazioni vegetali monumentali tutelate ai sensi del presente capo abbattute senza la prevista autorizzazione. Nel registro sono indicati, per ciascuno di essi, l’esatta ubicazione e l’estensione dell’area di incidenza della chioma.
2. Nei casi in cui l’area di incidenza della chioma non sia accertabile, la stessa viene stabilita con le modalità previste dall’allegato 2 alla presente legge.

Fonte: Leggi e regolamenti regionali della Regione Marche

 

Regione Lazio – Normativa sugli alberi monumentali

Regione Lazio
Regione Lazio

L.R. 28 Ottobre 2002, n. 39 Norme in materia di gestione delle risorse forestali”. (Pubblicata nel BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE LAZIO n° 32 S.O. 7 del 20 Novembre 2002)

Capo II
Art. 31
(Tutela degli alberi monumentali)

1. La Regione detta norme per la tutela degli alberi monumentali di pregio naturalistico, storico, paesistico e culturale sia su proprietà pubblica sia su proprietà privata, presenti su tutto il territorio regionale.
2. Ai fini di cui al comma 1 vengono considerati alberi monumentali, anche se non iscritti nell’elenco delle specie forestali di cui agli allegati A1, A2 ed A3:
a) alberi isolati anche all’interno dei centri urbani, o facenti parte di formazioni boschive naturali o artificiali che per età o dimensioni possono essere considerati come rari esempi di maestosità e longevità;
b) alberi che hanno un preciso riferimento a eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico o culturale;
c) alberi dichiarati monumentali in base a precedenti disposizioni legislative in materia di bellezze naturali e paesistiche o in base a specifici atti amministrativi.
3. Le aree in cui insistono gli alberi monumentali, come definiti al comma 1, anche se sostituiti da nuove piante, sono gravate dal vincolo di inedificabilità.
4. L’abbattimento degli alberi monumentali può avvenire per esigenze di pubblica incolumità, per motivi fitosanitari. L’abbattimento è autorizzato dal comune solamente dopo aver accertato l’impossibilità di adottare soluzioni alternative ed avuto il parere della soprintendenza ai beni monumentali ed ambientali e quello dell’organo consultivo di cui all’articolo 8, anche nel caso in cui l’intervento sia previsto dai piani di cui agli articoli 13 e 14.
5. Per gli alberi monumentali interni ai centri abitati, successivamente al loro abbattimento, deve procedersi alla bonifica del sito e quindi al reimpianto di nuovi alberi. Il regolamento forestale, di cui all’articolo 36, indica le modalità per la manutenzione e gestione degli alberi monumentali.

Art. 32
(Elenco degli alberi monumentali)

1. E’ istituito l’elenco regionale degli alberi monumentali. L’elenco è tenuto presso l’assessorato regionale competente in materia di ambiente.
2. L’inserimento degli alberi nell’elenco di cui al comma 1 avviene su richiesta all’assessorato regionale competente in materia di ambiente da parte di un ente locale o ente gestore di area naturale protetta, oppure su segnalazione di singoli cittadini o associazioni. L’assessorato provvede previo parere dell’organo consultivo di cui all’articolo 8.
3. All’atto del loro inserimento nell’elenco, gli alberi devono essere rilevati, descritti e cartografati in specifica documentazione.
4. Il regolamento forestale, di cui all’articolo 36, definisce le modalità per la presentazione delle proposte di inserimento nell’elenco.

Art. 33
(Valorizzazione degli alberi monumentali)

1. Gli alberi inseriti nell’elenco regionale degli alberi monumentali devono essere segnalati in loco riportando almeno la dicitura:“albero monumentale“ ed il riferimento alla presente legge.
2. La Regione, gli enti locali, gli enti gestori delle aree naturali protette e le associazioni ambientaliste possono promuovere iniziative di pubblicizzazione e valorizzazione degli alberi inclusi nell’elenco di cui al comma 1 al fine di divulgarne la conoscenza nonché per migliorare il contesto territoriale ed ambientale circostante.

Art. 34
(Boschi monumentali)

1. Sono riconosciuti come boschi monumentali le aree boscate di cui all’articolo 4 dove almeno il 10 per cento degli alberi presenti per ettaro è inserito nell’elenco di cui all’articolo 32. Tali formazioni boscate devono essere rilevate, descritte e cartografate in specifica documentazione e devono essere riportate sulla carta dei tipi forestali di cui all’articolo 10.
2. Gli interventi selvicolturali all’interno dei boschi monumentali devono essere eseguiti sulla base di un piano di gestione ed assestamento forestale di cui all’articolo 13, oppure di un progetto di miglioramento e ricostituzione boschiva di cui all’articolo 47, entrambi redatti tenendo conto delle specifiche funzioni assolte dai boschi.

Regione Piemonte – Alberi monumentali del Piemonte

1In un opuscolo del 2006 sono racchiusi 40 Alberi monumentali nella Regione Piemonte.  La Regione ha quindi provveduto a istituire i relativi decreti di vincolo di tutela, ai fini della salvaguardia degli esemplari interessati. I problemi scaturiti a seguito delle varie difficoltà incontrate dai proprietari degli alberi per l’affidamento dei lavori di cura e di manutenzione degli alberi pregiati, hanno spinto l’Ente regionale ad assumere ulteriori ed adeguate azioni del caso. Comprendendo le numerose difficoltà presenti, il Piemonte, forse per prima in Italia, ha promosso l’operazione di “intervento sostitutivo”. La Regione si è preoccupata  di intervenire direttamente con i propri mezzi economici e professionali alla realizzazione dell’intervento, sollevando pertanto il Comune o il privato possessore dell’alberatura di pregio, da qualsiasi tipo di incombenza e responsabilità.

Scarica:  Alberi monumentali del Piemonte 

Fonte: Regione Piemonte