(BUR Regione Veneto del 13 agosto 2002 n. 78)
Fonte: Regione Veneto
Articolo 1
Finalità
1. Allo scopo di tutelare e valorizzare il patrimonio ambientale e il paesaggio della Regione, la presente legge detta norme per l’individuazione degli alberi monumentali di alto pregio naturalistico e storico, di interesse paesaggistico e culturale presenti nella Regione del Veneto.
Articolo 2
Definizione
1. Sono considerati alberi monumentali di alto pregio naturalistico e storico e di interesse paesaggistico e culturale:
a) gli alberi isolati o facenti parte di formazioni boschive naturali o artificiali che per età o dimensioni possono essere considerati come rari esempi di maestosità o longevità;
b) gli alberi che hanno un preciso riferimento a eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico o culturale o a tradizioni locali.
Articolo 3
Elenco regionale degli alberi monumentali
1. È istituito, presso l’azienda regionale Veneto Agricoltura, l’elenco regionale degli alberi monumentali.
2. A tal fine l’azienda regionale Veneto Agricoltura, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, definisce la metodologia di rilevazione ed i contenuti informativi di una scheda tipo che deve contenere almeno i dati caratteristici di vegetazione e i criteri di tutela di cui all’articolo 2.
3. L’azienda regionale Veneto Agricoltura, sulla base della scheda di cui al comma 2 ed esaminate le eventuali proposte pervenute ai sensi del comma 4, predispone l’elenco regionale degli alberi monumentali.
4. L’inserimento nell’elenco regionale degli alberi monumentali può avvenire anche su proposta delle Province, dei Comuni, delle Comunità montane, degli Enti parco ed anche a seguito di segnalazioni di singoli cittadini o associazioni ai medesimi enti. In tale ultimo caso detti enti sono tenuti a trasmettere la segnalazione all’azienda regionale Veneto Agricoltura, entro sessanta giorni dal ricevimento, corredata dal loro parere trasmesso contestualmente al cittadino o all’associazione interessata.
5. La scheda tipo di cui al comma 2 e l’elenco regionale degli alberi monumentali sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto. L’elenco regionale degli alberi monumentali è aggiornato periodicamente.
6. Le strutture regionali competenti in materia di servizi forestali, di servizi fitosanitari e l’azienda regionale Veneto Agricoltura assicurano, ciascuno nell’ambito delle rispettive competenze, l’assistenza per gli aspetti agroforestali e di fitopatologia agli alberi dell’elenco di cui al comma 1.
Articolo 4
Iniziative di valorizzazione e tutela
1. Gli alberi inseriti nell’elenco sono segnalati come Albero monumentale protetto. Legge regionale “Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali”.
2. L’azienda regionale Veneto Agricoltura e gli enti di cui all’articolo 3, comma 4, promuovono iniziative di pubblicizzazione e valorizzazione degli alberi inclusi nell’elenco, al fine di divulgarne la conoscenza, il significato della tutela, nonché per migliorare il contesto territoriale e ambientale circostante.
3. I Comuni riportano nel proprio strumento urbanistico generale gli alberi monumentali protetti e le relative aree di pertinenza dettando apposita normativa di tutela.
4. È vietato a chiunque abbattere, danneggiare o comunque modificare la struttura degli alberi monumentali inseriti nell’elenco regionale, salvo quanto previsto ai commi 5 e 6.
5. Gli interventi per una corretta manutenzione e conservazione degli alberi monumentali nonché il loro eventuale abbattimento, qualora non siano già attribuiti alla competenza di enti o amministrazioni diverse ai sensi della normativa statale e regionale vigente, sono autorizzati dal Comune, previa acquisizione di un parere tecnico delle strutture regionali competenti in materia di servizi forestali e fitosanitari.
6. L’abbattimento di alberi inclusi nell’elenco di cui all’articolo 3, avviene per esigenze di pubblica incolumità o per esigenze fitosanitarie e comunque dopo aver accertato l’impossibilità ad adottare soluzioni alternative.
7. I Comuni e le strutture regionali competenti in materia di servizi forestali e fitosanitari vigilano sull’applicazione delle disposizioni della presente legge.
Articolo 5
Sanzioni amministrative
1. Chiunque compia gli interventi di manutenzione e conservazione degli alberi monumentali senza l’autorizzazione di cui all’articolo 4, comma 5 è assoggettato ad una sanzione amministrativa da un minimo di Euro 50,00 ad un massimo di Euro 100,00.
2. Chiunque danneggi o abbatta alberi sottoposti a tutela della presente legge senza l’autorizzazione di cui all’articolo 4, comma 5, è assoggettato a una sanzione amministrativa da un minimo di Euro 5.000,00 ad un massimo di Euro 15.000,00 per ogni albero abbattuto.
3. L’area di pertinenza delle piante abbattute senza l’autorizzazione non può essere utilizzata per diversa destinazione.
4. All’applicazione delle sanzioni di cui al comma 1, provvedono i Comuni nel cui territorio è stata commessa la violazione con le modalità e le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e alla legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10
5. Il Comune incamera i relativi proventi che destina prioritariamente alla cura, tutela, valorizzazione e al reimpianto degli alberi monumentali ed eventualmente alle cure colturali dell’alberatura pubblica.
Articolo 6
Reimpianto
1. In caso di abbattimento i Comuni possono provvedere al reimpianto di specie vegetali analoghe a quelle abbattute.
Articolo 7
Norma finanziaria
1. Alle spese di natura corrente derivanti dall’applicazione della presente legge, quantificabili in euro 51.645,00 per ciascuno degli esercizi 2002, 2003 e 2004, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall’unità previsionale di base U0185 Fondo speciale per le spese correnti”, partita n. 4 e contestuale incremento dello stanziamento autorizzato sull’unità previsionale di base U0167 Iniziative per attività editoriali e catalogazione” iscritta nello stato di previsione della spesa del bilancio 2002 e pluriennale 2002-2004, per competenza e cassa relativamente al primo esercizio e per sola competenza relativamente ai due esercizi successivi.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.