Regione Liguria – Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico – Legge regionale n.4 del 22 gennaio 1999

logo_regioneliguriaARTICOLO 12
(Alberi monumentali)
1. Sono tutelati gli esemplari arborei, ovunque radicati, quando costituiscono patrimonio di particolare interesse naturalistico, ambientale o storico-culturale della Regione.
2. Gli esemplari di cui al comma 1 sono inseriti in apposito elenco approvato dalla Regione.
3. E’ vietato abbattere gli esemplari iscritti nell’elenco. L’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste può autorizzare l’abbattimento di tali esemplari per motivi fitosanitari, di incolumità pubblica o per la realizzazione di opere di pubblica utilità.
4. Gli interventi di carattere fitosanitario, di potatura e di sostegno statico relativi agli esemplari iscritti nell’elenco sono preventivamente autorizzati dall’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste. L’autorizzazione può contenere particolari prescrizioni anche in deroga a quanto stabilito dal regolamento di cui all’articolo 48.
5. Gli esemplari iscritti nell’elenco sono indicati sul posto con apposita segnalazione, da realizzarsi a cura dell’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste territorialmente competente.

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