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Chiauci – La grande quercia di Contrada Marangone

Dopo diversi tentativi andati a vuoto, l’abbiamo trovata. Lungo la strada che da Chiauci porta alla contrada Sant’Andrea di Pietrabbondante, appena dopo il cimitero, c’è un gruppo di casette (attenti al cane). Da qui si gira a destra per una asfaltata che scende e dopo una serie di curve si arriva al di sotto del ponte della strada Trignina in direzione di Civitanova del Sannio. Poco prima di arrivare sotto l’alto ponte sul fiume Trigno, c’è una brecciata che risale verso nord.

La Contrada si chiama Marangone ad est del Vallone Fonte la Pietra. Ci sono macchie di arbusti prevalentemente di ginestre, rovi, biancospino ecc. e boschetti sparsi di pino nero e altre conifere. Classici luoghi del Molise abbandonati all’agricoltura perchè marginali e in pendenza oltre che franosi. Del resto la zona in vicinanza si chiama “Lame”. Il bosco e i cespugli si riprendono lentamente un po’ tutto quello che era il territorio agricolo e coltivato. Solo più a valle un anziano cura ancora un piccolo vigneto, intorno solo incolti e boscaglie.

Si vedono orme di cinghiali, acqua che scorre in piccoli fossi dopo lo scioglimento della neve di inizio marzo 2015. Salendo per circa 200 metri, si intravede l’albero con una chioma di tutto rispetto. Si raggiunge passando attraverso una fitta vegetazione. Siamo a 805 mslm. Ha un tronco quasi circolare, branche regolari simili tra loro un po’ contorte ma ben in evidenza. Chioma di albero un po’ stregato, con rami contorti. Difficile, come al solito, fare una foto dell’intera pianta. L’albero non mostra segni particolari di malattie o tagli e danneggiamenti vari. Non avendo la rollina metrica (spesso succede che un cercatore di alberi non ha gli attrezzi del mestiere) ma conoscendo la lunghezza del bastoncino da trekking (vedi foto sotto) e facendo un po’ di calcoli la circonferenza del tronco quasi cilindrico è di 460 cm.

Sullo sfondo ad Ovest si vede il maestoso monte Totila e la catena delle Mainarde-Meta. Vale la pena andare in questi luoghi dove c’è un po’ di silenzio anche nel vicino Bosco del Pontone, tra i più belli in questa parte dell’Alto Molise. Siamo a pochi chilometri dalla riserva naturale biogenetica di Colle Meluccio. Inoltre i toponimi di questi luoghi sono: Querceto, Castagna, Lupone termini legati al bosco e agli alberi (Monte Lupone 1020 mslm, esiste anche un comune in provincia di Macerata).

I toponimi sono spesso importanti, ci permettono subito di capire in che luoghi poter andare a trovare alberi e dove l’uomo spesso è assente. La zona deve essere ricca d’acqua. Tra le fonti e le sorgenti, quella più vicino all’albero, ha un nome strano: Fonte dell’Asina Corta, che non siamo riusciti a trovare.

Chiauciquercia1
Chiauci, la grande quercia di Contrada Marangone

 

Chiauci la grande quercia di Contrada Marangone
Chiauci la grande quercia di Contrada Marangone

 

Chiauci la grande quercia di Contrada Marangone sullo sfondo Monte Totila
Chiauci la grande quercia di Contrada Marangone sullo sfondo Monte Totila
Chiauci la grande quercia di Contrada Marangone
Chiauci la grande quercia di Contrada Marangone

Il decreto del 23/10/2014 sul censimento degli alberi monumentali in Italia (quarta parte). Le schede e gli elenchi

Si riportano gli articoli del decreto inerenti le schede di  segnalazione e di identificazione

Art. 6.
Scheda di segnalazione e scheda di identificazione

1. Al fine di garantire all’elenco nazionale degli alberi monumentali una omogeneità di contenuti e una comparabilità tra i dati e le informazioni, per l’attività di censimento viene predisposta una scheda di identificazione dell’albero monumentale/formazioni vegetali monumentali, da utilizzarsi nel rilievo di campagna da parte sia delle amministrazioni che hanno provveduto precedentemente
al censimento dei loro alberi monumentali che di quelle che non hanno ancora dato avvio ad una attività censuaria.
2. Quanto alla metodologia di rilevazione dei parametri, fra i quali, il parametro dimensionale relativo alla circonferenza, si fa riferimento all’allegato tecnico specifico.

3. Per la segnalazione di alberi monumentali, i soggetti di cui all’art. 3 utilizzano l’apposita scheda di segnalazione, resa disponibile nel sito web del Corpo forestale dello Stato: www.corpoforestale.it, alla sezione monitoraggio ambientale alberi monumentali. La scheda, opportunamente compilata, deve essere consegnata al comune che ha competenza sul territorio in cui radica la pianta oggetto di segnalazione.

Art. 7.
Realizzazione degli elenchi
1. Effettuate le attività di censimento, i comuni trasmettono alla regione di appartenenza i risultati dello stesso, esposti sotto forma di elenco, affiinché la stessa si pronunci circa la attribuzione del carattere di monumentalità di ogni singolo elemento censito. L’elenco comunale sarà corredato delle schede di identificazione e del materiale documentale e fotografico, entrambi in formato digitale.
Le regioni, ricevuti gli elenchi comunali contenenti le proposte di attribuzione del carattere di monumentalità, entro novanta giorni, provvedono, tramite le strutture deputate, alla relativa istruttoria e deliberano sulle iscrizioni, elaborando, quindi, il proprio elenco regionale in formato elettronico. Una volta approntato, tale elenco è trasmesso unitamente a tutta la documentazione, al Servizio
II – Divisione 6ª dell’Ispettorato generale del Corpo forestale dello Stato.
2. Tale struttura, in modo tempestivo e previa verifica formale degli elenchi regionali acquisiti, in ordine al rispetto dei criteri stabiliti, provvede a redigere l’elenco degli alberi monumentali d’Italia, sempre in formato elettronico, nonché ad implementare un archivio informatico delle singole schede di identifi cazione, aperto alla consultazione e/o all’inserimento dei dati da parte degli enti territoriali interessati, con abilitazione di funzioni diversificate.
3. L’elenco, qualsiasi sia il livello territoriale, segue lo schema allegato al presente decreto e riporta le seguenti  informazioni: di tipo geografico: regione, provincia, comune, toponimo;
di tipo topografico: coordinate geografiche, altitudine, localizzazione o meno in area urbanizzata;
di tipo botanico e dendrometrico: classificazione binomia, nome volgare, circonferenza (cm) ad 1,30 m, altezza (m);
di tipo valutativo: criterio prevalente per la attribuzione di monumentalità.
4. L’elenco compilato dai comuni deve fornire, altresì, specifica evidenza degli elementi arborei per i quali risulta già apposto il vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 136, comma 1, lettera a) , del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifi cazioni e deve indicare, altresì, gli elementi arborei per i quali si intende proporre l’avvio del procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell’art. 136, comma 1, lettera a) , e secondo l’ iter previsto dagli articoli 138, 139 e 140 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni.
5. L’elenco degli alberi monumentali d’Italia deve essere aggiornato con cadenza almeno annuale: le regioni comunicano al Corpo forestale dello Stato, gestore dello stesso, ogni eventuale variazione, non appena la stessa si verifichi.
6. Nel caso in cui l’elenco contenga elementi arborei per i quali risulti già formalizzato o proposto il provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell’art. 136, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni e integrazioni, le regioni inviano la relativa comunicazione e documentazione anche al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, per permettere l’aggiornamento della banca dati del SITAP (Sistema Informativo Territoriale Ambientale e Paesaggistico), ai sensi del decreto ministeriale 26 maggio 2011 recante «Approvazione dello schema generale di convenzione con le regioni ai sensi dell’art. 156, comma 2, del Codice dei beni culturali e del paesaggio», pubblicato in Gazzetta Uffi ciale n. 285
del 6 dicembre 2012.8

Allegato n. 1
SCHEMA DI ELENCO
Regione Provincia Comune Località Coordinate geografiche
Altitudine (m s.l.m.) Area urbanizzata si/no
Specie Nome volgare
Circonferenza(cm) Altezza (m) Criterio monumentalità
Proposta dichiarazione notevole pubblico (vigente/proposta)

Le schede di identificazione e di segnalazione possono essere scaricate qui dal sito del Corpo Forestale dello Stato:

Il Decreto del 23/10/2014 sul censimento degli alberi monumentali d’Italia (quinta parte)

Si riportano gli ultimi articoli del decreto in merito alla pubblicazione, anche se secondo noi i tempi per un censimento del genere sono molto brevi e quindi rimarrà tutto sospeso. Per fare un censimento del genere occorrono almeno 3-5 anni, meno male che i grandi alberi vivono a lungo e sono fermi lì ad aspettare il censimento e la pubblicazione degli elenchi .

Art. 8.
Pubblicazione degli elenchi
1. Ogni comune rende noti gli alberi inseriti nell’elenco nazionale ricadenti nel territorio amministrativo di propria competenza mediante affissione all’albo pretorio, in modo tale da permettere al titolare di diritto soggettivo o al portatore di interesse legittimo di ricorrere, nei modi
e termini previsti dalla specifi ca normativa, avverso l’inserimento in elenco di uno specifico elemento arboreo.
2. Onde consentire le misure di tutela e di valorizzazione dei beni censiti da parte della collettività e delle amministrazioni pubbliche, l’elenco degli alberi monumentali d’Italia viene anche pubblicato, e costantemente aggiornato, sul sito internet del Corpo forestale dello Stato: www.corpoforestale.it nella sezione relativa al monitoraggio ambientale.
Art. 9.
Tutela e salvaguardia
1. Ai sensi dell’art. 7, comma 4, della legge 14 gennaio 2013, n. 10, l’abbattimento e le modifi che della chioma e dell’apparato radicale sono realizzabili, dietro specifica autorizzazione comunale, solo per casi motivati e improcrastinabili per i quali è accertata l’impossibilità di adottare soluzioni alternative, previo parere vincolante del Corpo forestale dello Stato, che si può avvalere della
consulenza dei Servizi fitosanitari regionali. I comuni provvedono a comunicare alla regione gli atti autorizzativi emanati per l’abbattimento o modifica degli esemplari. Nell’eventualità in cui si rilevi unpericolo imminente per la pubblica incolumità e la sicurezza urbana, l’Amministrazione comunale provvede tempestivamente agli interventi necessari aprevenire e ad eliminare il pericolo, dandone
immediata comunicazione al Corpo forestale dello Stato, e predispone,ad intervento concluso, una relazione tecnica descrittiva della situazione e delle motivazioni che hanno determinato l’intervento.
2. Per gli elementi arborei che risultano sottoposti a provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell’art. 136, comma 1, lettera a) , del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modifi cazioni e integrazioni, o per i quali risulti già pubblicata la proposta di dichiarazione ai sensi dell’art. 139, comma 2 del medesimo decreto, deve essere richiesta, altresì,
l’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 della suddetta normativa.
3. Al fi ne di garantire tutela agli alberi o alle formazioni vegetali censite e in attesa di iscrizione all’elenco nazionale degli alberi monumentali, laddove alle stesse non sia stata conferita alcuna forma di conservazione da parte delle normative regionali o non si sia provveduto
alla dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modifi cazioni e integrazioni, a partire dalla proposta di attribuzione di monumentalità da parte del comune con proprio atto amministrativo notifi ato al proprietario, si
applicano comunque le sanzioni previste dall’art. 7, comma 4, della legge 14 gennaio 2013, n. 10.
Art. 10.
Segnaletica
1. Il Corpo forestale dello Stato fornisce le informazioni su ciascun bene monumentale iscritto in elenco anche per il tramite di una cartellonistica fissa, assicurando che la stessa abbia i requisiti standard previsti nell’allegato tecnico e che segua il formato predisposto dal gestore dell’elenco degli alberi monumentali d’Italia.
Art. 11.
Competenze del Corpo forestale dello Stato e attività di collaborazione con gli enti territoriali
1. A supporto della attività di censimento, i comuni possono richiedere specifi ca collaborazione ai comandi provinciali del Corpo forestale dello Stato, con particolare riferimento alla verifica specialistica delle segnalazioni provenienti da cittadini, associazioni, istituti scolastici, enti territoriali.
2. I comandi provinciali provvedono ad effettuare controlli annuali su tutti gli esemplari censiti al fine di verificarne le condizioni vegetative e comunicano ogni eventuale modifica riscontrata alla regione e all’Ispettorato generale del Corpo forestale dello Stato e, qualora gli esemplari censiti siano sottoposti ai vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 136, comma 1, lettera a) , del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifi cazioni e integrazione, altresì, alla Soprintendenza territorialmente competente del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
In caso di esercizio del potere sostitutivo di cui all’art. 7, comma 3, della legge 14 gennaio 2013, n. 10, il Corpo forestale dello Stato, tramite i comandi provinciali e relative strutture dipendenti, provvede ad effettuare il censimento previsto per conto degli enti territoriali inadempienti.
3. Al personale delle strutture del Corpo forestale dello Stato coinvolte nella particolare attività sono assicurati opportuni corsi di formazione e di addestramento, da effettuarsi a livello sia centrale che decentrato nonché l’uso di strumentazione necessaria all’attività valutativa nell’ambito della formulazione dei pareri richiesti anche ai sensi dell’art. 7, comma 4, della legge 14 gennaio 2013,
n. 10.
4. Rappresentanti dei comandi regionali del Corpo forestale dello Stato partecipano, ai sensi dell’art. 137 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni e integrazioni, alle commissioni regionali deputate alla formulazione di proposte per la dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili e aree di cui all’art. 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42, nei casi in cui queste riguardino fi lari, alberate ed alberi monumentali.
Art. 12.
Norme fi nanziarie
1. Per l’attuazione di quanto previsto nel presente decreto sono impiegate le risorse di cui all’art. 7, comma 5, della legge 14 gennaio 2013, n. 10.

2. A tal fi ne le predette risorse sono assegnate ai pertinenti capitoli del Programma «Tutela e conservazione della fauna e della fl ora e salvaguardia della Biodiversità» dello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

3. Le risorse fi nanziarie rese disponibili sono ripartite
tra il Corpo forestale dello Stato e le regioni sulla base, da una parte, dei fabbisogni connessi all’attività di coordinamento, gestione degli elenchi, controllo e vigilanza, rilascio pareri del Corpo forestale dello Stato e, dall’altra, di quelli legati al sostegno del lavoro di censimento da parte dei comuni e alla redazione degli elenchi regionali; la ripartizione dei fondi destinati alle regioni avverrà sulla base di criteri stabiliti dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali fondati sul confronto dei più significativi parametri territoriali.
Art. 13.
Clausola di salvaguardia
1. Nei territori delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, le funzioni attribuite dal presente decreto al Corpo forestale dello Stato, ad esclusione di quanto stabilito dall’art. 2, comma 1, sono esercitate dai Corpi forestali regionali o provinciali.
2. Ai sensi dell’art. 8, comma 1, della legge 14 gennaio 2013, n. 10, le disposizioni della legge sono attuale nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano secondo le proprie organizzazioni tecnico-amministrative.
Roma, 23 ottobre 2014
Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
MARTINA
Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo
FRANCESCHINI
Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare

Il faggione della catenella delle Mainarde

faggionedellacatenlladellemainardeSiamo tra il Molise e il Lazio, nel comune di Cardito. Segnalato dall’amico Michele Carnevale un maestoso faggio che potete vedere qui sotto e che ci ha fatto restare “a bocca aperta” per la sua maestosità. Non solo noi di molisealberi, ma anche amici e cercatori di alberi, hanno affermato che è davvero bello e che occorre dargli un nome. Quel tronco un po’ tozzo, quelle sue branche e rami curvilinei che svettano davanti un boschetto, ne fanno un esemplare tra i più belli nella zona dei monti delle Mainarde e della Meta. Fermiamoci un po’ ad osservare questa pianta.

Il faggione della catenella delle Mainarde
Foto di Michele Carnevale

Il Censimento degli alberi monumentali d’Italia da parte dei Comuni. Le schede di segnalazione e di identificazione.

r fajone
r fajone a Vastogirardi

Nel ex sito del Corpo Forestale dello Stato oggi sul sito del Ministero delle Politiche agricole alimentari e Forestali e del Turismo sono presenti gli allegati tecnici del Decreto del 23 ottobre 2014 “Istituzione dell’elenco degli alberi monumentali d’Italia e principi e criteri direttivi per il loro censimento”. Il censimento dovrà essere realizzato dai Comuni entro il 31/07/2015 (poi è stato prorogato ultimo elenco aggiornato al 2018),  sia mediante ricognizione territoriale con rilevazione diretta e schedatura del patrimonio vegetale sia a seguito di recepimento, verifica specialistica e conseguente schedatura delle segnalazioni provenienti da cittadini, associazioni, istituti scolastici, enti territoriali, strutture periferiche dei dello Stato, Direzioni regionali e Soprintendenze competenti del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

la grande quercia di Carovilli
la grande quercia di Carovilli

Per la segnalazione di alberi monumentali si dovrà utilizzare l’apposita scheda di segnalazione opportunamente compilata che deve essere consegnata al Comune che ha competenza sul territorio in cui si trova la pianta oggetto di segnalazione. Considerato che le informazioni riportate nella scheda dovranno permettere a chi svolgera’ la verifica specialistica di operare una prima selezione degli esemplari da sottoporre a rilievo di campagna, e’ necessario che la compilazione sia più completa e corretta, con possibilità di allegare sempre una foto dell’albero o della formazione vegetale.

 La scheda di identificazione è utilizzata invece per la verifica specialistica di campagna e per l’esame statistico dei dati raccolti.  La scheda permette di rendere omogenei e confrontabili i dati raccolti nei vari contesti territoriali. Dalle Istruzioni per la compilazione delle schede è anche scritto: A complemento della scheda di rilevamento, e’ necessario allegare, altresi’, della documentazione fotografica. Le immagini dovranno essere di buona qualita’ e tali da permettere una chiara visione del rilievo e della sua potenziale monumentalita’. Si sottolinea la necessita’ di fornire innanzi tutto un inquadramento della pianta o delle piante nel paesaggio circostante, possibilmente ponendovi alla base un riferimento dimensionale noto (una macchina, una persona). Alla foto d’inquadramento seguono poi una o piu’ immagini di dettaglio relative a qualche particolare che si ritiene importante. Se si e’ in possesso di materiale illustrativo di qualsiasi genere che documenti l’importanza del rilievo, e’ opportuno allegarne copia alla scheda di rilevamento.

Acero di Valle Ura a Pizzone
Tra i più grandi Aceri montani d’Italia l’Acero di Valle Ura a Pizzone foto dal gruppo facebook molisealberi

Tutti coloro che dovranno complare le schede di identificazione  il censimento degli alberi monumentali dovranno essere in grado di sapere le coordinate GPS in WGS 84, la denominazione del foglio IGM, il nome scientifico secondo la classificazione binomia dell’albero, la completa indicazione di sottospecie, varieta’ o cultivar. Nei comuni si dovranno avere a disposizione la strumentazione per misurare l’altezza di un albero. Occorre poi sapere: cos’è la dendrometria, una ceppaia, l’albero policormico, cosa si intende per chioma espansa, pendula, ecc. vigore vegetativo, defoliazione, decolorazione, microfillia, agenti biotici e abiotici. Per la compilazione della scheda bisogna conoscere il nome dei funghi, virus, batteri che danneggiano gli alberi, la loro collocazione anatomica e descrivendone i sintomi (presenza di ferite, cavita’, carpofori, rami epicormici, carie, sintomi di instabilita’ ecc. Si dovranno fornire informazioni circa la meccanica di un albero, l’instabilità, la tassonomia, l’estensione, le condizioni vegetative, gli interventi passati e da attuarsi. Poi occorre conoscere lo stato della tutela e proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico, i vincoli idrogeologico, ex articoli 10, comma 4, lettera f), 136 e 142 del decreto legislativo n. 42/2004. Il tutto doveva essere completate in 6 mesi ? Ci pare abbastanza complicato che molti comuni possano far questo. In effetti è successo così L’elenco come si i legge nel sito del MIPAF e aggiornato al 2018 Con gli alberi monumentali gli aggiornamenti non finiscono mai 

Tutte le informazioni relative alle schede di segnalazione da compilare e da trasmettere ai Comuni dove l’albero si trova  le istruzioni per la loro compilazione sono disponibili qui sotto e nel sito del Ministero delle Politiche agricole e forestali e del Turismo Sezione alberi monumentali

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Le Istruzioni per la compilazione della scheda di segnalazione è scaricabile qui:

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La scheda di segnalazione è  sono in formato excel tali da poter essere compilata in forma elettronica dovranno esser consegnate ai Comuni.

Il decreto del 23/10/2014 sul censimento degli alberi monumentali in Italia (terza parte)

All’art. 5 sono stabiliti i criteri di monumentalità. Anche in questo caso ci sono delle difficoltà per definire la monumentalità di un albero o un filare di alberi. Qualcuno dovrà stabilire i valori di soglia minimi di circonferenza, ma diventa complicato. Per esempio qui in Molise una roverella o un cerro di circonferenza del tronco sopra i 3,00 metri si trova abbastanza facilmente, un po’ di meno se arriviamo a 3,50, sopra i 4 metri cominciano ad essere specie più difficili da trovare. In altri luoghi e in altre regioni un cerro di 3,00 metri diventa “quasi” monumentale oppure una roverella lo diventa solo sopra i 4,50 mt. I cerri e le roverelle in Molise potrebbero essere “monumentali” già a partire da 3,50 metri? in Lombardia invece bastano solo 2,00 metri di circonferenza del tronco. Se usiamo gli stessi parametri della Lombardia qui in Molise avremo 100.000 … alberi di roverella da definire monumentali. Come si fa ad unificare a livello nazionale il parametro circonferenza del fusto per una roverella, un faggio o un pioppo? Alla misura della circonferenza non conviene dare quindi sempre molto peso, così anche alla definizione di “criteri di monumentalità” scritta nel decreto. Ci sono anche altri valori di monumentalità, come il “buon senso” le “stranezze degli alberi” un po’ la soggettività e il contesto in cui vive un albero. Come dice il Capodarca: “quant’è che un albero possa essere definito monumentale? meglio lasciar perdere, nel rispondere alla domanda.

L’art.5 del decreto sui criteri di monumentalità mette in difficoltà interpretativa un po’ tutti. Esso dice tutto e niente sulla monumentalità e poi occorre trovare sempre una “scappatoia”. Chi poi deve scrivere gli appositi atti sui valori di soglia minima di circonferenza?
Art . 5.
Criteri di monumentalità
1. I criteri di attribuzione del carattere di monumentalità,
sono i seguenti:
a) pregio naturalistico legato all’età e alle dimensioni: aspetto strettamente legato alle peculiarità genetiche di ogni specie ma anche alle condizioni ecologiche in cui si trovano a vivere i singoli esemplari di una specie. Il criterio dimensionale, che riguarda la circonferenza del tronco, l’altezza dendrometrica, l’ampiezza e proiezione della chioma, costituisce elemento di filtro nella selezione
iniziale ma non è imprescindibile qualora gli altri criteri siano di maggiore significatività. A tale proposito, i valori soglia minimi della circonferenza sono individuati mediante appositi atti. Importante nella valutazione è l’aspetto relativo alla aspettativa di vita dell’esemplare, che dovrà essere affrontato evitando di inserire nel rilevamento situazioni compromesse in misura irreversibile
sia sotto il profilo fitosanitario che statico, questo valutato mediante l’utilizzo delle metodologie in uso;
b) pregio naturalistico legato a forma e portamento: la forma e il portamento delle piante è alla base del loro successo biologico e anche dell’importanza che ad essi è stata sempre attribuita dall’uomo nel corso della storia. Tali criteri hanno ragione di essere presi in considerazione, in particolare, nel caso di esemplari cresciuti in condizioni ambientali ottimali (es. condizioni di optimum ecologico, assenza di potature errate, forma libera perfetta per la specie) o particolari (es. presenza di vento
dominante) o per azioni dell’uomo (es. potature) che possano aver indotto forma o portamento singolari ad essere meritevoli di riconoscimento;
c) valore ecologico: è relativo alle presenze faunistiche che su di esso si insediano, con riferimento anche alla rarità delle specie coinvolte, al pericolo di estinzione ed al particolare habitat che ne garantisce l’esistenza. L’albero può rappresentare un vero e proprio habitat per diverse categorie animali in particolare: entomofauna, avifauna, micro-mammiferi. Tale prerogativa si riscontra soprattutto in ambienti a spiccata naturalità, dove la salvaguardia di queste piante rappresenta elemento importante per la conservazione di specie animali rare o di interesse comunitario;
d) pregio naturalistico legato alla rarità botanica: si riferisce alla rarità assoluta o relativa, in termini di specie ed entità intraspecifi che. a tale riguardo si considerano anche le specie estranee all’area geografica di riferimento, quindi esotiche, e alle specie che, seppur coerenti in termini di areale di distribuzione, sono poco rappresentate numericamente;
e) pregio naturalistico legato all’architettura vegetale: riguarda particolari esemplari o gruppi organizzati in architetture vegetali basate su di un progetto architettonico unitario e riconoscibile, in sintonia o meno con altri manufatti architettonici. Le architetture vegetali sono caratterizzate da una notevole complessità derivante dai rapporti esistenti con gli elementi architettonici a cui si associano e con il contesto più generale in cui sono inserite. Si tratta spesso di ville e parchi storici di notevole
interesse storico, architettonico e turistico, ma anche di architetture vegetali minori di interesse rurale. Il criterio di cui alla presente lettera è verificato e valutato d’intesa con la Soprintendenza territorialmente competente del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
f) pregio paesaggistico: considera l’albero come possibile elemento distintivo, punto di riferimento, motivo di toponomastica ed elemento di continuità storica di un luogo. Trattasi di un criterio di sintesi dei precedenti, essendo il paesaggio, per sua definizione, costituito da diverse componenti: quella naturale, quella antropologicoculturale e quella percettiva. Il criterio di cui alla presente lettera è verificato e valutato d’intesa con la Soprintendenza territorialmente competente del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
g) pregio storico-culturale-religioso: è legato alla componente antropologico-culturale, intesa come senso di appartenenza e riconoscibilità dei luoghi da parte della comunità locale, come valore testimoniale di una cultura, della memoria collettiva, delle tradizioni, degli usi e costumi.
Riguarda esemplari legati a particolari eventi della storia locale, tradizioni, leggende, riferimenti religiosi, ecc. Tale valenza è generalmente nota a livello locale e si tramanda per tradizione orale o è riscontrabile in iconografi e, documenti scritti o audiovisivi. Il criterio di cui alla presente lettera è verifi cato e valutato d’intesa con la Soprintendenza territorialmente competente del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
2. Nella applicazione dei suddetti criteri, da utilizzare, anche in modo alternativo, sarà assicurato un approccio attento al contesto ambientale, storico e paesaggistico in cui l’albero insiste.

Sono 7 punti sui criteri (tra valori e pregi). A chi dare maggiore significatività? Nell’applicazione dei criteri si può utilizzare, anche il modo alternativo, cioè forse si intende alternare il criterio di applicazione del pregio storico culturale con il pregio naturalistico o con altro criterio con l’approccio attento al contesto in cui vive l’albero. Non si è scritto nel decreto che almeno uno o due o tre dei 7 criteri definisce la monumentalità. Poi è interessante stimare anche l’aspettativa di vita di un albero monumentale, e come si fà se spesso non sappiamo l’età attuale? Se gli alberi dal punto di vista sanitario e statico non possono essere considerati monumentali, questi alberi “malati” “instabili” sono forse gli unici che rispettano il criterio c) in quanto la salvaguardia di queste piante rappresenta elemento importante per la conservazione di specie animali rare o di interesse comunitario. Il valore ecologico inteso come microhabitat di una albero per altre specie di entomofauna, avifauna, micro-mammiferi non sarà mai rispettato?

Valutare il criterio del pregio naturalistico e paesaggistico e) ed f), ha un iter diverso. Infatti si legge di intesa con le Soprintendenze (forse i comuni si devono intenedere) si devono valutare e verificare il pregio naturalistico e paesaggistico. Se poi non si è d’accordo nel definire il pregio di un albero chi interviene? Il Tribunale amministrativo regionale?

In ultimo il pregio storico-culturale-religioso è forse l’unico che permette di intervistare o parlare con coloro che hanno dei ricordi legati alla memoria collettiva, alle tradizioni e storie degli alberi.

Il decreto sul censimento degli alberi monumentali d’Italia del 2014 la solita “confusione” (prima parte)

Roverella nei pressi di Isernia
Roverella nei pressi di Isernia

Dopo 18 mesi dalla legge  14 gennaio 2013, n. 10, del 2013 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana Serie generale n. 268 del  18-11-2014 è stato pubblicato DECRETO del MIPAF MIBAC MIATM  del  23 ottobre 2014: ”  Istituzione dell’elenco degli alberi monumentali d’Italia e principi e criteri direttivi per il loro censimento. Cerchiamo di capire qualcosa in particolare quanti elenchi di alberi “monumentali ” occorre fare e chi è coinvolto nel censimento.

Il censimento degli alberi monumentali deve essere fatto dai Comuni, il periodico aggiornamento dalle Regioni e la gestione invece è affidata al Corpo Forestale. Poi considerato che, nelle more della legiferazione statale in materia di alberi monumentali, ai sensi dell’art. 117  della Costituzione è  esclusiva per ciò che riguarda la tutela, e concorrente, per quel che attiene alla valorizzazione già si crea (crediamo) un conflitto di competenze tra  Stato e Regioni e Province autonome. Alcune regioni e province autonome hanno già disciplinato con leggi e regolamenti, stabilendo principi per l’individuazione  degli alberi monumentali e criteri sia per l’effettuazione  dei censimenti nel territorio amministrativo di relativa competenza che per la raccolta delle informazioni in appositi elenchi, individuando altresì misure di valorizzazione degli esemplari arborei censiti. Inoltre molte regioni pur se obbligate non hanno ancora  recepito  la definizione di albero monumentale stabilita ai sensi dell’art. 7, comma 3 della legge 14 gennaio  2013, n. 10.

I criteri indicati dalle norme regionali per stabilire se un albero possa considerarsi monumentale  sono simili tra loro ma tuttavia eterogenei e che pertanto  si rende necessaria l’uniformazione degli stessi;  Inoltre  molte regioni, in osservanza alle singole normative regionali, hanno già realizzato un censimento  degli alberi monumentali del territorio di loro  competenza, hanno redatto e approvato i relativi elenchi  nonché in alcuni casi hanno dato avvio alle procedure  previste dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e dalle normative regionali in materia di urbanistica e paesaggio  ai fini della loro inclusione nell’elenco dei beni di rilevante interesse paesaggistico (ancora confusione in quanto ci sono da considerare gli elenchi di alberi monumentali che sono  beni anche di rilevante interesse paesaggistico in zone sottoposte a vincolo paesaggistico per esempio). 

Abeti nella Riserva di Collemeluccio
Abeti bianchi nella Riserva di Collemeluccio

Vediamo gli articoli:

Articolo 1

Il  decreto stabilisce, ai sensi dell’art. 7, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 10, i principi e  i criteri direttivi per il censimento degli alberi monumentali ad opera dei comuni nonché quelli per la redazione ed il periodico aggiornamento, da parte degli stessi, delle regioni  e del Corpo forestale dello Stato, di appositi elenchi rispettivamente a livello comunale, regionale e nazionale. (Abbaimo 3 elenchi di alberi monumentali a livello comunale poi a livello regionale e poi nazionale e noi aggiungiamo ognuno fa il suo elenco che vuole) . Poi il decreto dice al comma 2 dell’art 1. Fatti salvi i lavori di censimento già effettuati (ecco l’elenco delle regioni) e le  iniziative di tutela (altro elenco delle regioni) già poste in essere, l’obbiettivo del  presente decreto è quello di ricondurre ad una maggiore omogeneità l’approccio al riconoscimento e alla selezione degli esemplari monumentali, nonché l’archiviazione del dato informativo, ciò nel presupposto che le regioni  abbiano recepito a livello legislativo la definizione di «albero monumentale» fornita dall’art. 7, comma 1, della  legge 14 gennaio 2013, n. 10. (Tutte le regioni, ripetiamo, quindi devono recepire  la definizione di albero monumentale  stabilita ai sensi dell’art. 7, comma 3 della legge 14 gennaio  2013, n. 10)

Articolo  2.
Istituzione dell’elenco degli alberi monumentali d’Italia
1. Ai sensi dell’art. 7, comma 1, della legge 14 gennaio 2013, n. 10, è istituito l’elenco degli alberi monumentali  d’Italia. Alla sua gestione provvede centralmente il Corpo forestale dello Stato- Ispettorato generale, e in particolare il Servizio II – Divisione 6ª, avente competenze in materia
di monitoraggio ambientale.

2. L’elenco degli alberi monumentali d’Italia si compone degli elenchi regionali di cui all’art. 7, comma 3,  della legge 14 gennaio 2013, n. 10, predisposti oltre che  dalle regioni a statuto ordinario, anche da quelle a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e Bolzano,  tenuto conto di quanto stabilito dall’art. 8, comma 1, della legge 14 gennaio 2013, n. 10.

3. Gli elenchi regionali si compongono degli elenchi  predisposti da tutti i comuni del territorio nazionale sulla  base di un censimento effettuato a livello comunale. (Grande lavoro per i comuni)

4. Negli elenchi di cui al presente articolo è fatta espressa  menzione del vincolo paesaggistico sugli alberi monumentali  eventualmente apposto ai sensi dell’art. 136, comma 1, lettera a) , del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui  al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive
modificazioni e del vincolo eventualmente proposto ai sensi  degli articoli 138, 139, 140 e 141 del Codice medesimo. 5. Gli elenchi regionali istituiti ai sensi della normativa  regionale di tutela e valorizzazione degli alberi monumentali, restano salvi fino al termine indicato dal comma 1 del successivo articolo per la redazione degli  elenchi regionali (cioè fino al 31 luglio 2015)

Secondo noi c’è una serie di composizioni di elenchi nazionali regionali e comunali. Il problema è che tutti gli elenchi regionali restano salvi fino al 31/07/2015. E’ che cosa succede dopo il 31/07/2015 considerato che per fare un censimento del genere da parte dei comuni non ci vogliono 7 mesi (dal 19/11/2014 al 31/07/2015) ma forse un po’ più di 3-5 anni ? Poveri comuni in questo caso. Meno male che i grandi alberi possono aspettare un po’ più di tempo visto che vivono molto a lungo. Che sono 7-12 mesi per la vita di un albero “monumentale” in rapporto ai 150-200 anni?

Art. 3.
Censimento degli alberi monumentali
1. Entro il 31 luglio 2015, i comuni, sotto il coordinamento delle regioni, provvedono ad effettuare il censimento  degli alberi monumentali ricadenti nel territorio di loro competenza; entro il 31 dicembre dello stesso anno,  le regioni provvedono a redigere gli elenchi sulla base delle proposte provenienti dai comuni. Qualora presso le  regioni siano già istituiti degli elenchi regionali ai sensi della normativa regionale di tutela e valorizzazione degli alberi monumentali, tali elenchi sono revisionati, accertando,  attraverso apposite verifiche sugli esemplari già censiti, che sussista rispondenza ai criteri e metodi indicati nel presente decreto.  2. Il censimento sarà realizzato dai comuni stessi sia mediante ricognizione territoriale con rilevazione diretta  e schedatura del patrimonio vegetale sia a seguito di recepimento,  verifica specialistica e conseguente schedatura delle segnalazioni provenienti da cittadini, associazioni,  istituti scolastici, enti territoriali, strutture periferiche del Corpo forestale dello Stato – Direzioni regionali e Soprintendenze  competenti del Ministero dei beni e delle attività  culturali e del turismo.

Ma tutti i comuni d’Italia, in periodi come questi di riduzione di spesa, devono pure spendere soldi per fare sopralluoghi, ricognizioni con rilevazioni dirette, compilare le schede di segnalazione, fare il recepimento, fare la verifica specialistica, fare la schedatura delle segnalazioni che provengono da   cittadini, associazioni,  istituti scolastici, enti territoriali, strutture periferiche del Corpo forestale dello Stato  Direzioni regionali e Soprintendenze  competenti del Ministero dei beni e delle attività  culturali e del turismo. Nuovamente grande lavoro per i comuni di nuovo allora. A noi appare tutto un po’  più complicato del solito.

Per il momento quello che non sappiamo ancora: bastano per l’attuazione dell’art. 7 della legge 10/2013  e quindi per il censimento degli alberi monumentali d’Italia 2 milioni di euro per l’anno 2013 e di 1 milione di euro per l’anno 2014? e per il 2015, quando dovrebbe finire il censimento ci sono le risorse?  A chi saranno destinate?

Per approfondimenti sul  sito del Corpo Forestale dello Stato Il Decreto

http://www.corpoforestale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/6309

Vastogirardi il secondo “faggione” a Santa Maria

Specie: Fagus Sylvatica
Nome Comune: Faggio
Circonferenza (mt): 3,80

Non è r’ fajone, il faggio più grande del Molise (il primo dei primi a Vastogirardi) che un po’ tutti conoscono, ma un secondo “faggione” di tutto rispetto che si trova in località Santa Maria in un bosco un po’ “tenebroso” sempre nel Comune di Vastogirardi. Ci si arriva scendendo da masseria Marinelli lungo la strada Vastogirardi-Staffoli. Si entra prima in un boschetto superando un fosso, poi si risale leggermente fino ad incontrare ed attraversare la linea del metanodotto.

Proseguendo si incontra anche una “casella” (ricovero in pietra) ben conservata. Da qui già si può notare, rivolgendo lo sguardo a sud, un albero più alto del solito nel bosco. E’ il nostro faggio che fa da padrone e sembra dire agli altri alberi “qui sono io il più alto”. L’albero ha un unico tronco con un età presumibile di 200-250 anni. La quota è a 1100 mslm. E’ un po’ malaticcio, qualche fungo sta attaccando il suo tronco policormico. Ha anche alcune branche e rami rotti. Ci potrebbero essere altri giganti in zona, in questo bosco un po’ “stregato”.

Comunque, pur se la circonferenza non è da record, l’altezza e il suo aspetto colpiscono subito il visitatore. Per la sua forma, un po’ particolare e bizzarra dovuta forse alla sua età, sembra un “uomo” a braccia aperte. Un ringraziamento ad Anna e Nicola per la scoperta.


Visualizza Grandi Alberi in Molise in una mappa di dimensioni maggiori

Monumento verde in pericolo: la Quercia di Santa Lucia nel Cuore sperduto del Molise

Non potevamo perdere sul quotidiano “la Stampa” del 10 Ottobre 2014, l’articolo di Tiziano Fratus che parla del piccolo e isolato Molise e della quercia di Santa Lucia della Frazione di Castelnuovo a Volturno nel Comune di Rocchetta. Il titolo ci è piaciuto molto: è uno dei tanti monumenti verdi in pericolo. Ecco qui l’articolo sul giornale la Stampa Rocchetta a Volturno la Quercia di Santa Lucia.