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Gli alberi monumentali d’Italia

Una semplice cartografia con puntini colorati per ogni regione degli alberi e delle formazioni vegetali monumentali in Italia. I dati sono quelli del Censimento ai sensi della legge 10/2013 del Ministero delle Politiche Agricole (aggiornamento agosto 2018) i cui dati possono essere trovati a questo link https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11260

A Voi le considerazioni dove sono meglio distribuiti gli alberi e le formazioni vegetali monuentali in Italia, anche se per noi di molisealberi le classifiche sono poco importanti. In Toscana come in Puglia ci sono 54 alberi e/o gruppo omogenei di alberi monumentali. In Molise siamo intorno a 180.

Distribuzione degli alberi monumentali in Italia secondo il Censimento del 2017- 2018
Fonte sito internet del Ministero delle Politiche agricole alimentairi e Forestali (agg. 09/08/2018)

Approvazione del primo elenco degli alberi monumentali d’Italia

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 35 del 12/02/2018  il Decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali  del 19/12/2017 che approva il primo elenco degli alberi monumentali d’Italia.

Ecco l’unico articolo :

Decreta: 
 
                           Articolo unico 
 
  1. E' approvato il primo Elenco degli alberi monumentali  d'Italia,
ai sensi dell'art. 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 10 e del decreto
interministeriale 23 ottobre 2014. L'elenco, suddiviso  per  regioni,
province e comuni, costituito da n. 2080 alberi o sistemi omogenei di
alberi, e' riportato al  prospetto  allegato  A  -  sezione  1),  che
costituisce   parte   integrante   e   sostanziale    del    presente
provvedimento. 
  2. E' adottato altresi' l'elenco riportato al prospetto allegato  A
- sezione 2), che costituisce  parte  integrante  e  sostanziale  del
presente  provvedimento,  costituito  da  n.  327  alberi  o  sistemi
omogenei di alberi. Tale elenco si compone  di  tutti  quegli  alberi
rispondenti ai requisiti di monumentalita' e censiti  dalla  regione,
anche in collaborazione con il Corpo forestale dello  Stato,  per  la
cui iscrizione non e' stato ancora perfezionato da parte  del  Comune
l'adempimento  amministrativo  di  presa  d'atto  e   di   successiva
trasmissione della proposta alla Regione.  Trascorso  il  termine  di
centoventi giorni dalla pubblicazione del presente decreto, che sara'
tempestivamente diffuso a cura della regione stessa nelle  forme  che
ritiene opportune, l'elenco di cui al prospetto A -  sezione  2),  in
assenza di osservazioni ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241  e
successive modificazioni e integrazioni e della normativa vigente  in
materia  di  ricorsi  amministrativi,  e'  inteso   come   approvato,
rientrando a far parte, quindi, della sezione 1). 
  3. La Direzione generale  delle  foreste  del  Mipaaf,  alla  quale
spetta il compito di conservare tutta la  documentazione  a  corredo,
provvede a trasmettere ad ogni  regione,  per  quanto  di  competenza
territoriale, l'elenco nelle sue due  sezioni,  affinche'  la  stessa
possa trasmetterlo ad ogni comune interessato. I comuni rendono  noti
gli alberi inseriti nell'elenco nazionale  ricadenti  nel  territorio
amministrativo di competenza mediante affissione  all'albo  pretorio,
in modo tale da permettere al titolare di  diritto  soggettivo  o  al
portatore di interesse legittimo di ricorrere avverso  l'inserimento,
nei modi e termini previsti dalla specifica normativa. 
  4.  Al  fine  di  consentire  le  misure  di  tutela,   conoscenza,
valorizzazione e gestione dei beni  censiti,  l'Elenco  degli  alberi
monumentali d'Italia e' pubblicato nel sito  internet  del  Ministero
delle     politiche     agricole     alimentari      e      forestali
www.politicheagricole.it  -  all'interno  della  sezione:  «politiche
nazionali/alberi monumentali/elenco nazionale alberi monumentali». 
  5. Ogni aggiornamento  dell'elenco  viene  proposto  dalla  regione
mediante invio telematico alla Direzione  generale  delle  foreste  e
successivamente    attraverso    inserimento    delle    informazioni
nell'applicativo Web Gis dedicato, al quale si accede  con  indirizzo
http://www.sian.it/geoalberimonumentali  -  L'approvazione  periodica
delle variazioni  dell'elenco  nazionale  sara'  effettuata  mediante
decreto del Direttore generale delle foreste. 
  6. Della proposta di dichiarazione di notevole  interesse  pubblico
ai sensi dell'art. 138 e seguenti del decreto legislativo 22  gennaio
2004, n. 42 e successive modificazioni  e  integrazioni,  le  Regioni
inviano relativa Comunicazione e documentazione  anche  al  Ministero
dei  beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del  turismo,  al  fine
dell'aggiornamento della banca dati del  SITAP  (Sistema  informativo
territoriale ambientale e paesaggistico). 
  7. Gli alberi o sistemi omogenei  di  alberi  iscritti  nell'Elenco
degli alberi monumentali d'Italia sono segnalati in apposite  tabelle
secondo lo schema dell'allegato n. 6 del decreto interministeriale 23
ottobre 2014, apponendo  la  seguente  dicitura  «Albero  monumentale
tutelato ai sensi dell'art. 7 della legge 14 gennaio 2013, n.  10»  o
«Sistema omogeneo di alberi monumentali tutelati ai sensi dell'art. 7
della legge 14 gennaio 2013, n. 10». 
  Il presente decreto e' divulgato attraverso il  sito  internet  del
Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali  ed  e'
altresi'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
italiana. 
    Roma, 19 dicembre 2017  
                                          Il Capo Dipartimento: Blasi

Fonte: Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italia

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML;jsessionid=vjk9ZnwnROCzojVBC4F8bQ__.ntc-as1-guri2b?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-02-12&atto.codiceRedazionale=18A00988&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario

Noi di molisealberi abbiamo cominciato ad aggiornare la mappa partendo dall’elenco del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali   che si va ad aggiungere al nostro elenco   

 

Il decreto del 23/10/2014 sul censimento degli alberi monumentali in Italia (quarta parte). Le schede e gli elenchi

Si riportano gli articoli del decreto inerenti le schede di  segnalazione e di identificazione

Art. 6.
Scheda di segnalazione e scheda di identificazione

1. Al fine di garantire all’elenco nazionale degli alberi monumentali una omogeneità di contenuti e una comparabilità tra i dati e le informazioni, per l’attività di censimento viene predisposta una scheda di identificazione dell’albero monumentale/formazioni vegetali monumentali, da utilizzarsi nel rilievo di campagna da parte sia delle amministrazioni che hanno provveduto precedentemente
al censimento dei loro alberi monumentali che di quelle che non hanno ancora dato avvio ad una attività censuaria.
2. Quanto alla metodologia di rilevazione dei parametri, fra i quali, il parametro dimensionale relativo alla circonferenza, si fa riferimento all’allegato tecnico specifico.

3. Per la segnalazione di alberi monumentali, i soggetti di cui all’art. 3 utilizzano l’apposita scheda di segnalazione, resa disponibile nel sito web del Corpo forestale dello Stato: www.corpoforestale.it, alla sezione monitoraggio ambientale alberi monumentali. La scheda, opportunamente compilata, deve essere consegnata al comune che ha competenza sul territorio in cui radica la pianta oggetto di segnalazione.

Art. 7.
Realizzazione degli elenchi
1. Effettuate le attività di censimento, i comuni trasmettono alla regione di appartenenza i risultati dello stesso, esposti sotto forma di elenco, affiinché la stessa si pronunci circa la attribuzione del carattere di monumentalità di ogni singolo elemento censito. L’elenco comunale sarà corredato delle schede di identificazione e del materiale documentale e fotografico, entrambi in formato digitale.
Le regioni, ricevuti gli elenchi comunali contenenti le proposte di attribuzione del carattere di monumentalità, entro novanta giorni, provvedono, tramite le strutture deputate, alla relativa istruttoria e deliberano sulle iscrizioni, elaborando, quindi, il proprio elenco regionale in formato elettronico. Una volta approntato, tale elenco è trasmesso unitamente a tutta la documentazione, al Servizio
II – Divisione 6ª dell’Ispettorato generale del Corpo forestale dello Stato.
2. Tale struttura, in modo tempestivo e previa verifica formale degli elenchi regionali acquisiti, in ordine al rispetto dei criteri stabiliti, provvede a redigere l’elenco degli alberi monumentali d’Italia, sempre in formato elettronico, nonché ad implementare un archivio informatico delle singole schede di identifi cazione, aperto alla consultazione e/o all’inserimento dei dati da parte degli enti territoriali interessati, con abilitazione di funzioni diversificate.
3. L’elenco, qualsiasi sia il livello territoriale, segue lo schema allegato al presente decreto e riporta le seguenti  informazioni: di tipo geografico: regione, provincia, comune, toponimo;
di tipo topografico: coordinate geografiche, altitudine, localizzazione o meno in area urbanizzata;
di tipo botanico e dendrometrico: classificazione binomia, nome volgare, circonferenza (cm) ad 1,30 m, altezza (m);
di tipo valutativo: criterio prevalente per la attribuzione di monumentalità.
4. L’elenco compilato dai comuni deve fornire, altresì, specifica evidenza degli elementi arborei per i quali risulta già apposto il vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 136, comma 1, lettera a) , del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifi cazioni e deve indicare, altresì, gli elementi arborei per i quali si intende proporre l’avvio del procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell’art. 136, comma 1, lettera a) , e secondo l’ iter previsto dagli articoli 138, 139 e 140 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni.
5. L’elenco degli alberi monumentali d’Italia deve essere aggiornato con cadenza almeno annuale: le regioni comunicano al Corpo forestale dello Stato, gestore dello stesso, ogni eventuale variazione, non appena la stessa si verifichi.
6. Nel caso in cui l’elenco contenga elementi arborei per i quali risulti già formalizzato o proposto il provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell’art. 136, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni e integrazioni, le regioni inviano la relativa comunicazione e documentazione anche al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, per permettere l’aggiornamento della banca dati del SITAP (Sistema Informativo Territoriale Ambientale e Paesaggistico), ai sensi del decreto ministeriale 26 maggio 2011 recante «Approvazione dello schema generale di convenzione con le regioni ai sensi dell’art. 156, comma 2, del Codice dei beni culturali e del paesaggio», pubblicato in Gazzetta Uffi ciale n. 285
del 6 dicembre 2012.8

Allegato n. 1
SCHEMA DI ELENCO
Regione Provincia Comune Località Coordinate geografiche
Altitudine (m s.l.m.) Area urbanizzata si/no
Specie Nome volgare
Circonferenza(cm) Altezza (m) Criterio monumentalità
Proposta dichiarazione notevole pubblico (vigente/proposta)

Le schede di identificazione e di segnalazione possono essere scaricate qui dal sito del Corpo Forestale dello Stato:

Il Decreto del 23/10/2014 sul censimento degli alberi monumentali d’Italia (quinta parte)

Si riportano gli ultimi articoli del decreto in merito alla pubblicazione, anche se secondo noi i tempi per un censimento del genere sono molto brevi e quindi rimarrà tutto sospeso. Per fare un censimento del genere occorrono almeno 3-5 anni, meno male che i grandi alberi vivono a lungo e sono fermi lì ad aspettare il censimento e la pubblicazione degli elenchi .

Art. 8.
Pubblicazione degli elenchi
1. Ogni comune rende noti gli alberi inseriti nell’elenco nazionale ricadenti nel territorio amministrativo di propria competenza mediante affissione all’albo pretorio, in modo tale da permettere al titolare di diritto soggettivo o al portatore di interesse legittimo di ricorrere, nei modi
e termini previsti dalla specifi ca normativa, avverso l’inserimento in elenco di uno specifico elemento arboreo.
2. Onde consentire le misure di tutela e di valorizzazione dei beni censiti da parte della collettività e delle amministrazioni pubbliche, l’elenco degli alberi monumentali d’Italia viene anche pubblicato, e costantemente aggiornato, sul sito internet del Corpo forestale dello Stato: www.corpoforestale.it nella sezione relativa al monitoraggio ambientale.
Art. 9.
Tutela e salvaguardia
1. Ai sensi dell’art. 7, comma 4, della legge 14 gennaio 2013, n. 10, l’abbattimento e le modifi che della chioma e dell’apparato radicale sono realizzabili, dietro specifica autorizzazione comunale, solo per casi motivati e improcrastinabili per i quali è accertata l’impossibilità di adottare soluzioni alternative, previo parere vincolante del Corpo forestale dello Stato, che si può avvalere della
consulenza dei Servizi fitosanitari regionali. I comuni provvedono a comunicare alla regione gli atti autorizzativi emanati per l’abbattimento o modifica degli esemplari. Nell’eventualità in cui si rilevi unpericolo imminente per la pubblica incolumità e la sicurezza urbana, l’Amministrazione comunale provvede tempestivamente agli interventi necessari aprevenire e ad eliminare il pericolo, dandone
immediata comunicazione al Corpo forestale dello Stato, e predispone,ad intervento concluso, una relazione tecnica descrittiva della situazione e delle motivazioni che hanno determinato l’intervento.
2. Per gli elementi arborei che risultano sottoposti a provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell’art. 136, comma 1, lettera a) , del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modifi cazioni e integrazioni, o per i quali risulti già pubblicata la proposta di dichiarazione ai sensi dell’art. 139, comma 2 del medesimo decreto, deve essere richiesta, altresì,
l’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 della suddetta normativa.
3. Al fi ne di garantire tutela agli alberi o alle formazioni vegetali censite e in attesa di iscrizione all’elenco nazionale degli alberi monumentali, laddove alle stesse non sia stata conferita alcuna forma di conservazione da parte delle normative regionali o non si sia provveduto
alla dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modifi cazioni e integrazioni, a partire dalla proposta di attribuzione di monumentalità da parte del comune con proprio atto amministrativo notifi ato al proprietario, si
applicano comunque le sanzioni previste dall’art. 7, comma 4, della legge 14 gennaio 2013, n. 10.
Art. 10.
Segnaletica
1. Il Corpo forestale dello Stato fornisce le informazioni su ciascun bene monumentale iscritto in elenco anche per il tramite di una cartellonistica fissa, assicurando che la stessa abbia i requisiti standard previsti nell’allegato tecnico e che segua il formato predisposto dal gestore dell’elenco degli alberi monumentali d’Italia.
Art. 11.
Competenze del Corpo forestale dello Stato e attività di collaborazione con gli enti territoriali
1. A supporto della attività di censimento, i comuni possono richiedere specifi ca collaborazione ai comandi provinciali del Corpo forestale dello Stato, con particolare riferimento alla verifica specialistica delle segnalazioni provenienti da cittadini, associazioni, istituti scolastici, enti territoriali.
2. I comandi provinciali provvedono ad effettuare controlli annuali su tutti gli esemplari censiti al fine di verificarne le condizioni vegetative e comunicano ogni eventuale modifica riscontrata alla regione e all’Ispettorato generale del Corpo forestale dello Stato e, qualora gli esemplari censiti siano sottoposti ai vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 136, comma 1, lettera a) , del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifi cazioni e integrazione, altresì, alla Soprintendenza territorialmente competente del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
In caso di esercizio del potere sostitutivo di cui all’art. 7, comma 3, della legge 14 gennaio 2013, n. 10, il Corpo forestale dello Stato, tramite i comandi provinciali e relative strutture dipendenti, provvede ad effettuare il censimento previsto per conto degli enti territoriali inadempienti.
3. Al personale delle strutture del Corpo forestale dello Stato coinvolte nella particolare attività sono assicurati opportuni corsi di formazione e di addestramento, da effettuarsi a livello sia centrale che decentrato nonché l’uso di strumentazione necessaria all’attività valutativa nell’ambito della formulazione dei pareri richiesti anche ai sensi dell’art. 7, comma 4, della legge 14 gennaio 2013,
n. 10.
4. Rappresentanti dei comandi regionali del Corpo forestale dello Stato partecipano, ai sensi dell’art. 137 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni e integrazioni, alle commissioni regionali deputate alla formulazione di proposte per la dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili e aree di cui all’art. 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42, nei casi in cui queste riguardino fi lari, alberate ed alberi monumentali.
Art. 12.
Norme fi nanziarie
1. Per l’attuazione di quanto previsto nel presente decreto sono impiegate le risorse di cui all’art. 7, comma 5, della legge 14 gennaio 2013, n. 10.

2. A tal fi ne le predette risorse sono assegnate ai pertinenti capitoli del Programma «Tutela e conservazione della fauna e della fl ora e salvaguardia della Biodiversità» dello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

3. Le risorse fi nanziarie rese disponibili sono ripartite
tra il Corpo forestale dello Stato e le regioni sulla base, da una parte, dei fabbisogni connessi all’attività di coordinamento, gestione degli elenchi, controllo e vigilanza, rilascio pareri del Corpo forestale dello Stato e, dall’altra, di quelli legati al sostegno del lavoro di censimento da parte dei comuni e alla redazione degli elenchi regionali; la ripartizione dei fondi destinati alle regioni avverrà sulla base di criteri stabiliti dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali fondati sul confronto dei più significativi parametri territoriali.
Art. 13.
Clausola di salvaguardia
1. Nei territori delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, le funzioni attribuite dal presente decreto al Corpo forestale dello Stato, ad esclusione di quanto stabilito dall’art. 2, comma 1, sono esercitate dai Corpi forestali regionali o provinciali.
2. Ai sensi dell’art. 8, comma 1, della legge 14 gennaio 2013, n. 10, le disposizioni della legge sono attuale nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano secondo le proprie organizzazioni tecnico-amministrative.
Roma, 23 ottobre 2014
Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
MARTINA
Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo
FRANCESCHINI
Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare

Il Censimento degli alberi monumentali d’Italia da parte dei Comuni. Le schede di segnalazione e di identificazione.

r fajone
r fajone a Vastogirardi

Nel ex sito del Corpo Forestale dello Stato oggi sul sito del Ministero delle Politiche agricole alimentari e Forestali e del Turismo sono presenti gli allegati tecnici del Decreto del 23 ottobre 2014 “Istituzione dell’elenco degli alberi monumentali d’Italia e principi e criteri direttivi per il loro censimento”. Il censimento dovrà essere realizzato dai Comuni entro il 31/07/2015 (poi è stato prorogato ultimo elenco aggiornato al 2018),  sia mediante ricognizione territoriale con rilevazione diretta e schedatura del patrimonio vegetale sia a seguito di recepimento, verifica specialistica e conseguente schedatura delle segnalazioni provenienti da cittadini, associazioni, istituti scolastici, enti territoriali, strutture periferiche dei dello Stato, Direzioni regionali e Soprintendenze competenti del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

la grande quercia di Carovilli
la grande quercia di Carovilli

Per la segnalazione di alberi monumentali si dovrà utilizzare l’apposita scheda di segnalazione opportunamente compilata che deve essere consegnata al Comune che ha competenza sul territorio in cui si trova la pianta oggetto di segnalazione. Considerato che le informazioni riportate nella scheda dovranno permettere a chi svolgera’ la verifica specialistica di operare una prima selezione degli esemplari da sottoporre a rilievo di campagna, e’ necessario che la compilazione sia più completa e corretta, con possibilità di allegare sempre una foto dell’albero o della formazione vegetale.

 La scheda di identificazione è utilizzata invece per la verifica specialistica di campagna e per l’esame statistico dei dati raccolti.  La scheda permette di rendere omogenei e confrontabili i dati raccolti nei vari contesti territoriali. Dalle Istruzioni per la compilazione delle schede è anche scritto: A complemento della scheda di rilevamento, e’ necessario allegare, altresi’, della documentazione fotografica. Le immagini dovranno essere di buona qualita’ e tali da permettere una chiara visione del rilievo e della sua potenziale monumentalita’. Si sottolinea la necessita’ di fornire innanzi tutto un inquadramento della pianta o delle piante nel paesaggio circostante, possibilmente ponendovi alla base un riferimento dimensionale noto (una macchina, una persona). Alla foto d’inquadramento seguono poi una o piu’ immagini di dettaglio relative a qualche particolare che si ritiene importante. Se si e’ in possesso di materiale illustrativo di qualsiasi genere che documenti l’importanza del rilievo, e’ opportuno allegarne copia alla scheda di rilevamento.

Acero di Valle Ura a Pizzone
Tra i più grandi Aceri montani d’Italia l’Acero di Valle Ura a Pizzone foto dal gruppo facebook molisealberi

Tutti coloro che dovranno complare le schede di identificazione  il censimento degli alberi monumentali dovranno essere in grado di sapere le coordinate GPS in WGS 84, la denominazione del foglio IGM, il nome scientifico secondo la classificazione binomia dell’albero, la completa indicazione di sottospecie, varieta’ o cultivar. Nei comuni si dovranno avere a disposizione la strumentazione per misurare l’altezza di un albero. Occorre poi sapere: cos’è la dendrometria, una ceppaia, l’albero policormico, cosa si intende per chioma espansa, pendula, ecc. vigore vegetativo, defoliazione, decolorazione, microfillia, agenti biotici e abiotici. Per la compilazione della scheda bisogna conoscere il nome dei funghi, virus, batteri che danneggiano gli alberi, la loro collocazione anatomica e descrivendone i sintomi (presenza di ferite, cavita’, carpofori, rami epicormici, carie, sintomi di instabilita’ ecc. Si dovranno fornire informazioni circa la meccanica di un albero, l’instabilità, la tassonomia, l’estensione, le condizioni vegetative, gli interventi passati e da attuarsi. Poi occorre conoscere lo stato della tutela e proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico, i vincoli idrogeologico, ex articoli 10, comma 4, lettera f), 136 e 142 del decreto legislativo n. 42/2004. Il tutto doveva essere completate in 6 mesi ? Ci pare abbastanza complicato che molti comuni possano far questo. In effetti è successo così L’elenco come si i legge nel sito del MIPAF e aggiornato al 2018 Con gli alberi monumentali gli aggiornamenti non finiscono mai 

Tutte le informazioni relative alle schede di segnalazione da compilare e da trasmettere ai Comuni dove l’albero si trova  le istruzioni per la loro compilazione sono disponibili qui sotto e nel sito del Ministero delle Politiche agricole e forestali e del Turismo Sezione alberi monumentali

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Le Istruzioni per la compilazione della scheda di segnalazione è scaricabile qui:

All.4_Istruzioni_compilazione 

La scheda di segnalazione è  sono in formato excel tali da poter essere compilata in forma elettronica dovranno esser consegnate ai Comuni.

Il decreto del 23/10/2014 sul censimento degli alberi monumentali in Italia (terza parte)

All’art. 5 sono stabiliti i criteri di monumentalità. Anche in questo caso ci sono delle difficoltà per definire la monumentalità di un albero o un filare di alberi. Qualcuno dovrà stabilire i valori di soglia minimi di circonferenza, ma diventa complicato. Per esempio qui in Molise una roverella o un cerro di circonferenza del tronco sopra i 3,00 metri si trova abbastanza facilmente, un po’ di meno se arriviamo a 3,50, sopra i 4 metri cominciano ad essere specie più difficili da trovare. In altri luoghi e in altre regioni un cerro di 3,00 metri diventa “quasi” monumentale oppure una roverella lo diventa solo sopra i 4,50 mt. I cerri e le roverelle in Molise potrebbero essere “monumentali” già a partire da 3,50 metri? in Lombardia invece bastano solo 2,00 metri di circonferenza del tronco. Se usiamo gli stessi parametri della Lombardia qui in Molise avremo 100.000 … alberi di roverella da definire monumentali. Come si fa ad unificare a livello nazionale il parametro circonferenza del fusto per una roverella, un faggio o un pioppo? Alla misura della circonferenza non conviene dare quindi sempre molto peso, così anche alla definizione di “criteri di monumentalità” scritta nel decreto. Ci sono anche altri valori di monumentalità, come il “buon senso” le “stranezze degli alberi” un po’ la soggettività e il contesto in cui vive un albero. Come dice il Capodarca: “quant’è che un albero possa essere definito monumentale? meglio lasciar perdere, nel rispondere alla domanda.

L’art.5 del decreto sui criteri di monumentalità mette in difficoltà interpretativa un po’ tutti. Esso dice tutto e niente sulla monumentalità e poi occorre trovare sempre una “scappatoia”. Chi poi deve scrivere gli appositi atti sui valori di soglia minima di circonferenza?
Art . 5.
Criteri di monumentalità
1. I criteri di attribuzione del carattere di monumentalità,
sono i seguenti:
a) pregio naturalistico legato all’età e alle dimensioni: aspetto strettamente legato alle peculiarità genetiche di ogni specie ma anche alle condizioni ecologiche in cui si trovano a vivere i singoli esemplari di una specie. Il criterio dimensionale, che riguarda la circonferenza del tronco, l’altezza dendrometrica, l’ampiezza e proiezione della chioma, costituisce elemento di filtro nella selezione
iniziale ma non è imprescindibile qualora gli altri criteri siano di maggiore significatività. A tale proposito, i valori soglia minimi della circonferenza sono individuati mediante appositi atti. Importante nella valutazione è l’aspetto relativo alla aspettativa di vita dell’esemplare, che dovrà essere affrontato evitando di inserire nel rilevamento situazioni compromesse in misura irreversibile
sia sotto il profilo fitosanitario che statico, questo valutato mediante l’utilizzo delle metodologie in uso;
b) pregio naturalistico legato a forma e portamento: la forma e il portamento delle piante è alla base del loro successo biologico e anche dell’importanza che ad essi è stata sempre attribuita dall’uomo nel corso della storia. Tali criteri hanno ragione di essere presi in considerazione, in particolare, nel caso di esemplari cresciuti in condizioni ambientali ottimali (es. condizioni di optimum ecologico, assenza di potature errate, forma libera perfetta per la specie) o particolari (es. presenza di vento
dominante) o per azioni dell’uomo (es. potature) che possano aver indotto forma o portamento singolari ad essere meritevoli di riconoscimento;
c) valore ecologico: è relativo alle presenze faunistiche che su di esso si insediano, con riferimento anche alla rarità delle specie coinvolte, al pericolo di estinzione ed al particolare habitat che ne garantisce l’esistenza. L’albero può rappresentare un vero e proprio habitat per diverse categorie animali in particolare: entomofauna, avifauna, micro-mammiferi. Tale prerogativa si riscontra soprattutto in ambienti a spiccata naturalità, dove la salvaguardia di queste piante rappresenta elemento importante per la conservazione di specie animali rare o di interesse comunitario;
d) pregio naturalistico legato alla rarità botanica: si riferisce alla rarità assoluta o relativa, in termini di specie ed entità intraspecifi che. a tale riguardo si considerano anche le specie estranee all’area geografica di riferimento, quindi esotiche, e alle specie che, seppur coerenti in termini di areale di distribuzione, sono poco rappresentate numericamente;
e) pregio naturalistico legato all’architettura vegetale: riguarda particolari esemplari o gruppi organizzati in architetture vegetali basate su di un progetto architettonico unitario e riconoscibile, in sintonia o meno con altri manufatti architettonici. Le architetture vegetali sono caratterizzate da una notevole complessità derivante dai rapporti esistenti con gli elementi architettonici a cui si associano e con il contesto più generale in cui sono inserite. Si tratta spesso di ville e parchi storici di notevole
interesse storico, architettonico e turistico, ma anche di architetture vegetali minori di interesse rurale. Il criterio di cui alla presente lettera è verificato e valutato d’intesa con la Soprintendenza territorialmente competente del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
f) pregio paesaggistico: considera l’albero come possibile elemento distintivo, punto di riferimento, motivo di toponomastica ed elemento di continuità storica di un luogo. Trattasi di un criterio di sintesi dei precedenti, essendo il paesaggio, per sua definizione, costituito da diverse componenti: quella naturale, quella antropologicoculturale e quella percettiva. Il criterio di cui alla presente lettera è verificato e valutato d’intesa con la Soprintendenza territorialmente competente del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
g) pregio storico-culturale-religioso: è legato alla componente antropologico-culturale, intesa come senso di appartenenza e riconoscibilità dei luoghi da parte della comunità locale, come valore testimoniale di una cultura, della memoria collettiva, delle tradizioni, degli usi e costumi.
Riguarda esemplari legati a particolari eventi della storia locale, tradizioni, leggende, riferimenti religiosi, ecc. Tale valenza è generalmente nota a livello locale e si tramanda per tradizione orale o è riscontrabile in iconografi e, documenti scritti o audiovisivi. Il criterio di cui alla presente lettera è verifi cato e valutato d’intesa con la Soprintendenza territorialmente competente del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
2. Nella applicazione dei suddetti criteri, da utilizzare, anche in modo alternativo, sarà assicurato un approccio attento al contesto ambientale, storico e paesaggistico in cui l’albero insiste.

Sono 7 punti sui criteri (tra valori e pregi). A chi dare maggiore significatività? Nell’applicazione dei criteri si può utilizzare, anche il modo alternativo, cioè forse si intende alternare il criterio di applicazione del pregio storico culturale con il pregio naturalistico o con altro criterio con l’approccio attento al contesto in cui vive l’albero. Non si è scritto nel decreto che almeno uno o due o tre dei 7 criteri definisce la monumentalità. Poi è interessante stimare anche l’aspettativa di vita di un albero monumentale, e come si fà se spesso non sappiamo l’età attuale? Se gli alberi dal punto di vista sanitario e statico non possono essere considerati monumentali, questi alberi “malati” “instabili” sono forse gli unici che rispettano il criterio c) in quanto la salvaguardia di queste piante rappresenta elemento importante per la conservazione di specie animali rare o di interesse comunitario. Il valore ecologico inteso come microhabitat di una albero per altre specie di entomofauna, avifauna, micro-mammiferi non sarà mai rispettato?

Valutare il criterio del pregio naturalistico e paesaggistico e) ed f), ha un iter diverso. Infatti si legge di intesa con le Soprintendenze (forse i comuni si devono intenedere) si devono valutare e verificare il pregio naturalistico e paesaggistico. Se poi non si è d’accordo nel definire il pregio di un albero chi interviene? Il Tribunale amministrativo regionale?

In ultimo il pregio storico-culturale-religioso è forse l’unico che permette di intervistare o parlare con coloro che hanno dei ricordi legati alla memoria collettiva, alle tradizioni e storie degli alberi.

Il decreto sul censimento degli alberi monumentali d’italia del 23/10/2014 (seconda parte)

Abeti bianchi Ecco il punto dolente del Decreto, dare una definizione giuridica di “albero monumentale”. Ancora oggi  non sappiamo bene cosa significa “bosco” (sempre dal punto di vista giuridico), e ancora più complicato definire giuridicamente un albero monumentale. L’art. 2 del decreto legge 227/2001, definisce bosco i terreni con estensione non inferiore a metri quadrati 2000, larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al 20 per cento con misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti. Ci sono sentenze della Corte di Giustizia Europea, del Consiglio di Stato, della Cassazione civile e penale dei vari TAR Regionali sulla definizione di bosco. Accennaimo un po’ di  normativa:  Art 3 lett a) e b)  Reg CE 2152/2003.  Art. 21 r.d. 16 maggio 1926 n. 1126. Regio Decreto 3267-1923 (legge Serpieri). Legge n. 431 del 1985 (legge Galasso). Articolo 146, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490. Ex artt. 423 e 425 n. 5 cod. penale. Legge quadro sugli incendi boschivi n. 353/2000 (art.423-bis c.p.). Articolo 181 del D.L.vo n. 42/2004. Art. 1 comma 37 L.N 308/2004. Leggi varie regionali sui boschi e foreste  ecc. con rispettive sentenze TAR.

Per il decreto legge del 2001 bosco, foresta e selva sono equiparati. Ogni regione  stabilisce  per il territorio di  competenza la definizione di bosco. La legge nazionale infatti rimanda alle regioni i valori minimi di larghezza, estensione e copertura necessari affinché un´area sia considerata bosco, le dimensioni delle radure e dei vuoti che interrompono la continuità del bosco e le fattispecie che per la loro particolare natura non sono da considerarsi bosco..

 Il  comma 6 dell’articolo 2 del dlgs  227/2001:  “Nelle more dell’emanazione delle norme regionali di cui al comma 2 e ove non diversamente gia’ definito dalle regioni stesse si considerano bosco i terreni coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, i castagneti, le sugherete e la macchia mediterranea, ed esclusi i giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i castagneti da frutto in attualita’ di coltura e gli impianti di frutticoltura e d’arboricoltura da legno di cui al comma 5. Le suddette formazioni vegetali e i terreni su cui essi sorgono devono avere estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al 20 per cento, con misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti. E’ fatta salva la definizione bosco a sughera di cui alla legge 18 luglio 1956, n. 759. Poi ci sono: “gli  assimilati” a bosco: i fondi gravati dall’obbligo di rimboschimento per le finalita’ di difesa idrogeologica del territorio, qualita’ dell’aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversita’, protezione del paesaggio e dell’ambiente in generale, nonche’ le radure e tutte le altre superfici d’estensione inferiore a 2000 metri quadri che interrompono la continuita’ del bosco. 

Già è complicato definire il bosco poi il legislatore ha inserito un “terreno coperto di una vegetazione forestale arborea  associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale. E che significa vegetazione forestale arborea? Al riguardo, è stato, infatti,  osservato (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 29.03.2013, n. 1851) che la suddetta “vegetazione forestale arborea” costituisce un requisito necessario ma non sufficiente (neppure in presenza del dato dimensionale) ad integrare un bosco, dovendo la medesima copertura altresì:

– costituire un sistema vivente complesso (non perciò caratterizzato da una monocoltura artificiale), di apparenza non artefatta (come ad es. se a filari);

– essere tendenzialmente permanente: perciò non solo non destinato all’espianto o alla produzione agricola, ma anche, in virtù del dato naturale, mediamente presumibile come capace di autorigenerarsi perché dotato di risorse tali da consentire il rinnovamento spontaneo.

Sappiamo solo che il bosco risulta diversamente disciplinato: come produttivo, di difesa idrogeologica,  di protezione del paesaggio, di qualità dell’aria, di conservazione della biodiversità.   Ci sono allora diverse competenze di chi deve far rispettare le leggi correlate all’imposizione di specifici regimi vincolistici:  “vincolo protettivo”, “vincolo idrogeologico”,  “vincolo paesaggistico”  “vincolo paesistico”, e di “tutela paesaggistica”.

E’ per albero monumentale? diciamo che è lo stesso, le dimensioni (circonferenza del fusto, larghezza della chioma, altezza, età ) non sono una condizione necessaria per definirlo come tale anzi definire un albero monumentale rimane dal punto di vista giuridico ancora più di difficile interpretazione.  Ecco il testo del decreto di definizione di albero monumentale.

 Art. 4. Definizione di albero monumentale
1. Ai sensi dell’art. 7, comma 1, della legge 14 gennaio 2013, n. 10, si intende per «albero monumentale»:
a) l’albero ad alto fusto isolato o facente parte di formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate ovvero l’albero secolare tipico, che possano essere considerati come rari esempi di maestosità e longevità, per età o dimensioni, o di particolare pregio naturalistico, per rarità botanica e peculiarità della specie, ovvero che rechino un preciso riferimento ad eventi o memorie rilevanti
dal punto di vista storico, culturale, documentario o delle tradizioni locali;
b) i filari e le alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale, ivi compresi  quelli inseriti nei centri urbani;
c) gli alberi ad alto fusto inseriti in particolari complessi architettonici di importanza storica e culturale, quali ad esempio ville, monasteri, chiese, orti botanici e  residenze storiche private.
2. Ai fini dell’individuazione degli alberi monumentali singoli o delle formazione vegetali monumentali di cui al comma 1, lettera b) , si considerano gli esemplari appartenenti sia a specie autoctone — specie naturalmente presenti in una determinata area geografica nella quale si sono originate o sono giunte senza l’intervento diretto, intenzionale o accidentale, dell’uomo — che alloctone — specie non appartenenti alla flora originaria di una determinata area geografica, ma che vi sono giunte per l’intervento, intenzionale o accidentale, dell’uomo.

La definizione dice tutto e niente infatti nel punto a) ci sono gli “o” e gli “ovvero” o isolato o facente parti di formazioni boschive. Per dire gli alberi o stanno da soli o stanno in bosco.  O stanno in formazioni boschive naturali o in quelle artificiali:  “ovunque ubicate”  ci sono 8 “o” e “ovvero” nel punto a) I nostri alberi possono stare da tutte le parti:.. anche sulla luna?

Poi c’è “l’albero secolare tipico” (definizione mai sentita) come i “prodotti tipici” o l’albero come raro esempio di maestosità e longevità per età o dimensione o di particolare pregio naturalistico (è chi è competenete a definirere con un “numero” il pregio naturalistico di un albero? Mentre l’età,  le dimensioni, le altezze sono indicate con dei numeri.

Il punto 2. definisce la specie autoctona e  alloctona (non bastava origine naturale o artificiale nella definizone di bosco?) per l’individuazione. Chi individua o segnala un albero allora la prima cosa che deve dire è se autoctono monumentale o alloctono monumentale singolo o in formazione vegetale.  Quanto  diciamo che l’età di una quercia o di un faggio è di 150 anni, di 300 anni, ecc.. Ci sapete dire a quale età senza o con l’intervento dell’uomo una quercia o un faggio è  autoctono o alloctono o di origine naturale o artificiale?

Ogni comune d’ Italia che deve fare il censimento degli alberi monumentali  deve avere una figura professionale  che sappia cosa si intende per: alto fusto, alberate di particolare pregio paesaggistico, alloctono, autoctono, naturale e artificiale, flora originaria, rarità botanica, pregio naturalistico.

Inoltre nel dlgs 227/2001 si evidenzia che i giardini pubblici e le aberature stradali non sono boschi,  mente i filari e le alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale, ivi compresi quelli inseriti nei centri urbani si intendono “alberi monumentali”.

Tutti gli alberi nei giardini pubblici e delle aberature stradali, che non sono boschi, e che non sono sottoposti a vincolo paesaggistico e che non sono quindi di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale, ivi compresi quelli inseriti nei centri urbani potranno essere tutti tagliati senza autorizzazione? In effetti non rientrano nella definizione di bosco e di albero monumentale.

Per approfondimenti

http://www.ambientediritto.it/Giurisprudenza/BOSCHI.htm

http://www.ambientediritto.it/home/categorie/boschi-e-macchia-mediterranea

Il decreto sul censimento degli alberi monumentali d’Italia del 2014 la solita “confusione” (prima parte)

Roverella nei pressi di Isernia
Roverella nei pressi di Isernia

Dopo 18 mesi dalla legge  14 gennaio 2013, n. 10, del 2013 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana Serie generale n. 268 del  18-11-2014 è stato pubblicato DECRETO del MIPAF MIBAC MIATM  del  23 ottobre 2014: ”  Istituzione dell’elenco degli alberi monumentali d’Italia e principi e criteri direttivi per il loro censimento. Cerchiamo di capire qualcosa in particolare quanti elenchi di alberi “monumentali ” occorre fare e chi è coinvolto nel censimento.

Il censimento degli alberi monumentali deve essere fatto dai Comuni, il periodico aggiornamento dalle Regioni e la gestione invece è affidata al Corpo Forestale. Poi considerato che, nelle more della legiferazione statale in materia di alberi monumentali, ai sensi dell’art. 117  della Costituzione è  esclusiva per ciò che riguarda la tutela, e concorrente, per quel che attiene alla valorizzazione già si crea (crediamo) un conflitto di competenze tra  Stato e Regioni e Province autonome. Alcune regioni e province autonome hanno già disciplinato con leggi e regolamenti, stabilendo principi per l’individuazione  degli alberi monumentali e criteri sia per l’effettuazione  dei censimenti nel territorio amministrativo di relativa competenza che per la raccolta delle informazioni in appositi elenchi, individuando altresì misure di valorizzazione degli esemplari arborei censiti. Inoltre molte regioni pur se obbligate non hanno ancora  recepito  la definizione di albero monumentale stabilita ai sensi dell’art. 7, comma 3 della legge 14 gennaio  2013, n. 10.

I criteri indicati dalle norme regionali per stabilire se un albero possa considerarsi monumentale  sono simili tra loro ma tuttavia eterogenei e che pertanto  si rende necessaria l’uniformazione degli stessi;  Inoltre  molte regioni, in osservanza alle singole normative regionali, hanno già realizzato un censimento  degli alberi monumentali del territorio di loro  competenza, hanno redatto e approvato i relativi elenchi  nonché in alcuni casi hanno dato avvio alle procedure  previste dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e dalle normative regionali in materia di urbanistica e paesaggio  ai fini della loro inclusione nell’elenco dei beni di rilevante interesse paesaggistico (ancora confusione in quanto ci sono da considerare gli elenchi di alberi monumentali che sono  beni anche di rilevante interesse paesaggistico in zone sottoposte a vincolo paesaggistico per esempio). 

Abeti nella Riserva di Collemeluccio
Abeti bianchi nella Riserva di Collemeluccio

Vediamo gli articoli:

Articolo 1

Il  decreto stabilisce, ai sensi dell’art. 7, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 10, i principi e  i criteri direttivi per il censimento degli alberi monumentali ad opera dei comuni nonché quelli per la redazione ed il periodico aggiornamento, da parte degli stessi, delle regioni  e del Corpo forestale dello Stato, di appositi elenchi rispettivamente a livello comunale, regionale e nazionale. (Abbaimo 3 elenchi di alberi monumentali a livello comunale poi a livello regionale e poi nazionale e noi aggiungiamo ognuno fa il suo elenco che vuole) . Poi il decreto dice al comma 2 dell’art 1. Fatti salvi i lavori di censimento già effettuati (ecco l’elenco delle regioni) e le  iniziative di tutela (altro elenco delle regioni) già poste in essere, l’obbiettivo del  presente decreto è quello di ricondurre ad una maggiore omogeneità l’approccio al riconoscimento e alla selezione degli esemplari monumentali, nonché l’archiviazione del dato informativo, ciò nel presupposto che le regioni  abbiano recepito a livello legislativo la definizione di «albero monumentale» fornita dall’art. 7, comma 1, della  legge 14 gennaio 2013, n. 10. (Tutte le regioni, ripetiamo, quindi devono recepire  la definizione di albero monumentale  stabilita ai sensi dell’art. 7, comma 3 della legge 14 gennaio  2013, n. 10)

Articolo  2.
Istituzione dell’elenco degli alberi monumentali d’Italia
1. Ai sensi dell’art. 7, comma 1, della legge 14 gennaio 2013, n. 10, è istituito l’elenco degli alberi monumentali  d’Italia. Alla sua gestione provvede centralmente il Corpo forestale dello Stato- Ispettorato generale, e in particolare il Servizio II – Divisione 6ª, avente competenze in materia
di monitoraggio ambientale.

2. L’elenco degli alberi monumentali d’Italia si compone degli elenchi regionali di cui all’art. 7, comma 3,  della legge 14 gennaio 2013, n. 10, predisposti oltre che  dalle regioni a statuto ordinario, anche da quelle a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e Bolzano,  tenuto conto di quanto stabilito dall’art. 8, comma 1, della legge 14 gennaio 2013, n. 10.

3. Gli elenchi regionali si compongono degli elenchi  predisposti da tutti i comuni del territorio nazionale sulla  base di un censimento effettuato a livello comunale. (Grande lavoro per i comuni)

4. Negli elenchi di cui al presente articolo è fatta espressa  menzione del vincolo paesaggistico sugli alberi monumentali  eventualmente apposto ai sensi dell’art. 136, comma 1, lettera a) , del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui  al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive
modificazioni e del vincolo eventualmente proposto ai sensi  degli articoli 138, 139, 140 e 141 del Codice medesimo. 5. Gli elenchi regionali istituiti ai sensi della normativa  regionale di tutela e valorizzazione degli alberi monumentali, restano salvi fino al termine indicato dal comma 1 del successivo articolo per la redazione degli  elenchi regionali (cioè fino al 31 luglio 2015)

Secondo noi c’è una serie di composizioni di elenchi nazionali regionali e comunali. Il problema è che tutti gli elenchi regionali restano salvi fino al 31/07/2015. E’ che cosa succede dopo il 31/07/2015 considerato che per fare un censimento del genere da parte dei comuni non ci vogliono 7 mesi (dal 19/11/2014 al 31/07/2015) ma forse un po’ più di 3-5 anni ? Poveri comuni in questo caso. Meno male che i grandi alberi possono aspettare un po’ più di tempo visto che vivono molto a lungo. Che sono 7-12 mesi per la vita di un albero “monumentale” in rapporto ai 150-200 anni?

Art. 3.
Censimento degli alberi monumentali
1. Entro il 31 luglio 2015, i comuni, sotto il coordinamento delle regioni, provvedono ad effettuare il censimento  degli alberi monumentali ricadenti nel territorio di loro competenza; entro il 31 dicembre dello stesso anno,  le regioni provvedono a redigere gli elenchi sulla base delle proposte provenienti dai comuni. Qualora presso le  regioni siano già istituiti degli elenchi regionali ai sensi della normativa regionale di tutela e valorizzazione degli alberi monumentali, tali elenchi sono revisionati, accertando,  attraverso apposite verifiche sugli esemplari già censiti, che sussista rispondenza ai criteri e metodi indicati nel presente decreto.  2. Il censimento sarà realizzato dai comuni stessi sia mediante ricognizione territoriale con rilevazione diretta  e schedatura del patrimonio vegetale sia a seguito di recepimento,  verifica specialistica e conseguente schedatura delle segnalazioni provenienti da cittadini, associazioni,  istituti scolastici, enti territoriali, strutture periferiche del Corpo forestale dello Stato – Direzioni regionali e Soprintendenze  competenti del Ministero dei beni e delle attività  culturali e del turismo.

Ma tutti i comuni d’Italia, in periodi come questi di riduzione di spesa, devono pure spendere soldi per fare sopralluoghi, ricognizioni con rilevazioni dirette, compilare le schede di segnalazione, fare il recepimento, fare la verifica specialistica, fare la schedatura delle segnalazioni che provengono da   cittadini, associazioni,  istituti scolastici, enti territoriali, strutture periferiche del Corpo forestale dello Stato  Direzioni regionali e Soprintendenze  competenti del Ministero dei beni e delle attività  culturali e del turismo. Nuovamente grande lavoro per i comuni di nuovo allora. A noi appare tutto un po’  più complicato del solito.

Per il momento quello che non sappiamo ancora: bastano per l’attuazione dell’art. 7 della legge 10/2013  e quindi per il censimento degli alberi monumentali d’Italia 2 milioni di euro per l’anno 2013 e di 1 milione di euro per l’anno 2014? e per il 2015, quando dovrebbe finire il censimento ci sono le risorse?  A chi saranno destinate?

Per approfondimenti sul  sito del Corpo Forestale dello Stato Il Decreto

http://www.corpoforestale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/6309

Protocollo di Kyoto, troppa anidride carbonica ancora, “povere” foreste. Il flop dell’Italia

Contabilità di Kyoto un po’ complicata, cosa succede? Riprendiamo un articolo de La Stampa del 16/04/2014 dal titolo: “Protocollo di Kyoto, flop dell’Italia. Mancati gli obiettivi sulla CO2”. Noi di Molisealberi siamo andati un po’ in dettaglio. L’Ispra, con i dati riportati nell’Inventario nazionale delle emissioni di gas serra del 2012, attesta il fallimento del nostro paese sugli obiettivi di Kyoto.

L’obiettivo di riduzione, nel quinquennio 2008-2012, era del 6,5% rispetto ai valori registrati nel 1990 e l’Italia si è fermata a una riduzione del 4,6%. Informazioni dettagliate si possono trovare seguendo il video della Conferenza del 16/04/2014 svoltasi a Roma dal titolo: L’inventario nazionale delle emissioni di gas serra ed il protocollo di Kyoto. In parole semplici, nel video qui sotto, che cosa è successo. La contabilizzazione del Protocollo di Kyoto prende in considerazioni diversi elementi: le emissioni stimate nell’Inventario Nazionale delle emissioni di gas serra, le quote assegnate alle industrie attraverso il meccanismo dell’ Emission Trading Scheme (ETS), gli eventuali crediti derivanti dai meccanismi flessibili ammessi dal protocollo di Kyoto (Clean Developlment Mechanism e Joint Implementation) e i crediti relativi alle attività forestali.

Marina Vitullo, responsabile della parte dell’inventario relativo alle foreste, con l’intervento “Emissioni e assorbimenti forestali e criticità rispetto agli obiettivi di Kyoto”, spiega che c’è ancora la possibilità che il numero finale possa subire delle piccole modifiche a causa di alcune peculiarità specifiche del settore forestale, che prevedono una specifica verifica da parte dell’UNFCCC.

È difficile però che il nostro deficit delle emissioni si discosti molto dalle 16,9 milioni di tonnellate di CO2 di cui risultiamo oggi deficitari e che dovremo acquistare sul mercato. Quindi l’Italia dovrà acquistare i crediti necessari per colmare tale gap sul mercato internazionale (il costo, calcolato sugli attuali costi della CO2, sarebbe superiore ai 20 milioni di euro). Qualcuno deve pagare. 

La contabilizzazione dei crediti di carbonioPer quanto riguarda la parte forestale, si rileva, infine, come le maggiori criticità siano relativi alle attività di afforestazione e riforestazione, come specifica il protocollo di Kyoto, per le quali va dimostrato il carattere antropico. Secondo Marina abbiamo degli strumenti normativi in Italia che tutelano le foreste ma non abbiamo però alcun strumento che leghi o protegga la cosiddetta riforestazione naturale che è una parte non irrilevante di tutta la quantita’ che viene riportata nell’ambito delle attività di afforestazione e riforestazione.

L’articolo può essere scaricato qui

Ecco il Video:

Fonte: ISPRA – Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale