Un ulteriore dubbio: ma la definizione giuridica di albero monumentale serve?

Un ulteriore dubbio: siamo sicuri che è meglio prevenire, tutelare, conservare, valorizzare o è meglio non conoscere, non segnalare gli alberi “monumentali” inseriti nel paesaggio con l’intricato meccanismo legislativo nazionale e regionale e adesso (anno 2013) anche comunale? Serve parlare di definizione giuridica di albero monumentale?

Facciamo una breve  storia legislativa nazionale

Per gli alberi monumentali l’anno 2008 doveva  essere ricordato come l’anno dei Decreti Legislativi. 62 e 63 relativo ai beni culturali, che sulla scorta dei principi espressi dalla Corte Costituzionale, che apporta modifiche al D. Lgs. n. 42 del 2004 «Codice dei beni culturali e del paesaggio», adeguano, tra l’altro, la definizione di «Paesaggio» a quella adottata nel 2000 proprio dalla Convenzione Europea sul Paesaggio ratificata dalla Repubblica Italiana con Legge del 9 gennaio 2006, n. 14. Specialmente per quanto riguarda il D. Lgs. n. 63, (Paolo Caramalli www.aisfit) (Come al solito le leggi sono sempre modificabili integrate variate aggiornate minimo 7-10 volte nel giro di pochi anni)

Per i tecnici e per gli operatori della selvicoltura e del verde, e per noi che ci occupiamo un pò per diletto e a tempo perso di  alberi monumentali, tutti dovrebbero sapere (forse) che queste i piante  possono essere dichiarati di notevole interesse pubblico e quindi annoverati nell’elenco dei beni paesaggistici, al pari dei complessi archeologici (Colosseo) , delle ville (ville Toscane, Tivoli, Venete  ecc..) , dei castelli (Monforte di Campobasso, Monteroduni, di Venafro  ecc..  e dei centri storici di maggior pregio (Firenze, Venezia, Roma ecc.. ).

Nel 2013 la legge 10 del 14/01/2013 entrata in vigore il 16/02/2013 articolo 7 doveva creare un omogeneità al  quadro normativo sulla tutela dei grandi alberi definendo giuridicamente un albero monumentale Ecco cosa dice la legge: 1. Agli effetti della presente legge e di ogni altra normativa in  vigore nel territorio della Repubblica, per «albero monumentale» si  intendono:

a) l’albero ad alto fusto isolato o facente parte di formazioni  boschive naturali o artificiali ovunque ubicate ovvero l’albero  secolare tipico, che possono essere considerati come rari esempi di  maestosita’ e longevita’, per eta’ o dimensioni, o di particolare  pregio naturalistico, per rarita’ botanica e peculiarita’ della  specie, ovvero che recano un preciso riferimento ad eventi o memorie  rilevanti dal punto di vista storico, culturale, documentario o delle tradizioni locali;
b) i filari e le alberate di particolare pregio paesaggistico,  monumentale, storico e culturale, ivi compresi quelli inseriti nei  centri urbani;
c) gli alberi ad alto fusto inseriti in particolari complessi architettonici di importanza storica e culturale, quali ad esempio ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private.

Belle parole ma come si fa a classificare e dire quello è un albero monumentale e quello no?

Per noi ha complicato tutto. La legge fornisce la definizione giuridica di albero monumentale (ogni regione ha la sua definizione giuridica e adesso ogni comune dirà la sua) a cui le regioni devono adeguarsi entro un anno. I  comuni devono censire gli alberi monumentali.  E quali comuni si  mettono a censire alberi monumentali e con quali criteri: quelli regionali nazionali o con criteri per proprio conto?

Inoltre nella legge si legge (scusate il ripetere)  Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,( sono passati 10 mesi siamo a novembre 2013)   con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e  forestali,(1) di concerto con il Ministro per i beni e le attivita’  culturali (2) ed il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, (3) sentita la Conferenza unificata (4) di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive  modificazioni, sono stabiliti i principi e i criteri direttivi per il  censimento degli alberi monumentali ad opera dei comuni e per la  redazione ed il periodico aggiornamento da parte delle regioni e dei  comuni degli elenchi di cui al comma 3, ed e’ istituito l’elenco degli alberi monumentali d’Italia alla cui gestione provvede il Corpo forestale dello Stato.

Come al solito si devono aspettare i “principi” e i criteri” da parte di 3 Ministeri e della Conferenza unificata. Poi i comuni devono fare il censimento, il periodico aggiornamento avviene da parte delle regioni, e infine  per la gestione provvede il Corpo Forestale dello Stato. Noi non abbiamo capito nulla. Passeranno altri 20 anni, ma i grandi alberi possono aspettare. Inoltre con l’entrata in vigore della legge Nazionale le 26 leggi regionali e le Delibere di Giunta (vedi sito corpo forestale)  già tra loro diverse che fine fanno? Si crea il cosiddetto “vuoto legislativo” ?

Come afferma Chiara Lisa nel 2011 in un o studio (Fonte sito corpo forestale dello Stato)  è importante evidenziare come l’evoluzione giuridica (dal 1939 ad oggi), tesa alla tutela degli alberi monumentali del nostro Paese, manchi di omogeneità nell’attribuire un valore ad un bene così importante e ciò rende difficilmente accettabile il fatto che un albero monumentale sia maggiormente tutelato e valorizzato in alcuni  luoghi rispetto ad altri. Ad un albero che racconta parte della nostra storia, infatti, dovrebbe essere consentito di essere “albero” e “storia” in qualsiasi luogo esso si trovi.

Anche per noi sarebbe auspicabile ma pare che la legge nazionale sta avendo effetti contrari o nessuno effetto e non è applicata ancora. Le regioni hanno un proprio elenco di alberi monumentali ormai non più valido perchè con definizione giuridica di albero monumentale diverso da quello dettato dalla ‘art. 7 della legge 10/2013 . Il Corpo Forestale per fare la “gestione” attende che i comuni e le regioni facciano qualcosa  per il censimento degli alberi monumentali. Ma i Comuni e le regioni non possono fare il censimento se non si stabiliscono i principi e i criteri per il censimento. E’ il solito gatto che si morde la coda. A che serve quindi definire giuridicamente un albero monumentale ?

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