Regione Marche – Legge regionale 23 febbraio 2005, n. 6 “Legge Forestale”

logoregionemarcheNella Regione Marche la legge indica le “formazioni vegetali” definite come: “… gli alberi di qualunque specie, i filari, i gruppi e qualsiasi altro elemento o formazione vegetale di particolare interesse storico-culturale o di particolare pregio naturalistico-paesaggistico, che per età o dimensioni possono essere considerati come rari esempi di maestosità e longevità o che recano un preciso riferimento ad eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale, o delle tradizioni locali”.

ARTICOLO 26
(Formazioni vegetali monumentali)
1. Nel territorio regionale sono tutelate le formazioni vegetali monumentali così come definite all’articolo 2, comma 1, lettera l), e censite nell’elenco di cui all’articolo 27.
2. E’ vietato effettuare qualsiasi intervento sulle formazioni vegetali monumentali o abbatterle senza autorizzazione del Comune. In zona montana l’autorizzazione è rilasciata dalla Comunità montana qualora delegata dal Comune. L’autorizzazione è rilasciata solo in caso di eccezionale necessità o gravità.
3. Le Comunità montane e i Comuni comunicano alla struttura regionale competente in materia di foreste le autorizzazioni rilasciate, ai fini dell’aggiornamento dell’elenco di cui all’articolo 27.

ARTICOLO 27
(Censimento ed elenco regionale delle formazioni vegetali monumentali)
1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, definisce i criteri, le modalità ed i tempi per la realizzazione del censimento delle formazioni vegetali monumentali ed istituisce a tal proposito un apposito elenco, periodicamente aggiornato.
2. La struttura regionale competente in materia di foreste provvede a notificare ai proprietari le formazioni vegetali monumentali inserite nell’elenco con l’indicazione della specifica tutela.
3. Ogni formazione vegetale monumentale è contrassegnata con apposita targa di riconoscimento, fornita dalla Giunta regionale.
4. I Comuni provvedono, d’intesa con i proprietari, alle spese necessarie per la manutenzione delle formazioni vegetali monumentali utilizzando i proventi derivanti dalle sanzioni di cui all’articolo 30.

ARTICOLO 28
(Registro comunale delle formazioni vegetali abbattute abusivamente)
1. Ai fini della inedificabilità prevista dall’articolo 30, comma 14, i Comuni istituiscono, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, un registro contenente l’elenco degli alberi e delle formazioni vegetali monumentali tutelate ai sensi del presente capo abbattute senza la prevista autorizzazione. Nel registro sono indicati, per ciascuno di essi, l’esatta ubicazione e l’estensione dell’area di incidenza della chioma.
2. Nei casi in cui l’area di incidenza della chioma non sia accertabile, la stessa viene stabilita con le modalità previste dall’allegato 2 alla presente legge.

Fonte: Leggi e regolamenti regionali della Regione Marche

 

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