Il castagno di località le Cupe e per Sant’Egidio a Boiano

Specie: Castanea Sativa
Nome Comune: Castagno
Circonferenza (mt): 6,00
Altezza (mt): 15
Età (anni): 600-800 forse millenario
Quota Slm (mt): 950

Nell’ambito del censimento degli Alberi monumentali del Molise nella provincia di Campobasso,  il vecchio Castagno in località le Cupe si conosce da tempo. Dei castagni e del Matese c’è un bel binomio legato alla storia e alla natura di questi luoghi. Il nostro pluricentenario Castagno si trova facilmente lungo il vecchio sentiero che da Civita di Boiano sale verso la chiesa di Sant’Egidio che i boianesi, e non solo, conoscono molto bene. Su wikipedia si legge che questo castagno è tra i più antichi d’Italia, la cui presenza ha permesso di datare come probabile l’introduzione della pianta nella Penisola al periodo delle invasioni barbariche.

Noi ci mettiamo un “forse” o nel gruppo tra i più antichi sicuramente del Molise con la circonferenza del tronco di 6.00 mt. La pianta si trova su un piccolo pianoro un po’ aperto del bosco facile da notare a pochi metri dal sentiero, con alcuni grossi rami con diramazione orizzontale. Una particolarità: nel tronco abbiamo notato che qualcuno ha lasciato dei piccoli “lumini di cera” ormai spenti in corrispondenza della parte più chiara. Senso di pace e un po’ di sacralità dovrebbe emanare quest’albero.

Se ne consiglia un visita anche per i non boianesi per poi proseguire alla Chiesa di Sant’Egidio del X secolo con in vicinanza una bella fontana oltre a tavoli e area pic-nic con accumuli comunque di rifiuti forse lasciati li’ dall’anno precedente durante la festa del 30 e 31 agosto.

Nel 2017 come riportano alcune cronache di giornali l’albero risulta essere stato bruciato  all’interno del maestoso tronco

Bojano, acceso un fuoco nel fusto di un castagno monumentale

 

http://caserta24ore.altervista.org/31032017/ha-quasi-800-anni-un-castagno-di-bojano-tra-i-faggi-e-castagni-del-parco-nazionale-del-matese-da-valorizzare/?doing_wp_cron=1492705063.9507958889007568359375

 

 

Regione Liguria – Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico – Legge regionale n.4 del 22 gennaio 1999

logo_regioneliguriaARTICOLO 12
(Alberi monumentali)
1. Sono tutelati gli esemplari arborei, ovunque radicati, quando costituiscono patrimonio di particolare interesse naturalistico, ambientale o storico-culturale della Regione.
2. Gli esemplari di cui al comma 1 sono inseriti in apposito elenco approvato dalla Regione.
3. E’ vietato abbattere gli esemplari iscritti nell’elenco. L’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste può autorizzare l’abbattimento di tali esemplari per motivi fitosanitari, di incolumità pubblica o per la realizzazione di opere di pubblica utilità.
4. Gli interventi di carattere fitosanitario, di potatura e di sostegno statico relativi agli esemplari iscritti nell’elenco sono preventivamente autorizzati dall’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste. L’autorizzazione può contenere particolari prescrizioni anche in deroga a quanto stabilito dal regolamento di cui all’articolo 48.
5. Gli esemplari iscritti nell’elenco sono indicati sul posto con apposita segnalazione, da realizzarsi a cura dell’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste territorialmente competente.

Il grande vecchio faggio di Fonte della Contessa di Civitanova del Sannio

Specie: Fagus sylvatica L
Nome Comune: Faggio
Circonferenza (mt): 5,80
Stato Vegetativo: mediocre
Altezza (mt): 30
Quota slm (mt): 1250

Il grande vecchio faggio (2)Siamo vicino al lago di Civitanova del Sannio (IS)  sulla strada per Sant’Egidio di Frosolone in località Fonte della Contessa. Un bivio ci porta  su una brecciata per un breve tratto. C’è un boschetto. Qui alcuni faggi. Troviamo il più grande, il più alto e il più strano con tronco doppio alla fine e branca a ciuffo.

L’albero comunque non sta tanto bene. Il tronco unico in basso è un po’ messo male. Qualche problema interno. Siamo a sud della zona della Montagnola vicino il lago di Civitanova o meglio lago di San Lorenzo. Un lago “strano” perchè l’acqua  delle volte c’è e poi scompare.  Ecco le foto del lago “fantasma”.

Il lago di Civitanova o di San Lorenzo maggio 2007 con acqua
Il lago di Civitanova o di San Lorenzo maggio 2007 con acqua
Il Lago di Civitanova anno 2012 senza acqua
Il Lago di Civitanova anno 2012 senza acqua

C’è sicuramente un inghiottitoio che in tempi brevi e dopo alcuni  giorni da abbondanti piogge fa allontanare l’acqua. Il faggio è qui vicino assieme ad altri esemplari  in un ambiente, quello della Montagnola, ancora un po’ selvaggio tipo Far West. Ci sono in giro cavalli e animali al pascolo, almeno nel periodo primaverile-estivo.

Diametro del tronco di tutto rispetto mt 5,80. Tronco un po’ dritto poi si dirama in due. E’ ubicato in una piccola conca.  Censito nell’elenco degli alberi monumentali della Regione Molise nell’anno 2009 nel  Comune di Civitanova del Sannio in Località Valle Banca. L’albero  fa vivere forti emozioni a chiunque ho portato a farlo vedere. Non ci si aspettava un vecchio grande faggio. Speriamo che possa resistere un’altro po’ di anni, ormai è dal 2006 che lo conosciamo.

Emette poche foglie e solo nella parte alta. La chioma è molto ridotta con rami secchi. Il tronco vale la pena abbracciarlo. Non sappiamo l’età ma 200-250 anni li potrebbe avere.


Visualizza Grandi Alberi in Molise in una mappa di dimensioni maggiori

Da Google Earth si vedono molti rami secchi. Qui siamo in versione sicuramente invernale.


Visualizza Grandi Alberi in Molise in una mappa di dimensioni maggiori

Regione Puglia – L.R 12/2013 “Integrazione alla legge regionale 4 giugno 2007 n. 14”

Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia.

La legge regionale 14/2007 integrata e modificata con L.R 12/2013.

Regione_Puglia-logoAnno 2007, la Regione Puglia forse per prima in Italia ha parlato di tutelare gli olivi monumentali. La legge ripresa dal sito della regione puglia, è la  L.R. 14/2007, dal titolo “Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali”,  vuole contribuire a creare un patrimonio di olivi  non solo come coltura ma anche come cultura, sviluppo turistico e paesaggistico della Regione.

L’art. 1 infatti recita: “La Regione Puglia tutela e valorizza gli alberi di ulivo monumentali, anche isolati, in virtù della loro funzione produttiva, di difesa ecologica e idrogeologica nonché quali elementi peculiari e caratterizzanti della storia, della cultura e del paesaggio regionale”. L’art. 8  “in considerazione dei peculiari aspetti storici, rurali, sociali, ambientali e paesaggistici che caratterizzano il patrimonio regionale degli ulivi secolari, l’Assessorato al turismo e industria alberghiera (…) promuove uno specifico progetto di valorizzazione turistica (…)”. L’art. 10, secondo cui “è vietato il danneggiamento, l’abbattimento, l’espianto e il commercio degli ulivi monumentali inseriti nell’elenco regionale di cui all’articolo 5”, ad eccezione di deroghe esclusivamente per motivi di pubblica utilità o per opere i cui procedimenti autorizzativi siano stati completati alla data di entrata in vigore della presente legge” (art. 11.1).

Quindi in teoria solo per pubblica incolumità e sicuramente per fisiopatie (malattie) e per opere i cui procedimenti autorizzativi siano stati completati nel 2007 (forse ma non è chiaro per noi) questi alberi possono essere abbattuti.

Si è poi visto che con la L.R. 12/2013, il cui art. 1 ha integrato l’art. 11.1 della L.R. 14/2007 con queste parole: “ovvero per piani attuativi di strumenti urbanistici generali adeguati alla legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 (Tutela ed uso del territorio), ubicati nelle zone omogenee B e C e con destinazioni miste alla residenza, nonché per aree di completamento (zona B del Decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’art. 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765), ricadenti nei centri abitati delimitati ai sensi del Codice della strada, approvati prima della data di entrata in vigore della presente legge.

Per tali ultimi interventi non si applicano le previsioni di cui al comma 3 dell’articolo 6.  Si è complicato il tutto: si preferisce non capirci più nulla e alla fine pare che adesso si possano espiantare gli ulivi perchè si elimina  l’applicazione dell’art. 6 comma 3 della L.R. 14/2007 che dice che questi ulivi sono sottoposti a prescrizione delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano Urbanistico territoriale tematico per il paesaggio  PUTTP.

Conclusione: noi di molisealberi nel 2013 non ci abbiamo ancora capito niente di quello che sta succedendo per gli olivi monumentali  della Puglia. Comunque si sta effettuando un grande lavoro di censimento di queste piante  in continuo aggiornamento. Il Corpo forestale dello Stato aveva già nel 2010 censito 13.000 ulivi monuemtali (Delibera di approvazione Regione Puglia n. 345 del 08/03/2011)  

Dovrebbero arriva a 5 o 6 sei milioni gli ulivi monumentali (come si legge sulla stampa locale ) in Puglia. Noi abbiamo visto l’elenco excel scaricabile dal sito dell’Assessorato Ambiente della Regione Puglia con gli aggiornamenti di cui l’ultimo della DGR Puglia 1417/2013  e abbiamo visto l’elenco di ben 350.000 (da verificare meglio) ulivi monumetali  con indicazioni delle coordinate di ubicazione e dei fogli e particelle catastali.

Un Censimento é un lavoro davvero notevole; crediamo occorra ancora molto tempo. Ma gli ulivi secolari se non millenari della Puglia sanno aspettare le generazioni future.

Regione Trentino Alto Adige – Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d’acqua e delle aree protette – Provincia autonoma di Trento Legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11

B.U. 5 giugno 2007, n. 23, suppl. n. 2
[omissis]
ARTICOLO 24
Piante monumentali e siti di particolare valenza ambientale
logo regione trentino1. I piani forestali e montani individuano e censiscono le piante monumentali e i siti di particolare valenza ambientale, naturalistica ed ecologica presenti nelle aree forestali e montane. L’elenco delle emergenze così individuate è trasmesso alla struttura provinciale competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio, al fine dell’eventuale attivazione della procedura prevista dalla vigente normativa provinciale in materia di urbanistica e tutela del paesaggio per l’inclusione nell’elenco dei beni di rilevante interesse ambientale e naturalistico.
2. Se le piante monumentali e i siti di particolare valenza ambientale sono inclusi nell’elenco dei beni di rilevante interesse ambientale e naturalistico, alla loro valorizzazione e manutenzione, secondo quanto previsto dalla vigente normativa provinciale in materia di urbanistica e tutela del paesaggio, provvedono i comuni in proprio o affidando l’intervento a soggetti privati, ovvero le amministrazioni separate dei beni di uso civico, con il supporto tecnico delle strutture provinciali competenti.
3. E’ garantita in ogni caso la gestione forestale dei siti ricadenti in aree a bosco, secondo le direttive contenute nei piani forestali e montani.
[omissis]

La grande Roverella di Castelpizzuto

Specie: Quercus pubescens W.
Nome Comune: Roverella Circonferenza (mt): 4,10
Stato Vegetativo: buono;
Altezza (mt): 20-25
Età (anni): 150 Quota slm (mt): 830

Castelpizzuto con Castelverrino è tra i più piccoli comuni della Provincia di Isernia con i suoi più o meno 140 abitanti. Riccardo Finelli  in un suo libro ne parla qui. Un nostro amico del luogo ci dice che ci sono state molte più pecore che persone. Ultimamente abbiamo notato che stanno scomparendo anche le pecore. Nasce in media un bambino all’anno. Nel 2013 forse ne nasceranno 2 o nessuno come è successo anche negli anni scorsi e quindi si potranno piantare, come dice la nuova legge (un albero per ogni bambino nato), solamente 1-2 alberi. Sul suo territorio ci sono comunque “particolari” alberi con caratteristiche forme e dimensioni che emergono da boschetti, radure e incolti cespugliati; alcuni di essi sono secchi, deperienti ma rimasti lì. Strano che nessuno si preoccupi di alberi deperiti e morti che potrebbero essere oggetto di taglio e ruberie varie.

Non succede forse perchè solo pochi molisani o italiani o di altre nazionalità sono stati a Castelpizzuto, e poi la strada finisce e si deve tornare indietro. Ma noi pensiamo che alcun alberi sono difficili da raggiungere perché occorre fare molta strada tra alti cespugli, grosse pietre ed forti pendenze. Qui il tempo sembra essersi fermato. Non è la solita frase retorica ma consigliamo di perdere o guadagnare 2-3 ore della vostra vita per farsi un giro a piedi sul piccolo territorio e nel centro urbano anche per scoprire le ricchezze storiche (famosi i tetti con le “lisce” in pietra) ed architettoniche dei luoghi (fabbricati in pietra ormai abbandonati  e che li riparano trascurando l’architettura rurale del luogo).

Alcuni grandi alberi si trovano in particolare sopra il paese in località Foresta, Via Borgo e in Contrada Cesa. Qui ci sono sparse qua e la grosse querce con diametro superiori agli  80-100 cm che arricchiscono il paesaggio in un luogo tutto circondato da rilievi “pizzuti”   (caratteristica roccia si trova in Località Torre). Infatti come si legge dal sito del Comune probabilmente il paese di Castelpizzuto deve il proprio nome alla forma acuminata del monte su cui si erge; nel corso degli anni il suo nome è variato da “Castrum piczutum” a “Rocca di Pizzuto” (o semplicemente “Pizzuto”), per culminare nella definitiva denominazione di “Castelpizzuto”. Pietre, alberi, rocce, e l’acqua sono il patrimonio di Castelpizzuto.

Molti non sanno che per arrivare in macchina al paese c’è un’unica strada asfaltata da Longano  da cui dista 5 km e termina proprio nel centro abitato; ma ci si può arrivare anche a piedi dopo circa 3 ore di cammino per una carrabile che dal Santuario dell’Addolorata va verso Monte Patalecchia (1400 mslm con le sue numerose antenne e con la zona di avvistamento incendi per l’ampio panorama) per poi scendere al paese. Ma torniamo  all’albero scelto. Si trova in località Sant’Antonio e che abbiamo appunto chiamato la grande quercia di Sant’Antonio di Castelpizzuto (anche se pare sia località San Giorgio) .

Si trova, salendo per la strada che sale dal paese, sulla destra di una chiesetta (Cappella privata di Sant’Antonio). E’ facile da raggiungere e si trova all’interno di un’aia. E’ difficile rendersi conto della sua altezza perché è un po’ inclinato verso un fosso ed é un po’ coperto da altre querce che sono a quota più alta rispetto al nostro albero. Due grossi tronchi emergono dal terreno e risultano circondati da materiale zincato, tavole di legname e reti in ferro che nascondono la base del grande tronco. Solo da vicino ci si rende subito conto della grandezza in particolare del fusto e dello sviluppo della chioma tali da far assumere una forma simile ad un candelabro. La quercia è in buone condizioni e non dovrebbe essere in pericolo immediato, si spera che un giorno si toglierà tutto il materiale nelle vicinanze. Da altre foto abbiamo visto che il materiale intorno alla quercia è stato tolto (anno 2010).  Essa comunque é ben protetta da un cancello che non ne permette l’accesso. Meno male.

 

Regione Emilia Romagna L.R. 24 gennaio 1977, n. 2 e succ. mod.

REGIONE EMILIA ROMAGNA – LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1977, n. 2 E SUCC MOD ED INTEGRAZIONI PROVVEDIMENTI PER LA SALVAGUARDIA DELLA FLORA REGIONALE – ISTITUZIONE DI UN FONDO REGIONALE PER LA CONSERVAZIONE DELLA NATURA – DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DEI PRODOTTI DEL SOTTOBOSCO

Art. 6 (già sostituito da art 39 L.R 2 aprile 1988 n. 11 e poi modificato dall’ art 30 L.R 1 agosto 2002  n. 18)
regione emilia romagnaCon decreto del Presidente della Giunta regionale, anche su proposta dei Comuni, delle Comunità montane, della Amministrazioni provinciali, del Comitato circondariale di Rimini, delle Assemblee di Comuni di Imola e Cesena, degli Istituti universitari interessati, delle associazioni naturalistiche, ricreative e del tempo libero, dell’Istituto per i beni artistici culturali e naturali e dell’Azienda regionale delle foreste, sono assoggettati a particolare tutela esemplari arborei singoli o in gruppi, in bosco o in filari, di notevole pregio scientifico o monumentale vegetanti nel territorio regionale, sentito il parere del Comitato consultivo regionale per l’ambiente naturale e della competente Commissione consiliare.
Il decreto è emanato sulla base di un elenco degli esemplari arborei individuati annualmente a seguito di istruttoria compiuta dall’Istituto per i beni artistici, culturali e naturali che dovrà contenere gli elementi conoscitivi e le indicazioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma successivo.
Il decreto dovrà indicare:
a) la esatta ubicazione degli esemplari arborei tutelati con riferimento anche all’individuazione catastale dell’area ove insistono;
b) le caratteristiche di tali esemplari e le modalità di segnalazione degli stessi in loco;
c) i criteri e la durata di applicazione del regime di tutela nonché i soggetti pubblici e privati cui la tutela viene affidata;
d) il tipo e le modalità degli interventi necessari ad assicurare la buona conservazione dello stato vegetativo degli esemplari tutelati.
Il decreto regionale è atto definitivo e deve essere notificato ai soggetti proprietari degli degli esemplari arborei assogettati a tutela entro sessanta giorni dalla data di esecutività.
Sulla base di appositi finanziamenti annuali assegnati dalla Regione, l’Istituto per i beni artistici, culturali e naturali provvederà ad erogare ai soggetti di cui alla lettera c) del terzo comma i fondi eventualmente necessari per gli interventi conservativi e di salvaguardia degli esemplari arborei tutelati.

Regione Abruzzo L.R. 28 maggio 2013, n. 12 Tutela del patrimonio arboreo della regione

Art. 6
(Tutela del patrimonio arboreo della regione)

1. La Regione, ai sensi dell’articolo 9 del proprio Statuto, protegge e valorizza il paesaggio, le bellezze naturali e l’ambiente, garantisce la tutela ed il rispetto delle risorse e dei beni naturali, assicurandone la fruizione a tutti i cittadini.

2. Ai fini della tutela e della salvaguardia degli alberi monumentali, dei filari e delle alberate di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale, nelle more della redazione degli elenchi comunali e regionale di cui al comma 3, dell’art. 7, della Legge 14 gennaio 2013, n. 10, avente ad oggetto “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani”, è vietato sul territorio dei centri urbani regionali il danneggiamento, l’abbattimento e l’espianto di:
a) alberi ad alto fusto isolati o facenti parte di formazioni boschive naturali o artificiali ovvero alberi secolari tipici, suscettibili di considerazione ai sensi della lett. a), comma 1, articolo 7, della Legge n. 10/2013;
b) filari e alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale;
c) alberi ad alto fusto inseriti in particolari complessi architettonici di importanza storica e culturale, quali ad esempio ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private.

3. L’abbattimento e l’espianto del patrimonio arboreo di cui al comma 2, esclusivamente per casi motivati e improcrastinabili, è consentito previo parere obbligatorio e vincolante del Corpo forestale dello Stato, idoneo ad escludere la praticabilità di soluzioni alternative o complementari aventi minore impatto ambientale.

Pizzone Il Grande Acero di Valle Ura

Specie: Acer pseudoplatanus L.
Nome Comune: Acero Montano
Circonferenza (mt): 6.60
Stato Vegetativo: buono tranne il fusto cavo diviso subito in 2 grossi tronchi
Altezza (mt): 25-30
Età (anni): 400-500

Acero di Valle Ura
Acero di Valle Ura

Nessuno sa che quest’ Acero è tra i primi 5 più grandi d’Italia. Qualche primato c’è anche qui in  Molise. L’amico Francesco Nasini che ha scritto un bellissimo libro sui grandi Alberi d’Abruzzo ha trovato di meglio dai nostri cugini abruzzesi a Pescasseroli, non solo a Monte Tranquillo.

Gli Aceri Montani con circonferenze superiori a 5,50 mt  nascosti nelle faggete non è semplice trovarli . Oltre all’età plurisecolare un Acero montano con una circonferenza di 6,60 mt  risulta sempre più complicato incontrarlo. Sfidiamo chiunque a dimostrarci il contrario. A Pizzone quasi tutti lo conoscono e pensiamo che la gente è orgogliosa del loro grande Acero, un vero Re.

Un signore nel 2005 ci fece vedere una gigantografia dell’albero composta da 6-7 fotografie sovrapposte per una lunghezza di 70-80 cm. Ciò a dimostrare la grandiosità e l’affetto per l’albero. Nella foto si vede Vincenzo che esce dalla cavità del tronco solo con la testa, eppure Vincenzo sta in piedi all’interno dell’albero. 2-3 persone vi entrano tranquillamente, dipende dalla loro circonferenza toracica non tanto dall’altezza. Quest’Acero deve essere scampato per secoli a intemperie e pericoli di frane, al peso della neve, al vento e ai tagli e alle valanghe.

Sembra che una valanga nel 2002 o 2003 abbia fatto danni alle specie in vicinanza, ma lui si è salvato. Un miracolo che è rimasto ancora lì, secondo noi per due motivi: il primo è che la natura ci fa dei “belli scherzi” e il secondo perché è un pò difficile da raggiungere se non si è esperti del luogo. Forse e meglio così.

All’Acero ci si può arrivare dalla strada che da Pizzone porta sul Pianoro delle Forme (denominato anche Valle Fiorita). Si percorre la tortuosa asfaltata con l’automobile per circa 7 km (meglio a piedi) poi a sinistra si prende un sentiero a circa 1250 mtslm vicino un fontanile. Il sentiero passa all’interno di un bellissimo bosco di faggio. Lo si percorre per circa 1-2 km. Poi le tracce si perdono e comincia la vera ricerca dell’albero. Qui si sale sempre più e l’Acero dovrebbe essere su una quota intorno ai 1680 mtslm. Bisogna mantenere le forze fino alla fine visto che l’ultimo tratto è davvero difficile per le forti pendenze ma bisogna insistere e se è possibile farsi accompagnare dalle guardie del parco nazionale d’abruzzo lazion e molise o da persone conoscitori del luogo

L'amico Giovanni sbuca dall'Acero
L’amico Giovanni sbuca dall’Acero

 


Visualizza Grandi Alberi in Molise in una mappa di dimensioni maggiori

Regione Toscana – Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali e modifica dell’art. 3 della legge regionale 11 aprile 1995, n. 49. – Legge Regionale 13 agosto 1998, n. 60

B.U.R. n. 31  del 24.08.98

ARTICOLO 1 (Finalita’)

1. Allo scopo di tutelare e valorizzare il patrimonio ambientale e il paesaggio della regione, la presente legge detta norme per l’individuazione degli alberi monumentali di alto pregio naturalistico e storico, di interesse paesaggistico e culturale.

ARTICOLO 2 (Definizione)

1. Ai fini della presente legge sono considerati alberi monumentali di alto pregio naturalistico e storico:

a) gli alberi isolati o facenti parte di formazioni boschive naturali o artificiali che per eta’ o dimensioni possono essere considerati come rari esempi di maestosita’ o longevita’; b) gli alberi che hanno un preciso riferimento a eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico o culturale o a tradizioni locali.

ARTICOLO 3 (Elenco regionale degli alberi monumentali)

1. E’ istituito, presso la Giunta regionale, l’elenco regionale degli alberi monumentali.

2. L’inserimento nell’elenco regionale degli alberi monumentali avviene su proposta dei comuni, ovvero dei soggetti gestori di cui all’articolo 6 della legge regionale 11 aprile 1995, n. 49, ” Norme sui parchi, le riserva naturali e le aree naturali protette di interesse locale” se territorialmente competenti, in seguito definiti soggetti gestori. L’inserimento puo’ avvenire anche a seguito di segnalazione di singoli cittadini ai comuni o agli enti gestori; in tal caso detti enti sono tenuti a trasmettere la segnalazione alla Giunta regionale, entro 60 giorni dal ricevimento, corredata dal loro parere trasmesso contestualmente al cittadino o all’associazione interessata.

3. La Giunta regionale provvede, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, a definire i contenuti informativi tramite una scheda tipo per la presentazione delle proposte di inserimento nell’elenco, che deve contenere almeno i dati caratteristici di vegetazione e i criteri di tutela di cui all’art. 1.

4. La Giunta regionale acquisito il parere della Consulta tecnica di cui all’articolo 3 della legge regionale 11 aprile 1995, n. 49, sulle proposte pervenute ai sensi del comma 2, predispone e aggiorna, di norma annualmente, l’elenco degli alberi monumentali.

5. In prima attuazione l’elenco e’ predisposto dalla Giunta regionale entro un anno dell’entrata in vigore della presente legge; le proposte di cui al comma 2 pervengono dai soggetti proponenti alla Giunta regionale entro 90 giorni dall’adozione, da parte di quest’ultima, dell’atto di definizione dei contenuti informativi di cui al comma 3.

6. I comuni territorialmente competenti, ovvero i soggetti gestori, operano gli adeguamenti necessari degli strumenti di pianificazione per l’individuazione delle aree di pertinenza agli alberi monumentali e l’adozione delle relative tutele.

7. L’ARSIA e l’ARPAT, nell’ambito delle rispettive competenze, assicurano l’assistenza per gli aspetti agronomici e di fitopatologia agli alberi dell’elenco di cui al comma 1.

ARTICOLO 4 (Modifica dell’art. 3 della legge regionale 11 aprile 1995, n. 49)

1. Dopo la lettera d) del comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 e’ aggiunta la seguente: “d bis) predisposizione e aggiornamento dell’elenco regionale degli alberi monumentali”

ARTICOLO 5 (Tutela e valorizzazione)

1. Gli alberi inseriti nell’elenco sono segnalati in loco come ” Albero monumentale protetto. LR 60/98″.

2. La Giunta regionale e gli di Enti cui all’articolo 3 comma 2 promuovono iniziative di pubblicizzazione e valorizzazione degli alberi inclusi nell’elenco, al fine di divulgarne la conoscenza, il significato della tutela nonche’ per migliorare il contesto territoriale e ambientale circostante.

ARTICOLO 6 (Abbattimento)

1. L’abbattimento di alberi inclusi nell’elenco di cui all’articolo 3, avviene per esigenze di pubblica incolumita’ o per esigenze fitosanitarie, e comunque dopo aver accertato l’impossibilita’ ad adottare soluzioni alternative. In questo caso l’abbattimento viene autorizzato dai comuni ovvero dai soggetti gestori, previa acquisizione di una perizia tecnica.

ARTICOLO 7 (Sanzioni amministrative)

1. Chiunque abbatta senza l’autorizzazione di cui all’articolo 6, o danneggi alberi sottoposti a tutela della presente legge, e’ assoggettato a una sanzione amministrativa da un minimo di L. 1.000.000 ad un massimo di L. 10.000.000 per ogni albero abbattuto.

2. L’area di pertinenza delle piante abbattute senza autorizzazione non puo’ essere utilizzata per diversa destinazione; ad essa si applica la disposizione di cui all’articolo 8, comma 1.

3. All’applicazione delle sanzioni di cui al primo comma provvedono i comuni ovvero i soggetti gestori nel cui territorio e’ stata commessa la violazione con le modalita’ di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, nonche’ della legge regionale 12 novembre 1993 n. 85. Il comune ovvero i soggetti gestori incamerato i relativi proventi che destinano prioritariamente alla cura, tutela, valorizzazione e reimpianto degli alberi monumentali ed eventualmente alle cure colturali dell’alberatura pubblica.

ARTICOLO 8 (Obbligo di reimpianto)

1. In caso di abbattimento i comuni ovvero i soggetti gestori dispongono l’obbligo del reimpianto di specie vegetali analoghe a quelle abbattute.

2. Qualora non si ottemperi all’obbligo previsto dal precedente comma entro il termine assegnato per il reimpianto, il comune ovvero i soggetti gestori provvedono d’ufficio e gli inadempimenti sono assoggettati a una sanzione amministrativa pari all’importo minimo previsto dall’articolo 7 comma 1, oltre al rimborso delle spese eventualmente sostenute.

3. L’atto emanato ai sensi del comma 1 individua anche il soggetto obbligato ad assicurare le cure colturali e la conservazione. In caso di inadempienza vengono ulteriormente applicate le sanzioni previste dal comma 2.

ARTICOLO 9 (Abrogazione)

1. E’ abrogato l’articolo 8 della legge regionale 8 novembre 1982, n. 82