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Regione Toscana – Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali e modifica dell’art. 3 della legge regionale 11 aprile 1995, n. 49. – Legge Regionale 13 agosto 1998, n. 60

B.U.R. n. 31  del 24.08.98

ARTICOLO 1 (Finalita’)

1. Allo scopo di tutelare e valorizzare il patrimonio ambientale e il paesaggio della regione, la presente legge detta norme per l’individuazione degli alberi monumentali di alto pregio naturalistico e storico, di interesse paesaggistico e culturale.

ARTICOLO 2 (Definizione)

1. Ai fini della presente legge sono considerati alberi monumentali di alto pregio naturalistico e storico:

a) gli alberi isolati o facenti parte di formazioni boschive naturali o artificiali che per eta’ o dimensioni possono essere considerati come rari esempi di maestosita’ o longevita’; b) gli alberi che hanno un preciso riferimento a eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico o culturale o a tradizioni locali.

ARTICOLO 3 (Elenco regionale degli alberi monumentali)

1. E’ istituito, presso la Giunta regionale, l’elenco regionale degli alberi monumentali.

2. L’inserimento nell’elenco regionale degli alberi monumentali avviene su proposta dei comuni, ovvero dei soggetti gestori di cui all’articolo 6 della legge regionale 11 aprile 1995, n. 49, ” Norme sui parchi, le riserva naturali e le aree naturali protette di interesse locale” se territorialmente competenti, in seguito definiti soggetti gestori. L’inserimento puo’ avvenire anche a seguito di segnalazione di singoli cittadini ai comuni o agli enti gestori; in tal caso detti enti sono tenuti a trasmettere la segnalazione alla Giunta regionale, entro 60 giorni dal ricevimento, corredata dal loro parere trasmesso contestualmente al cittadino o all’associazione interessata.

3. La Giunta regionale provvede, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, a definire i contenuti informativi tramite una scheda tipo per la presentazione delle proposte di inserimento nell’elenco, che deve contenere almeno i dati caratteristici di vegetazione e i criteri di tutela di cui all’art. 1.

4. La Giunta regionale acquisito il parere della Consulta tecnica di cui all’articolo 3 della legge regionale 11 aprile 1995, n. 49, sulle proposte pervenute ai sensi del comma 2, predispone e aggiorna, di norma annualmente, l’elenco degli alberi monumentali.

5. In prima attuazione l’elenco e’ predisposto dalla Giunta regionale entro un anno dell’entrata in vigore della presente legge; le proposte di cui al comma 2 pervengono dai soggetti proponenti alla Giunta regionale entro 90 giorni dall’adozione, da parte di quest’ultima, dell’atto di definizione dei contenuti informativi di cui al comma 3.

6. I comuni territorialmente competenti, ovvero i soggetti gestori, operano gli adeguamenti necessari degli strumenti di pianificazione per l’individuazione delle aree di pertinenza agli alberi monumentali e l’adozione delle relative tutele.

7. L’ARSIA e l’ARPAT, nell’ambito delle rispettive competenze, assicurano l’assistenza per gli aspetti agronomici e di fitopatologia agli alberi dell’elenco di cui al comma 1.

ARTICOLO 4 (Modifica dell’art. 3 della legge regionale 11 aprile 1995, n. 49)

1. Dopo la lettera d) del comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 e’ aggiunta la seguente: “d bis) predisposizione e aggiornamento dell’elenco regionale degli alberi monumentali”

ARTICOLO 5 (Tutela e valorizzazione)

1. Gli alberi inseriti nell’elenco sono segnalati in loco come ” Albero monumentale protetto. LR 60/98″.

2. La Giunta regionale e gli di Enti cui all’articolo 3 comma 2 promuovono iniziative di pubblicizzazione e valorizzazione degli alberi inclusi nell’elenco, al fine di divulgarne la conoscenza, il significato della tutela nonche’ per migliorare il contesto territoriale e ambientale circostante.

ARTICOLO 6 (Abbattimento)

1. L’abbattimento di alberi inclusi nell’elenco di cui all’articolo 3, avviene per esigenze di pubblica incolumita’ o per esigenze fitosanitarie, e comunque dopo aver accertato l’impossibilita’ ad adottare soluzioni alternative. In questo caso l’abbattimento viene autorizzato dai comuni ovvero dai soggetti gestori, previa acquisizione di una perizia tecnica.

ARTICOLO 7 (Sanzioni amministrative)

1. Chiunque abbatta senza l’autorizzazione di cui all’articolo 6, o danneggi alberi sottoposti a tutela della presente legge, e’ assoggettato a una sanzione amministrativa da un minimo di L. 1.000.000 ad un massimo di L. 10.000.000 per ogni albero abbattuto.

2. L’area di pertinenza delle piante abbattute senza autorizzazione non puo’ essere utilizzata per diversa destinazione; ad essa si applica la disposizione di cui all’articolo 8, comma 1.

3. All’applicazione delle sanzioni di cui al primo comma provvedono i comuni ovvero i soggetti gestori nel cui territorio e’ stata commessa la violazione con le modalita’ di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, nonche’ della legge regionale 12 novembre 1993 n. 85. Il comune ovvero i soggetti gestori incamerato i relativi proventi che destinano prioritariamente alla cura, tutela, valorizzazione e reimpianto degli alberi monumentali ed eventualmente alle cure colturali dell’alberatura pubblica.

ARTICOLO 8 (Obbligo di reimpianto)

1. In caso di abbattimento i comuni ovvero i soggetti gestori dispongono l’obbligo del reimpianto di specie vegetali analoghe a quelle abbattute.

2. Qualora non si ottemperi all’obbligo previsto dal precedente comma entro il termine assegnato per il reimpianto, il comune ovvero i soggetti gestori provvedono d’ufficio e gli inadempimenti sono assoggettati a una sanzione amministrativa pari all’importo minimo previsto dall’articolo 7 comma 1, oltre al rimborso delle spese eventualmente sostenute.

3. L’atto emanato ai sensi del comma 1 individua anche il soggetto obbligato ad assicurare le cure colturali e la conservazione. In caso di inadempienza vengono ulteriormente applicate le sanzioni previste dal comma 2.

ARTICOLO 9 (Abrogazione)

1. E’ abrogato l’articolo 8 della legge regionale 8 novembre 1982, n. 82

Regione Veneto – Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali – Legge Regione Veneto 9 agosto 2002, n. 20

(BUR Regione Veneto del  13 agosto 2002 n. 78)

Fonte: Regione Veneto

Articolo 1
Finalità
1. Allo scopo di tutelare e valorizzare il patrimonio ambientale e il paesaggio della Regione, la presente legge detta norme per l’individuazione degli alberi monumentali di alto pregio naturalistico e storico, di interesse paesaggistico e culturale presenti nella Regione del Veneto.

Articolo 2
Definizione
1. Sono considerati alberi monumentali di alto pregio naturalistico e storico e di interesse paesaggistico e culturale:
a) gli alberi isolati o facenti parte di formazioni boschive naturali o artificiali che per età o dimensioni possono essere considerati come rari esempi di maestosità o longevità;
b) gli alberi che hanno un preciso riferimento a eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico o culturale o a tradizioni locali.

Articolo 3
Elenco regionale degli alberi monumentali
1. È istituito, presso l’azienda regionale Veneto Agricoltura, l’elenco regionale degli alberi monumentali.
2. A tal fine l’azienda regionale Veneto Agricoltura, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, definisce la metodologia di rilevazione ed i contenuti informativi di una scheda tipo che deve contenere almeno i dati caratteristici di vegetazione e i criteri di tutela di cui all’articolo 2.
3. L’azienda regionale Veneto Agricoltura, sulla base della scheda di cui al comma 2 ed esaminate le eventuali proposte pervenute ai sensi del comma 4, predispone l’elenco regionale degli alberi monumentali.
4. L’inserimento nell’elenco regionale degli alberi monumentali può avvenire anche su proposta delle Province, dei Comuni, delle Comunità montane, degli Enti parco ed anche a seguito di segnalazioni di singoli cittadini o associazioni ai medesimi enti. In tale ultimo caso detti enti sono tenuti a trasmettere la segnalazione all’azienda regionale Veneto Agricoltura, entro sessanta giorni dal ricevimento, corredata dal loro parere trasmesso contestualmente al cittadino o all’associazione interessata.
5. La scheda tipo di cui al comma 2 e l’elenco regionale degli alberi monumentali sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto. L’elenco regionale degli alberi monumentali è aggiornato periodicamente.
6. Le strutture regionali competenti in materia di servizi forestali, di servizi fitosanitari e l’azienda regionale Veneto Agricoltura assicurano, ciascuno nell’ambito delle rispettive competenze, l’assistenza per gli aspetti agroforestali e di fitopatologia agli alberi dell’elenco di cui al comma 1.

Articolo 4
Iniziative di valorizzazione e tutela
1. Gli alberi inseriti nell’elenco sono segnalati come Albero monumentale protetto. Legge regionale “Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali”.
2. L’azienda regionale Veneto Agricoltura e gli enti di cui all’articolo 3, comma 4, promuovono iniziative di pubblicizzazione e valorizzazione degli alberi inclusi nell’elenco, al fine di divulgarne la conoscenza, il significato della tutela, nonché per migliorare il contesto territoriale e ambientale circostante.
3. I Comuni riportano nel proprio strumento urbanistico generale gli alberi monumentali protetti e le relative aree di pertinenza dettando apposita normativa di tutela.
4. È vietato a chiunque abbattere, danneggiare o comunque modificare la struttura degli alberi monumentali inseriti nell’elenco regionale, salvo quanto previsto ai commi 5 e 6.
5. Gli interventi per una corretta manutenzione e conservazione degli alberi monumentali nonché il loro eventuale abbattimento, qualora non siano già attribuiti alla competenza di enti o amministrazioni diverse ai sensi della normativa statale e regionale vigente, sono autorizzati dal Comune, previa acquisizione di un parere tecnico delle strutture regionali competenti in materia di servizi forestali e fitosanitari.
6. L’abbattimento di alberi inclusi nell’elenco di cui all’articolo 3, avviene per esigenze di pubblica incolumità o per esigenze fitosanitarie e comunque dopo aver accertato l’impossibilità ad adottare soluzioni alternative.
7. I Comuni e le strutture regionali competenti in materia di servizi forestali e fitosanitari vigilano sull’applicazione delle disposizioni della presente legge.

Articolo 5
Sanzioni amministrative
1. Chiunque compia gli interventi di manutenzione e conservazione degli alberi monumentali senza l’autorizzazione di cui all’articolo 4, comma 5 è assoggettato ad una sanzione amministrativa da un minimo di Euro 50,00 ad un massimo di Euro 100,00.
2. Chiunque danneggi o abbatta alberi sottoposti a tutela della presente legge senza l’autorizzazione di cui all’articolo 4, comma 5, è assoggettato a una sanzione amministrativa da un minimo di Euro 5.000,00 ad un massimo di Euro 15.000,00 per ogni albero abbattuto.
3. L’area di pertinenza delle piante abbattute senza l’autorizzazione non può essere utilizzata per diversa destinazione.
4. All’applicazione delle sanzioni di cui al comma 1, provvedono i Comuni nel cui territorio è stata commessa la violazione con le modalità e le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e alla legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10
5. Il Comune incamera i relativi proventi che destina prioritariamente alla cura, tutela, valorizzazione e al reimpianto degli alberi monumentali ed eventualmente alle cure colturali dell’alberatura pubblica.

Articolo 6
Reimpianto
1. In caso di abbattimento i Comuni possono provvedere al reimpianto di specie vegetali analoghe a quelle abbattute.

Articolo 7
Norma finanziaria
1. Alle spese di natura corrente derivanti dall’applicazione della presente legge, quantificabili in euro 51.645,00 per ciascuno degli esercizi 2002, 2003 e 2004, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall’unità previsionale di base U0185 Fondo speciale per le spese correnti”, partita n. 4 e contestuale incremento dello stanziamento autorizzato sull’unità previsionale di base U0167 Iniziative per attività editoriali e catalogazione” iscritta nello stato di previsione della spesa del bilancio 2002 e pluriennale 2002-2004, per competenza e cassa relativamente al primo esercizio e per sola competenza relativamente ai due esercizi successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Regione Valle d’Aosta – Tutela delle piante monumentali – Legge regionale 21 agosto 1990, n. 50

Regione valle daosta(B.U. 28 agosto 1990, n. 35).

Art. 1

(Finalità).

  1. Con la presente legge la Regione Valle d’Aosta sottopone a particolare tutela le piante monumentali, radicate nel proprio territorio, come definite dal successivo articolo 2.

Art. 2 (Definizione di piante monumentali).

  1. Per le finalità di cui all’articolo 1 si considerano piante monumentali:

a) le piante, componenti relitte delle formazioni boschive poste a protezione dei villaggi, aventi un’età minima di anni 200 ed un tronco con diametro superiore a centimetri 80;

b) i castagni da frutto aventi un tronco con diametro superiore a centimetri 100 e una chioma vitale all’80 percento;

c) gli alberi di qualsiasi specie, esclusa la “Populus”, ovunque radicati, che per rarità, dimensioni, età o altre particolari caratteristiche possono ritenersi monumentali.

  1. La misurazione del diametro dei tronchi deve essere effettuata ad un’altezza di centimetri 130 dal suolo rilevata, nel caso in cui il terreno sia inclinato, dalla parte verso monte.

Art. 3

(Comitato per l’accertamento dei requisiti delle piante). (1)

[1. L’accertamento circa il possesso, da parte delle piante, dei requisiti di cui all’articolo 2, è effettuato da apposito Comitato, del quale fanno parte:

a) l’Assessore regionale all’Agricoltura, Foreste ed Ambiente Naturale, o suo sostituto, con funzioni di presidente;

b) il Dirigente del Servizio Selvicoltura, Difesa e Gestione del Patrimonio Forestale dell’Assessorato dell’Agricoltura, Foreste ed Ambiente Naturale, o suo sostituto;

c) il Sovraintendente per i Beni Culturali dell’Assessorato regionale del Turismo, Urbanistica e Beni Culturali, o suo sostituto;

d) un esperto in Scienze Naturali con indirizzo nella conservazione della natura, designato dalla Giunta regionale;

e) un rappresentante designato dalle associazioni protezionistiche presenti nella Regione Valle d’Aosta, scelto in quella più rappresentativa in materia di flora.

  1. Nel caso in cui le associazioni protezionistiche non provvedano alla designazione del rappresentante di cui alla lettera e) del primo comma entro trenta giorni dalla richiesta da parte dell’Assessorato dell’Agricoltura, Foreste ed Ambiente Naturale, provvede la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore all’Agricoltura, Foreste ed Ambiente Naturale.
  2. Le riunioni del Comitato sono valide quando è presente la metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.
  3. Il Comitato esprime parere vincolante, per la Giunta regionale, sulla dichiarazione di monumentalità delle piante e la loro iscrizione nel registro di cui all’articolo 8, indicando il valore delle piante da iscrivere; esprime inoltre parere vincolante, per la stessa Giunta, sull’abbattibilità delle piante monumentali, indicando quelle di maggior interesse scientifico di cui, dopo l’abbattimento, deve essere prelevato un campione di legno.
  4. Ai componenti del Comitato non dipendenti dell’Amministrazione regionale spetta un gettone giornaliero di presenza alle riunioni, di importo stabilito dalla Giunta regionale in misura non superiore alla diaria giornaliera dei consiglieri regionali; a tutti i membri del Comitato spetta inoltre il rimborso delle spese documentabili eventualmente sostenute e di quelle di viaggio con mezzo motorizzato privato, da calcolarsi in base alla normativa vigente in materia per i dipendenti regionali.
  5. Per l’espletamento dei compiti ad esso affidati il Comitato può richiedere pareri verbali o scritti a specialisti di varie discipline].

Art. 4

(Dichiarazione di monumentalità).

  1. Qualunque cittadino o ente, attraverso apposita istanza indirizzata all’Assessorato regionale dell’Agricoltura, Foreste ed Ambiente Naturale, può proporre che siano dichiarate monumentali piante ritenute in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2.
  • Le istanze di cui al primo comma sono trasmesse dall’Assessorato regionale dell’Agricoltura, Foreste ed Ambiente Naturale al comitato di cui all’articolo 3, corredate di una relazione tecnica preliminare riportante le principali informazioni circa l’ubicazione e le caratteristiche delle piante oggetto della proposta, predisposta dal Servizio Selvicoltura, Difesa e Gestione del Patrimonio Forestale.
  • L’inserimento delle piante nel registro delle piante monumentali di cui all’articolo 8 è stabilito dalla Giunta regionale con propria deliberazione, previa acquisizione del parere vincolante del comitato di cui all’articolo 3 e sentite, in merito, le osservazioni del comune entro il cui territorio le piante sono radicate; con la stessa deliberazione la Giunta regionale stabilisce, su indicazione del Comitato di cui all’articolo 3, il valore di ciascuna pianta.
  • Le piante radicate all’interno di parchi cittadini o di giardini di proprietà di enti o di privati possono essere dichiarate monumentali soltanto previa acquisizione dell’assenso scritto del proprietario.

Art. 5

(Abbattimento di piante monumentali).

  1. L’abbattimento delle piante monumentali protette ai sensi della presente legge deve essere autorizzato dalla Giunta regionale con propria deliberazione, previa acquisizione del parere vincolante di cui al quarto comma dell’articolo 3.

Art. 6

(Cura e straordinaria manutenzione delle piante monumentali).

  1. Il Servizio Selvicoltura, Difesa e Gestione del Patrimonio Forestale dell’Assessorato dell’Agricoltura, Foreste ed Ambiente Naturale provvede alla cura ed alla straordinaria manutenzione delle piante dichiarate monumentali e dei castagni da frutto, anche se non monumentali purché aventi almeno il diametro di cui alla lettera a) del primo comma dell’articolo 2.
  • Sugli alberi monumentali di proprietà della Regione, dei comuni e delle Consorterie gli interventi saranno disposti d’ufficio, previa comunicazione informativa agli Enti richiamati.
  • Sugli alberi monumentali di proprietà privata e sui castagni da frutto gli interventi sono subordinati alla sottoscrizione di una richiesta da parte dei proprietari.

Art. 7

(Sanzioni amministrative).

  1. Ferma restando l’applicazione delle pene previste dalle leggi statali e regionali in materia di taglio e danneggiamento di piante, nei confronti di chiunque danneggi le piante dichiarate monumentali in base alla presente legge sono previste, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente ” Modifiche al sistema penale “, le seguenti sanzioni amministrative:

a) per il taglio o il grave danneggiamento, il pagamento di una somma in denaro da Lire 1.500.000 a Lire 4.500.000;

b) per la riduzione della chioma o i danni alla corteccia o all’apparato radicale, il pagamento di una somma in denaro da Lire 500.000 a Lire 1.500.000;

c) per lesioni, anche di modeste entità, su qualsiasi parte vegetativa viva, il pagamento di una somma in denaro da Lire 100.000 a Lire 300.000.

Art. 8

(Registro regionale delle piante monumentali).

  1. E’ istituito, presso l’Assessorato regionale dell’Agricoltura, Foreste ed Ambiente Naturale, il registro regionale delle piante monumentali, ove sono conservate le schede relative ai dati dendrometrici, dendroauxometrici, morfologici, fitopatologici e altre importanti notizie concernenti le singole piante.
  • Il registro regionale delle piante monumentali è conservato presso il Servizio Selvicoltura, Difesa e Gestione del Patrimonio Forestale, che provvede all’aggiornamento delle relative schede, previo rilievo biennale dei dati di cui al primo comma.
  • Ciascuna pianta monumentale viene iscritta nel registro di cui al primo comma con il valore ad essa attribuito dalla Giunta regionale ai sensi del terzo comma dell’articolo 4 che costituisce termine di riferimento in caso di danneggiamento.

Art. 9

(Norme finanziarie).

  1. L’onere derivante dall’applicazione della presente legge valutato in annue lire 100.000.000 a decorrere dal 1990 graverà sui seguenti capitoli che verranno istituiti nel bilancio di previsione per l’anno 1990 e sui corrispondenti capitoli per gli anni successivi:

Cap. 29370 ” Spese per interventi di cura e manutenzione degli alberi monumentali e dei castagni da frutto “

LR 21 agosto 1990, n. 50, articolo 6 L. 40.000.000

Cap. 29375 ” Spese per retribuzione agli operai forestali addetti alla cura e alla manutenzione straordinaria degli alberi monumentali e dei castagni da frutto “(CCNL)

LR 21 agosto 1990, n. 50, articolo 6 L. 55.000.000

Cap. 29380 ” Spese per il funzionamento del Comitato per l’accertamento dei requisiti delle piante da considerarsi monumentali “

LR 21 agosto 1990, n. 50, articolo 3 L. 5.000.000

  1. Alla copertura dell’onere di cui al comma precedente si provvede:

a) per l’anno 1990 mediante prelievo dal fondo globale di cui al capitolo 50100 ” Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese correnti) ” a valere sull’accantonamento previsto dall’allegato n. 8 del bilancio di previsione della Regione denominato ” Interventi su alberi monumentali e sui castagni da frutto “

b) per gli anni 1991 e 1992 mediante utilizzo per L. 200.000.000 delle risorse disponibili iscritte al programma 2.2.1.07. ” Forestazione e difesa dei boschi ” del bilancio pluriennale 1990/1992.

  1. A decorrere dal 1991 la ripartizione degli oneri sarà disposta con Legge finanziaria di cui all’articolo 19 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90.

Art. 10

(Variazioni di bilancio).

  1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 1990 sono apportate le seguenti variazioni:

Variazione in diminuzione:

Cap. 50100 ” Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese correnti) ” L. 100.000.000

Variazione in aumento:

Programma regionale: 2.2.1.0.8.: ” Parchi, riserve naturali e beni ambientali “

Codificazione: 2.1.2.1.0.3.10.29.04

Cap. 29370 (di nuova istituzione)

“Spese per interventi di cura e manutenzione straordinaria degli alberi monumentali e dei castagni da frutto “

LR 21 agosto 1990, n. 50, articolo 6 L. 40.000.000

Codificazione: 2.1.1.4.2.2.10.29.04

Cap. 29375 (di nuova istituzione)

“Spese per retribuzione agli operai forestali addetti alla cura e alla manutenzione straordinaria degli alberi monumentali e dei castagni da frutto ” (CCNL)

LR 21 agosto 1990, n. 50, articolo 6 L. 55.000.000

Codificazione: 1.1.1.4.2.2.10.29.04

Cap. 29380 (di nuova istituzione)

“Spese per il funzionamento del Comitato per l’accertamento dei requisiti delle piante da considerarsi monumentali”

LR 21 agosto 1990, n. 50, articolo 3 L. 5.000.000

Tot. in aumento L. 100.000.000

(1) Articolo abrogato dall’art. 7 del R.R. 17 agosto 1999, n. 3 ai sensi del combinato disposto degli artt. 11 e 66, comma 3, della L.R. 23 ottobre 1995, n. 45, limitatamente all’istituzione del Comitato per l’accertamento dei requisiti delle piante.

 

Una Giornata con i Grandi Alberi all’Ortobotanico di Roma

Premesso che, una dettagliata relazione sugli alberi dell’Ortobotanico di Roma è stata già scritta da Tiziano Fratus nel suo sito dedicato ai cercatori di alberi www.homoradix.com e che Loreta Gratani Direttrice dell’Ortobotanico nello splendido Libro “L’orto botanico di Roma”, parla di alberi monumentali, anche noi, di molisealberi, abbiamo voluto raccontare una giornata in compagnia di alcuni grandi alberi. Da non esperti ci siamo un po’ documentati. Quando si va nel Lazio e a Roma a vedere gli alberi dobbiamo citare anche Antimo Palumbo e la sua Associazione “l’Adea” a questo link.
Il File pdf può essere scaricato qui o anche su scribd.

La tutela dei boschi e dei grandi alberi serve ancora?

Agnone AlberoLa nostra Associazione, come da statuto, è impegnata a diffondere la cultura del territorio dei boschi e degli alberi in particolare dei grandi alberi denominati: “patriarchi”, “alberi monumentali”, “alberi secolari”, “grandi alberi” “monumenti della natura” Alberi quasi tutti protetti e salvaguardati oggi da una legge nazionale e da alcune leggi regionali. Le leggi comunque servono a ben poco se non c’è il rispetto e la consapevolezza dell’esistenza di un patrimonio vegetale, di monumenti naturali, di boschi, di alcune aree del Molise (collina e montagna) da difendere e valorizzare contro molti  pericoli dell’attività umana (incendi, tagli irrazionali, distruzione di specie rare o in via di estinzione, cave, impianti e centrali fortemente inquinanti e spesso inutili, impianti fotovoltaici eolici capannoni ecc…..) riducendo la biodiversità e aumentando la CO2 (anidride carbonica) nell’aria; problemi di cui i mass-media e studi di dettaglio parlano spesso ma che poco interessano la gente “comune” perchè in molte zone del Molise ancora non colpiscono da vicino “l’orticello di ognuno” anche se si sente parlare di diossina, pcb, nitrati, mercurio nell’aria e gravi malattie. In periodi di crisi economica, ed energetica, con l’ inflazione, i mutui, il costo del petrolio  che aumenta parlare di alberi, anidride carbonica, biodiversità interessa ben poco.

Ci rendiamo perfettamente conto che la materia e la terminologia forestale legate alla natura degli alberi e del bosco è un po’ complicata. Termini quali: biodiversità, biocenosi, valutazione di incidenza, habitat prioritari, zone di protezione speciale, rete natura 2000, condizionalità, unità ambientali, unità fitoclimatica, termotipi sintaxa, orno-ostrieti, dendrochirurgia, ipsometria, fitoiatria, fitosociologia, fotobionti, dendrocronologia, ecocertificazione forestale, e sigle varie come FSC, CFC, PFEC, GFS ecc…stanno complicando la vita anche a chi si occupa di alberi e  boschi.

Su questo sito cerchiamo il piu’ possibile di essere comprensibili e semplici con un vocabolario sui termini legati ai boschi e agli alberi più limitato. Dovremo fare un glossario ma forse non lo faremo mai: ne esistono già tanti. Come cita il Capodarca nel suo bellissimo libro “Alberi monumentali delle Marche”: gli alberi come ogni essere vivente seguono il ciclo eterno stabilito della natura crescono, vivono, fanno carriera, si ammalano e muoiono. Termini molto semplici. Si scrive molto, si fanno studi, relazioni, analisi, convegni ecc..  ma forse ancora si fa ben poco per gli alberi e i boschi mentre le frane, le erosioni, il degrado del territorio, il consumo di suolo continuano in molte zone del Molise.

Dei 136 comuni molisani circa 50 hanno una superficie boschiva sotto il 20% del loro territorio ed in particolare nella provincia di Campobasso. Questi boschi non sono poi in condizioni migliori, spesso non c’è rinnovazione, i boschi privati e spesso alcuni sono abbandonati o tagliati irrazionalmente per il solo scopo economico.

cartina_piccolaLa legna è un bene economico primario e le prescrizioni di massima e di polizia forestale pur se utili non sempre hanno un buon effetto visto le irrisorie sanzioni che prevedono. Se la superficie boschiva o meglio i terreni abbandonati all’agricoltura e “marginali” stanno sempre aumentando in Provincia di Isernia, non dobbiamo essere contenti perchè occorre vedere cosa fare con questi suoli polverizzati, frammezzati con vegetazione soggetta più facilmente ad incendi, degrado ,  ecc,

Occorre quindi partire da una azione programmatica come citava il vecchio Piano Forestale Regionale nel 2006:

– tutela e miglioramento del patrimonio forestale del Molise;
– miglioramento degli strumenti di conoscenza, normativi e informativi sulle risorse forestali;
– aumento dei livelli di occupazione e delle occasioni di impiego legati al miglioramento produttivo della filiera bosco – prodotti della selvicoltura.
– miglioramento dell’offerta dei servizi turistico – ricreativi connessi al patrimonio forestale.
– Gestione forestale sostenibile (GFS), che prevede il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali senza compromettere quelli delle generazioni future, garantendo la perpetuità dei valori del bosco, con specifiche azioni per il mantenimento ed il miglioramento della biodiversità.
Importanza strategica è attribuita alla migliore conoscenza delle risorse forestali della Regione, che il Piano pone fra i primi obiettivi da realizzare, al fine di avere tutte quelle informazioni che consentiranno di migliorare i futuri strumenti di programmazione.
Valorizzazione dell’aspetto paesaggistico delle aree montane inciderà positivamente sull’offerta dei servizi legati all’uso multiplo del bosco. E’ necessario attivare un insieme di iniziative culturali, sociali e turistiche che aiutino le aree interne ad uscire dall’ isolamento, rafforzando anche un processo di residenzialità a vantaggio sopratutto dei piccoli centri rurali.
– lavori selvicolturali di prevenzione degli incendi e manutenzione dei soprassuoli boschivi;
– ripulitura delle fasce boscate limitrofe alle strade d’accesso e d’attraversamento di superfici boscate;
– creazione di cinture verdi parafuoco ai margini dei boschi limitrofi ai campi coltivati;
– formazione e qualificazione professionale.
– l’allontanamento dei residui vegetali accumulati negli strati superficiali del suolo (resti di lavorazione, ramaglia, piante secche);
– la potatura dei rami secchi e bassi, onde evitare che eventuali incendi radenti possano tramutarsi in incendi di chioma;
– lo sfoltimento dei rimboschimenti troppo densi;
– l’allontanamento dal bosco di piante secche in piedi per evitare la risalita delle fiamme e la permanenza in loco del fuoco …
Quante cose ci sono da fare intorno e dentro un bosco  Forse molte  cose si fanno, ma molte no.  Basta guardarsi un po’ intorno.

 

Molisealberi in Piemonte con Tiziano Fratus

Esperienza di molisealberi, con lo scrittore-poeta-fotografo-alberografo-cercatore di alberi, Tiziano Fratus. Per farla breve, il grande Tiziano: “l’Uomo radice” ci ha accolto con la sua semplicità, umiltà e gentilezza in quel di  Torino e dintorni.  Di che cosa abbiamo parlato con Tiziano? Per l’80% del tempo di grandi alberi. Tiziano ci ha  accompagnato alla visita di un castagno e di un frassino maggiore, naturalmente secolari. Le foto e l’articolo, che abbiamo ripreso dal suo sito a noi dedicato  “parlano” da sole.  Come lui stesso si definisce e meglio spiega  in uno dei suoi ultimi libri  La linfa nelle Vene : l’Uomo radice”  è un  “Uomo o donna che vive quotidianamente un rapporto di stretta connessione con la terra e gli elementi naturali e vegetali , con particolare attenzione alle proprie radici locali, valorizzando i beni e le risorse della terra in cui vive e lavora”.  E’ anche  “un uomo o donna radice anche quell’individuo che sa girare il mondo costituendo nuove connessioni con il paesaggio che si trova ad attraversare. Elemento centrale della connessione è l’albero, in particolare l’albero secolare e/o l’albero monumentale”.

Speriamo  che molti possono diventare degli “Uomini radice” in molti luoghi d’Italia come Tiziano.  Speriamo che aumentino i  “cercatori di alberi veri” (siamo ancora pochi e noi di molisealberi cominciamo a diventare vecchi e spesso nascosti nei boschi) per ” dedicare parte della nostra  esistenza alla ricerca di alberi monumentali, secolari o di pregio, o come dice  sempre Tiziano  un uomo o donna “ossessionato dalla bellezza degli alberi”.

Noi di molisealberi grazie all’Uomo radice” e cercatore di alberi riprendiamo un pò il “discorso” fermato  sui grandi alberi e sui  boschi delle nostre parti. Perchè  “Siamo noi che possiamo trasformare il paesaggio che ci circonda in qualcosa da studiare, da capire, da nominare e sicuramente da amare come quelle piccole e grandi cose che costellano l’esistenza che sono gli alberi. Condividiamo con Lui  la  passione-ossessione per gli alberi. Grazie di cuore Tiziano, per quello che fai per molisealberi e per gli alberi.

Ecco l’articolo di Tiziano dal suo sito e dedicato a noi di molisealberi

Ed ecco le foto con Tiziano Fratus al grande Castagno di  Giaglione (TO) e al Frassino Maggiore di Moncenisio a 1460 msl (TO). Mai visto un Frassino così. Fotografato anche il Fotografo Tiziano 

 

Il Pioppo di Pescopennataro

Specie: Populus nigra var. Italica
Nome Comune: Pioppo Nero
Circonferenza (mt): 2.00-2.20
Stato Vegetativo: buono
Altezza (mt): 25
Età (anni): 80-100
Quota Slm (mt): 1174

Pioppo cipressino a Pescopennataro
Pioppo cipressino a Pescopennataro

A Pescopennataro sono presenti molti abeti bianchi, infatti il paese viene comunemente chiamato “il paese dell’Abete Bianco”. E’ più raro trovare qualche pianta di Pioppo nero a forma piramidale (chiamata volgarmente Pioppo cipressino). Non è una una pianta comunque di alto valore monumentale ma è bella a vedersi in particolare quando il vento muove le sue foglie. Il pioppo cipressino è stato importato e utilizzato come pianta ornamentale e anche per costituire molti filari alberati lungo le strade. I suoi rami sono numerosi, piccoli e si possono trovare già alla base del fusto che ha una corteccia molto rugosa e screpolata. Esso raggiunge considerevoli altezze come questo che emerge isolato su un ampio prato. La sua unicità è dovuta alla zona che è particolarmente umida e che ha permesso facilmente alla pianta di crescere liberamente nell’areale dove predomina il faggio e l’abete bianco. Abbiamo provato a stimare la sua età che sicuramente è intorno ai 100 anni (forse abbiamo esagerato?!) anche se il pioppo ha un rapido accrescimento; l’altezza però è considerevole.

Ecco dove si trova sulla mappa


Visualizza Alberi monumentali in una mappa di dimensioni maggiori

Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani

Art. 7 della legge nazionale 14 Gennaio 2013 n. 10

Disposizioni per la tutela e la salvaguardia degli alberi monumentali, dei filari e delle alberate di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale

1. Agli effetti della presente legge e di ogni altra normativa in vigore nel territorio della Repubblica, per «albero monumentale» si intendono:

a) l’albero ad alto fusto isolato o facente parte di formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate ovvero l’albero secolare tipico, che possono essere considerati come rari esempi di maestosita’ e longevita’, per eta’ o dimensioni, o di particolare pregio naturalistico, per rarita’ botanica e peculiarita’ della specie, ovvero che recano un preciso riferimento ad eventi o memorie rilevanti dal  punto di vista storico, culturale, documentario o delle
tradizioni locali;
b) i filari e le alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale, ivi compresi quelli inseriti nei centri urbani;
c) gli alberi ad alto fusto inseriti in particolari complessi architettonici di importanza storica e culturale, quali ad esempio ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per i beni e le attivita’ culturali ed il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, sono stabiliti i principi e i criteri direttivi per il censimento degli alberi monumentali ad opera dei comuni e per la redazione ed il periodico aggiornamento da parte delle regioni e dei comuni degli elenchi di cui al comma 3, ed e’ istituito l’elenco degli alberi monumentali d’Italia alla cui gestione provvede il Corpo forestale dello Stato. Dell’avvenuto inserimento di un albero nell’elenco e’ data pubblicita’ mediante l’albo pretorio, con la specificazione della localita’ nella quale esso sorge, affinche’ chiunque vi abbia interesse possa ricorrere avverso l’inserimento. L’elenco degli alberi monumentali d’Italia e’ aggiornato periodicamente ed e’ messo a disposizione, tramite sito internet, delle amministrazioni pubbliche e della collettivita’.

3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni recepiscono la definizione di albero monumentale di cui al comma 1, effettuano la raccolta dei dati risultanti dal censimento operato dai comuni e, sulla base degli elenchi comunali, redigono gli elenchi regionali e li trasmettono al Corpo forestale dello Stato. L’inottemperanza o la persistente inerzia delle regioni comporta, previa diffida ad adempiere entro un determinato termine, l’attivazione dei poteri sostitutivi da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, per l’abbattimento o il danneggiamento di alberi monumentali si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 100.000. Sono fatti salvi gli abbattimenti, le modifiche della chioma e dell’apparato radicale effettuati per casi motivati e improcrastinabili, dietro specifica autorizzazione comunale, previo parere obbligatorio e vincolante del Corpo forestale dello Stato.

5. Per l’attuazione del presente articolo e’ autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2013 e di 1 milione di euro per l’anno 2014. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Perchè salvare un grande albero?

Faggio a Longano Sin dai tempi antichi l’uomo ha attribuito agli alberi, soprattutto ai grandi alberi, molti significati: storico, culturale religioso, paesaggistico, estetico affettivo ed emozionale spesso identificandoli come l’essenza stessa della vita. Il culto dei grandi alberi si perde nella notte dei tempi. Era proibito abbatterli si rischiava la prigione. Gli alberi chiamati anche “storici”, sono inseriti nelle memorie e nelle tradizioni di un popolo. Sono testimoni di eventi anche leggendari. La loro fortuna è di vivere un’età millenaria. Solo a loro è concesso in quanto come dice il capitano Valido Capodarca in uno dei suoi libri sui grandi alberi: ” Un albero non è mai di parte” perchè è il vero testimone della realtà storica. Si risale al medioevo, all’impero romano  ma anche a 4000 anni fa con il famoso castagno dei Cento Cavalli sull’Etna nel comune di Sant’Alfio (CT)  E’ considerato come il più famoso e tra i più grandi d’Italia  e oggetto di uno dei più antichi atti di tutela naturalistica.

Tra storia e leggenda in Italia ci sono dei grandi alberi che meritano o meglio dovrebbero meritare più  attenzione e rispetto. Moltissimi sono ancora quelli che devono essere trovati e altri sicuramente non ci sono più. Alberi che hanno assistito a guerre, carestie, sopportato avversità di qualsiasi tipo, hanno fatto ombra a Santi e Guerrieri, Tronchi di queste piante utilizzati come nascondigli e come rifugi. Molti rievocano guerre come il Platano dei cento bersaglieri nel Veneto, il Platano di Napoleone di Ponte Bormida oppure leggende come la quercia delle streghe di Gragnano di Capannori (Lucca). Il leccio delle Ripe a Piancastagnaio (Siena), l’Albero del Piccioni ad Ascoli Piceno secondo cui avrebbe riposato San Francesco, il Tiglio di San Berardino a Todi e altri altri ancora. Molti monumenti naturali sono legati a Santi in particolare il Cipresso di San Francesco a Villa Verucchio (Forlì), i faggi Santi di Vallombrosa; gli abeti di San Francesco a La Verna (Arezzo). Alcuni alberi rievocano tradizioni come il cerro di Vietralla (VT) ai piedi del quale ogni anno si celebra lo “sposalizio dell’Albero”. Potremo continuare per molto…… Se potessero parlare racconterebbero la storia di un territorio, di una comunità di un popolo. Sono dei monumenti storici ed artistici e per questo motivo devono essere tutelati come patrimonio regionale o nazionale o meglio dell’umanità alla pari di un reperto archelogico o di un monumento.

Come afferma Alfonso Alessandrini nel suo storico libro sui Grandi Alberi “La dimensione dei grandi alberi ci sovrasta e incombe con l’autorità dei secoli e dei millenni sul nostro quotidiano” e ancora “sono alberi carismatici, portano i nomi di santi di eroi, sono cattedrali vive, architravi del bosco, puntelli del firmamento. Sono alberi con un anima che hanno avuto certamente un angelo custode molto zelante e si sono salvati”. Il messaggio culturale del grande albero è evidente, ci si avvicina all’ambiente ad un bosco. L’albero “monumentale” non è solo un semplice numero censito con una etichetta in basso ma un elemento fondamentale del paesaggio e un “ornamento” naturale. La visione di un vecchio albero ci deve far provare nuove sensazioni nuove curiosità soprattutto quando viene scoperto, ci avviciniamo alle meraviglie della natura.

Ricostruire la storia di un albero non è facile, spesso non c’ è un limite tra storia leggenda, tradizioni popolari.Qualche esemplare grande si è salvato spesso proprio grazie alla considerazione di cui godeva presso le comunità locali si è tramandato da generazione a generazione, qualcuno non si è nemmeno accorto dell’esistenza ed è rimasto là vicino ad un “vecchio fabbricato”, ad un giardino, in un prato o nascosto in un bosco o perché spesso ha segnato un limite di confine tra terreni. In Italia buona parte degli alberi monumentali individuati e segnalati è situata all’interno di aree protette, parchi e giardini, boschi non facilmente raggiungibili, sia pubblici sia privati, in situazioni in cui i motivi di interesse conservativo estetico e affettivi hanno prevalso su quelli di natura economica. Si comprende quindi come alberi grandi ed annosi costituiscano oggi un’ eccezione, non certo la regola. Non dobbiamo pensare che la sopravvivenza di esemplari arborei vetusti sia frutto solo del caso o di una considerazione particolare da parte di una comunità locale: essi sopravvivono per secoli alle avversità naturali in quanto risultano dotati di una particolare vitalità, in qualche modo codificata a livello genetico (alla stessa stregua di un esemplare umano che abbia saputo superare il secolo di vita).

L’albero viene preso come esempio alla vita dell’uomo, perchè molte fasi della sua vita possono ricordare quelle umane: esso ha bisogno di un seme per nascere, come un bimbo, di un atto di amore della natura ; appena sbocciato è indifeso, ha bisogno di qualcuno che lo protegga, lo ripari dagli elementi e dagli animali affamati dei suoi teneri virgulti, come un bambino che viene guidato dalla mano del genitore; crescendo è in grado di dare la vita ai propri discendenti; la sua opera è spesso preziosa nel tempo, ma la sua fine può lasciare molto di più di un uomo stesso alla propria morte.

L’albero è generoso, dà molto di sè, anzi tutto: esso è ombra fresca per il contadino accaldato nei duri lavori della campagna, o per gli innamorati in cerca di un momento di segreta intimità, può essere riparo nella burrasca, è casa per tanti uccellini che fanno il nido su di lui, è riparo dal vento per le case, è prodigo produttore di frutti, allieta la vista con i suoi fiori a primavera e al momento del taglio si dona del tutto: per dare calore come legna da ardere, come materia essenziale per i mobili, per raccogliere tra le proprie fibre l’uomo al momento dell’ultimo viaggio. Testimoni del tempo gli alberi monumentali hanno visto tante cose, avvenimenti, personaggi transitati, gioie, vita, morte, stagioni che si sono susseguite senza sosta.

albero

E’ un pò come se ci trovassimo in una sera invernale intorno a uno scoppiettante camino, a turno ci raccontano tutto la loro storia di quello che hanno visto e vissuto. Tanti sono pertanto i motivi d’interesse dei “patriarchi” arborei e molteplici le motivazioni che ci devono indurre a conoscere e a conservare nel miglior modo possibile un simile patrimonio.

 

Gli alberi monumentali in Provincia di Isernia

Mappa Provincia d'IserniaIn Provincia di Isernia gli alberi monumentali più numerosi sono sicuramente il cerro e le roverelle. Non mancano comunque faggi e castagni. Si trovano spesse presso casali abbandonati o vecchie masserie. Qui l’uomo e le generazioni passate, le tradizioni familiari e forse la non curanza, hanno lasciato crescere e sviluppare queste piante. Grandi alberi si trovano nelle piazze dei paesi e conservano ancora la loro architettura patriarcale come platani, tigli e cipressi.
L’Albero della Regione più conosciuto è il Re Fajone: esso è un po’ il simbolo del Molise. Sicuramente é il più fotografato e immortalato nella sua bellezza. E’ un faggio con circonferenza di 6,4 metri e altezza di 18 mt… da vero patriarca. Si trova in località Valle Santa Maria, all’interno di un bosco, in vicinanza della riserva di MAB Montedimezzo nel Comune di Vastogirardi. E’ riportato in diverse guide turistiche. Le condizioni fitosanitarie della pianta non sono comunque soddisfacenti.

Altra specie di valore è un cerro in località le Vigne del Comune di Castel del Giudice. E’ il cerro che ha una circonferenza tra le più grandi della sua specie. La circonferenza è di 6.30 mt, l’altezza di 15 mt e si trova in un buono stato di vegetazione. Sicuramente è il Cerro con diametro più grande della Provincia.

Spostandoci dall’Alto Molise alle Mainarde nel Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise, merita attenzione l’Acero di Valle Ura in una zona impervia, con pendenze elevate del Comune di Pizzone. E’ un albero leggendario perchè sembra essere scampato ad eventi atmosferici più diversi: valanghe , fulmini, vento, forse perché si trova protetto all’interno di un canalone. Il Capodarca già nel suo libro “Abruzzo, 60 Alberi da salvare” lo descrive bene in dettaglio e racconta la sua avventura per trovarlo. La sua circonferenza è di 6.60 mt, l’altezza è di 18 mt. E’ raro trovare aceri montani di questa dimensione. Uno simile e forse più famoso si trova a Monte Tranquillo (Pescasseroli).

In località Le Forme sempre nel comune di Pizzone ci sono solitari alberi di faggio. Essi costituiscono un elemento fondamentale del paesaggio. Un curioso fenomeno, sempre descritto dal Capodarca, in cui un grande faggio ha inglobato nella parte basale del tronco un masso di pietra di notevole dimensione che sembra far parte del tronco stesso.

Altri alberi secolari in particolare faggi si trovano sulla Montagnola Colle dell’Orso a Frosolone e Civitanova del Sannio. A Filignano c’è una grande Roverella con rami ad arco. Si citano poi altri alberi monumentali nei comuni di Venafro (Oliveti secolari), Isernia (Pino domestico), Castelpetroso (Querce), Pietrabbondante, San Pietro Avellana, Carovilli, Pescolanciano (cerri e faggi). Molti grandi alberi si trovano inoltre nei centri abitati in piazze o in vicinanza di casolari come ad esempio maestose Roverelle a Rocchetta a Volturno, ad Acquaviva di Isernia ed inoltre tigli con la loro folta chioma vicino chiesette di campagna in località S. Ilario nel comune di Montenero Valcocchiara, a Sessano del Molise all’angolo della Chiesa di Madonna degli Angeli e nei comuni di Frosolone e Longano. Platani secolari si trovano in molti centri abitati tra cui Isernia. A Venafro stupendi oliveti millenari dell’epoca sannita. Alcuni di questi oliveti presentano delle grosse cavità rimanendo solo dei grossi tronchi.