Regione Lazio – Normativa sugli alberi monumentali

Regione Lazio
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L.R. 28 Ottobre 2002, n. 39 Norme in materia di gestione delle risorse forestali”. (Pubblicata nel BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE LAZIO n° 32 S.O. 7 del 20 Novembre 2002)

Capo II
Art. 31
(Tutela degli alberi monumentali)

1. La Regione detta norme per la tutela degli alberi monumentali di pregio naturalistico, storico, paesistico e culturale sia su proprietà pubblica sia su proprietà privata, presenti su tutto il territorio regionale.
2. Ai fini di cui al comma 1 vengono considerati alberi monumentali, anche se non iscritti nell’elenco delle specie forestali di cui agli allegati A1, A2 ed A3:
a) alberi isolati anche all’interno dei centri urbani, o facenti parte di formazioni boschive naturali o artificiali che per età o dimensioni possono essere considerati come rari esempi di maestosità e longevità;
b) alberi che hanno un preciso riferimento a eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico o culturale;
c) alberi dichiarati monumentali in base a precedenti disposizioni legislative in materia di bellezze naturali e paesistiche o in base a specifici atti amministrativi.
3. Le aree in cui insistono gli alberi monumentali, come definiti al comma 1, anche se sostituiti da nuove piante, sono gravate dal vincolo di inedificabilità.
4. L’abbattimento degli alberi monumentali può avvenire per esigenze di pubblica incolumità, per motivi fitosanitari. L’abbattimento è autorizzato dal comune solamente dopo aver accertato l’impossibilità di adottare soluzioni alternative ed avuto il parere della soprintendenza ai beni monumentali ed ambientali e quello dell’organo consultivo di cui all’articolo 8, anche nel caso in cui l’intervento sia previsto dai piani di cui agli articoli 13 e 14.
5. Per gli alberi monumentali interni ai centri abitati, successivamente al loro abbattimento, deve procedersi alla bonifica del sito e quindi al reimpianto di nuovi alberi. Il regolamento forestale, di cui all’articolo 36, indica le modalità per la manutenzione e gestione degli alberi monumentali.

Art. 32
(Elenco degli alberi monumentali)

1. E’ istituito l’elenco regionale degli alberi monumentali. L’elenco è tenuto presso l’assessorato regionale competente in materia di ambiente.
2. L’inserimento degli alberi nell’elenco di cui al comma 1 avviene su richiesta all’assessorato regionale competente in materia di ambiente da parte di un ente locale o ente gestore di area naturale protetta, oppure su segnalazione di singoli cittadini o associazioni. L’assessorato provvede previo parere dell’organo consultivo di cui all’articolo 8.
3. All’atto del loro inserimento nell’elenco, gli alberi devono essere rilevati, descritti e cartografati in specifica documentazione.
4. Il regolamento forestale, di cui all’articolo 36, definisce le modalità per la presentazione delle proposte di inserimento nell’elenco.

Art. 33
(Valorizzazione degli alberi monumentali)

1. Gli alberi inseriti nell’elenco regionale degli alberi monumentali devono essere segnalati in loco riportando almeno la dicitura:“albero monumentale“ ed il riferimento alla presente legge.
2. La Regione, gli enti locali, gli enti gestori delle aree naturali protette e le associazioni ambientaliste possono promuovere iniziative di pubblicizzazione e valorizzazione degli alberi inclusi nell’elenco di cui al comma 1 al fine di divulgarne la conoscenza nonché per migliorare il contesto territoriale ed ambientale circostante.

Art. 34
(Boschi monumentali)

1. Sono riconosciuti come boschi monumentali le aree boscate di cui all’articolo 4 dove almeno il 10 per cento degli alberi presenti per ettaro è inserito nell’elenco di cui all’articolo 32. Tali formazioni boscate devono essere rilevate, descritte e cartografate in specifica documentazione e devono essere riportate sulla carta dei tipi forestali di cui all’articolo 10.
2. Gli interventi selvicolturali all’interno dei boschi monumentali devono essere eseguiti sulla base di un piano di gestione ed assestamento forestale di cui all’articolo 13, oppure di un progetto di miglioramento e ricostituzione boschiva di cui all’articolo 47, entrambi redatti tenendo conto delle specifiche funzioni assolte dai boschi.

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