(BUR Regione Veneto del 13 agosto 2002 n. 78)
Fonte: Regione Veneto
Articolo 1
Finalità
1. Allo scopo di tutelare e valorizzare il patrimonio ambientale e il paesaggio della Regione, la presente legge detta norme per l’individuazione degli alberi monumentali di alto pregio naturalistico e storico, di interesse paesaggistico e culturale presenti nella Regione del Veneto.
Articolo 2
Definizione
1. Sono considerati alberi monumentali di alto pregio naturalistico e storico e di interesse paesaggistico e culturale:
a) gli alberi isolati o facenti parte di formazioni boschive naturali o artificiali che per età o dimensioni possono essere considerati come rari esempi di maestosità o longevità;
b) gli alberi che hanno un preciso riferimento a eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico o culturale o a tradizioni locali.
Articolo 3
Elenco regionale degli alberi monumentali
1. È istituito, presso l’azienda regionale Veneto Agricoltura, l’elenco regionale degli alberi monumentali.
2. A tal fine l’azienda regionale Veneto Agricoltura, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, definisce la metodologia di rilevazione ed i contenuti informativi di una scheda tipo che deve contenere almeno i dati caratteristici di vegetazione e i criteri di tutela di cui all’articolo 2.
3. L’azienda regionale Veneto Agricoltura, sulla base della scheda di cui al comma 2 ed esaminate le eventuali proposte pervenute ai sensi del comma 4, predispone l’elenco regionale degli alberi monumentali.
4. L’inserimento nell’elenco regionale degli alberi monumentali può avvenire anche su proposta delle Province, dei Comuni, delle Comunità montane, degli Enti parco ed anche a seguito di segnalazioni di singoli cittadini o associazioni ai medesimi enti. In tale ultimo caso detti enti sono tenuti a trasmettere la segnalazione all’azienda regionale Veneto Agricoltura, entro sessanta giorni dal ricevimento, corredata dal loro parere trasmesso contestualmente al cittadino o all’associazione interessata.
5. La scheda tipo di cui al comma 2 e l’elenco regionale degli alberi monumentali sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto. L’elenco regionale degli alberi monumentali è aggiornato periodicamente.
6. Le strutture regionali competenti in materia di servizi forestali, di servizi fitosanitari e l’azienda regionale Veneto Agricoltura assicurano, ciascuno nell’ambito delle rispettive competenze, l’assistenza per gli aspetti agroforestali e di fitopatologia agli alberi dell’elenco di cui al comma 1.
Articolo 4
Iniziative di valorizzazione e tutela
1. Gli alberi inseriti nell’elenco sono segnalati come Albero monumentale protetto. Legge regionale “Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali”.
2. L’azienda regionale Veneto Agricoltura e gli enti di cui all’articolo 3, comma 4, promuovono iniziative di pubblicizzazione e valorizzazione degli alberi inclusi nell’elenco, al fine di divulgarne la conoscenza, il significato della tutela, nonché per migliorare il contesto territoriale e ambientale circostante.
3. I Comuni riportano nel proprio strumento urbanistico generale gli alberi monumentali protetti e le relative aree di pertinenza dettando apposita normativa di tutela.
4. È vietato a chiunque abbattere, danneggiare o comunque modificare la struttura degli alberi monumentali inseriti nell’elenco regionale, salvo quanto previsto ai commi 5 e 6.
5. Gli interventi per una corretta manutenzione e conservazione degli alberi monumentali nonché il loro eventuale abbattimento, qualora non siano già attribuiti alla competenza di enti o amministrazioni diverse ai sensi della normativa statale e regionale vigente, sono autorizzati dal Comune, previa acquisizione di un parere tecnico delle strutture regionali competenti in materia di servizi forestali e fitosanitari.
6. L’abbattimento di alberi inclusi nell’elenco di cui all’articolo 3, avviene per esigenze di pubblica incolumità o per esigenze fitosanitarie e comunque dopo aver accertato l’impossibilità ad adottare soluzioni alternative.
7. I Comuni e le strutture regionali competenti in materia di servizi forestali e fitosanitari vigilano sull’applicazione delle disposizioni della presente legge.
Articolo 5
Sanzioni amministrative
1. Chiunque compia gli interventi di manutenzione e conservazione degli alberi monumentali senza l’autorizzazione di cui all’articolo 4, comma 5 è assoggettato ad una sanzione amministrativa da un minimo di Euro 50,00 ad un massimo di Euro 100,00.
2. Chiunque danneggi o abbatta alberi sottoposti a tutela della presente legge senza l’autorizzazione di cui all’articolo 4, comma 5, è assoggettato a una sanzione amministrativa da un minimo di Euro 5.000,00 ad un massimo di Euro 15.000,00 per ogni albero abbattuto.
3. L’area di pertinenza delle piante abbattute senza l’autorizzazione non può essere utilizzata per diversa destinazione.
4. All’applicazione delle sanzioni di cui al comma 1, provvedono i Comuni nel cui territorio è stata commessa la violazione con le modalità e le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e alla legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10
5. Il Comune incamera i relativi proventi che destina prioritariamente alla cura, tutela, valorizzazione e al reimpianto degli alberi monumentali ed eventualmente alle cure colturali dell’alberatura pubblica.
Articolo 6
Reimpianto
1. In caso di abbattimento i Comuni possono provvedere al reimpianto di specie vegetali analoghe a quelle abbattute.
Articolo 7
Norma finanziaria
1. Alle spese di natura corrente derivanti dall’applicazione della presente legge, quantificabili in euro 51.645,00 per ciascuno degli esercizi 2002, 2003 e 2004, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall’unità previsionale di base U0185 Fondo speciale per le spese correnti”, partita n. 4 e contestuale incremento dello stanziamento autorizzato sull’unità previsionale di base U0167 Iniziative per attività editoriali e catalogazione” iscritta nello stato di previsione della spesa del bilancio 2002 e pluriennale 2002-2004, per competenza e cassa relativamente al primo esercizio e per sola competenza relativamente ai due esercizi successivi.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

(B.U. 28 agosto 1990, n. 35).
Ci sono sulla terra alberi giganti. Come e perché il gigantismo è più diffuso tra le piante ? Come fa una pianta a crescere fino a quasi 120 metri d’altezza? Non abbiamo una risposta univoca. Anzi meglio non rispondere o si risponde facilmente: “Sono i segreti e la forza della Natura”. E l’argomento è chiuso. Parlare di alberi giganti, vengono in mente le Sequoie della California o meglio quelle del 

La nostra Associazione, come da statuto, è impegnata a diffondere la cultura del territorio dei boschi e degli alberi in particolare dei grandi alberi denominati: “patriarchi”, “alberi monumentali”, “alberi secolari”, “grandi alberi” “monumenti della natura” Alberi quasi tutti protetti e salvaguardati oggi da una legge nazionale e da alcune leggi regionali. Le leggi comunque servono a ben poco se non c’è il rispetto e la consapevolezza dell’esistenza di un patrimonio vegetale, di monumenti naturali, di boschi, di alcune aree del Molise (collina e montagna) da difendere e valorizzare contro molti pericoli dell’attività umana (incendi, tagli irrazionali, distruzione di specie rare o in via di estinzione, cave, impianti e centrali fortemente inquinanti e spesso inutili, impianti fotovoltaici eolici capannoni ecc…..) riducendo la biodiversità e aumentando la CO2 (anidride carbonica) nell’aria; problemi di cui i mass-media e studi di dettaglio parlano spesso ma che poco interessano la gente “comune” perchè in molte zone del Molise ancora non colpiscono da vicino “l’orticello di ognuno” anche se si sente parlare di diossina, pcb, nitrati, mercurio nell’aria e gravi malattie. In periodi di crisi economica, ed energetica, con l’ inflazione, i mutui, il costo del petrolio che aumenta parlare di alberi, anidride carbonica, biodiversità interessa ben poco.
La legna è un bene economico primario e le prescrizioni di massima e di polizia forestale pur se utili non sempre hanno un buon effetto visto le irrisorie sanzioni che prevedono. Se la superficie boschiva o meglio i terreni abbandonati all’agricoltura e “marginali” stanno sempre aumentando in Provincia di Isernia, non dobbiamo essere contenti perchè occorre vedere cosa fare con questi suoli polverizzati, frammezzati con vegetazione soggetta più facilmente ad incendi, degrado , ecc,
Quando si parla di grandi alberi stimare l’età è sempre difficile, se poi cominciamo a farci domande del tipo: dov’è l’albero più antico del mondo? Le cose si complicano e la risposta non è semplice. Diremo dov’è l’albero più vecchio del mondo? Che tipo di albero è? Girovagando sulla rete, abbiamo trovato che nel 2008 il prof Leif Kullmann della Umea University in Svezia studiando i cambiamenti climatici che influenzano il limite superiore del bosco ed estraendo de pezzi di legno e archivi naturali in alcuni luoghi della Svezia settentrionale attraverso metodi del radiocarbonio e l’analisi di megafossili è risalito a stabilire un’età intorno ad 8000 anni per un abete rosso. Sorprendentemente, Kullman ha trovato diversi cloni di abete rosso, che sembrano essere resistiti dalla ultima era glaciale.


Prendiamo lo spunto da un articolo di Francesco Manfredi Selvaggi del 25/02/2008 in cui si afferma che “Il patrimonio forestale del Molise è considerevole, ma poco considerato, nonostante che produca benefici in termini ambientali, ricreativi e paesaggistici “. Sono passati 5 anni ma di boschi se ne parla poco perchè materia di addetti ai lavori (forestale, imprese boschive, enti di gestione) e per i soli interessi economici. Ogni tanto quanto si comincia a tagliare un po’ troppo gli alberi o si vedono delle “brutture di alberi o scempi” i giornali ne parlano soprattutto se capitozzature e tagli raso avvengono nei centri abitati. Spesso non si rispettano le minime norme e le prescrizioni di massima e di polizia forestale che ormai diciamo sono un po’ “vecchie” come la legge forestale regionale (anno 2000) che si deve adeguare anche alle leggi statali successive al 2000. E poi le infrazioni e le sanzioni per tagli di alberi non rispettando le leggi sono in alcuni casi irrisori. Nella legge forestale regionale non sono indicate le sanzioni, ma solo nelle Prescrizioni di massima e di Polizia Forestale Provinciali che sono degli anni 70 e previste dal Regio Decreto del 30 dicembre 1923, n. 3267. (legge forestale). L’articolo del 2008 per noi è ancora attuale. Si spera in una maggiore considerazione del bosco e degli alberi anche per i non addetti ai lavori. Riprendiamo l’articolo
“Gli alberi e i boschi ci parlano, e non si tratta solo delle voci degli alberi, ma di note diverse in luoghi diversi, sotto chiome diverse, in momenti diversi del giorno e dell’anno. Cupi risuonano spesso gli abeti, ma sanno anche sospirare adagio, quando la brezza tocca solo le corde delle cime, mentre più lievi sussurrano larici e faggi alla carezza del vento; tintinnano i pioppi, tremando e scricchiolano a volte i tronchi ondeggiando. Crepitano le foglie dei castagni, frusciano quelle dei faggi; tonfano pigne e castagne. Ovattata arriva la loro voce quando l’inverno ammanta le cime, più secca, quasi un fischio, quando l’autunno prepara le selve al sonno. E spandono profumi: di umido e buio dove il bosco è più fitto di frassini e ontani, di sole e di resina, pini isolati al calore delle altezze, di frescura dissetante l’ombra che piove dai faggi, di estate e di vento il profumo inconfondibile dei pini. Sono profumati i tigli turriti, i ruvidi carpini, lisci e grigi i giovani faggi; sono freddi e caldi, bagnati dalla pioggia e arsi dal sole, palpitano sotto la corteccia, tremano al rombare della tempesta”. 
Un albero dice: la mia forza è la fiducia. Io non so niente dei miei padri, non so niente degli innumerevoli figli che ogni anno nascono in me. Vivo fino al termine il segreto del mio seme, non mi preoccupo d’altro. Confido che Dio è in me. Confido che il mio compito è sacro. Di questa fiducia vivo.