Ecco il punto dolente del Decreto, dare una definizione giuridica di “albero monumentale”. Ancora oggi non sappiamo bene cosa significa “bosco” (sempre dal punto di vista giuridico), e ancora più complicato definire giuridicamente un albero monumentale. L’art. 2 del decreto legge 227/2001, definisce bosco i terreni con estensione non inferiore a metri quadrati 2000, larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al 20 per cento con misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti. Ci sono sentenze della Corte di Giustizia Europea, del Consiglio di Stato, della Cassazione civile e penale dei vari TAR Regionali sulla definizione di bosco. Accennaimo un po’ di normativa: Art 3 lett a) e b) Reg CE 2152/2003. Art. 21 r.d. 16 maggio 1926 n. 1126. Regio Decreto 3267-1923 (legge Serpieri). Legge n. 431 del 1985 (legge Galasso). Articolo 146, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490. Ex artt. 423 e 425 n. 5 cod. penale. Legge quadro sugli incendi boschivi n. 353/2000 (art.423-bis c.p.). Articolo 181 del D.L.vo n. 42/2004. Art. 1 comma 37 L.N 308/2004. Leggi varie regionali sui boschi e foreste ecc. con rispettive sentenze TAR.
Per il decreto legge del 2001 bosco, foresta e selva sono equiparati. Ogni regione stabilisce per il territorio di competenza la definizione di bosco. La legge nazionale infatti rimanda alle regioni i valori minimi di larghezza, estensione e copertura necessari affinché un´area sia considerata bosco, le dimensioni delle radure e dei vuoti che interrompono la continuità del bosco e le fattispecie che per la loro particolare natura non sono da considerarsi bosco..
Il comma 6 dell’articolo 2 del dlgs 227/2001: “Nelle more dell’emanazione delle norme regionali di cui al comma 2 e ove non diversamente gia’ definito dalle regioni stesse si considerano bosco i terreni coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, i castagneti, le sugherete e la macchia mediterranea, ed esclusi i giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i castagneti da frutto in attualita’ di coltura e gli impianti di frutticoltura e d’arboricoltura da legno di cui al comma 5. Le suddette formazioni vegetali e i terreni su cui essi sorgono devono avere estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al 20 per cento, con misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti. E’ fatta salva la definizione bosco a sughera di cui alla legge 18 luglio 1956, n. 759. Poi ci sono: “gli assimilati” a bosco: i fondi gravati dall’obbligo di rimboschimento per le finalita’ di difesa idrogeologica del territorio, qualita’ dell’aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversita’, protezione del paesaggio e dell’ambiente in generale, nonche’ le radure e tutte le altre superfici d’estensione inferiore a 2000 metri quadri che interrompono la continuita’ del bosco.
Già è complicato definire il bosco poi il legislatore ha inserito un “terreno coperto di una vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale. E che significa vegetazione forestale arborea? Al riguardo, è stato, infatti, osservato (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 29.03.2013, n. 1851) che la suddetta “vegetazione forestale arborea” costituisce un requisito necessario ma non sufficiente (neppure in presenza del dato dimensionale) ad integrare un bosco, dovendo la medesima copertura altresì:
– costituire un sistema vivente complesso (non perciò caratterizzato da una monocoltura artificiale), di apparenza non artefatta (come ad es. se a filari);
– essere tendenzialmente permanente: perciò non solo non destinato all’espianto o alla produzione agricola, ma anche, in virtù del dato naturale, mediamente presumibile come capace di autorigenerarsi perché dotato di risorse tali da consentire il rinnovamento spontaneo.
Sappiamo solo che il bosco risulta diversamente disciplinato: come produttivo, di difesa idrogeologica, di protezione del paesaggio, di qualità dell’aria, di conservazione della biodiversità. Ci sono allora diverse competenze di chi deve far rispettare le leggi correlate all’imposizione di specifici regimi vincolistici: “vincolo protettivo”, “vincolo idrogeologico”, “vincolo paesaggistico” “vincolo paesistico”, e di “tutela paesaggistica”.
E’ per albero monumentale? diciamo che è lo stesso, le dimensioni (circonferenza del fusto, larghezza della chioma, altezza, età ) non sono una condizione necessaria per definirlo come tale anzi definire un albero monumentale rimane dal punto di vista giuridico ancora più di difficile interpretazione. Ecco il testo del decreto di definizione di albero monumentale.
Art. 4. Definizione di albero monumentale
1. Ai sensi dell’art. 7, comma 1, della legge 14 gennaio 2013, n. 10, si intende per «albero monumentale»:
a) l’albero ad alto fusto isolato o facente parte di formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate ovvero l’albero secolare tipico, che possano essere considerati come rari esempi di maestosità e longevità, per età o dimensioni, o di particolare pregio naturalistico, per rarità botanica e peculiarità della specie, ovvero che rechino un preciso riferimento ad eventi o memorie rilevanti
dal punto di vista storico, culturale, documentario o delle tradizioni locali;
b) i filari e le alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale, ivi compresi quelli inseriti nei centri urbani;
c) gli alberi ad alto fusto inseriti in particolari complessi architettonici di importanza storica e culturale, quali ad esempio ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private.
2. Ai fini dell’individuazione degli alberi monumentali singoli o delle formazione vegetali monumentali di cui al comma 1, lettera b) , si considerano gli esemplari appartenenti sia a specie autoctone — specie naturalmente presenti in una determinata area geografica nella quale si sono originate o sono giunte senza l’intervento diretto, intenzionale o accidentale, dell’uomo — che alloctone — specie non appartenenti alla flora originaria di una determinata area geografica, ma che vi sono giunte per l’intervento, intenzionale o accidentale, dell’uomo.
La definizione dice tutto e niente infatti nel punto a) ci sono gli “o” e gli “ovvero” o isolato o facente parti di formazioni boschive. Per dire gli alberi o stanno da soli o stanno in bosco. O stanno in formazioni boschive naturali o in quelle artificiali: “ovunque ubicate” ci sono 8 “o” e “ovvero” nel punto a) I nostri alberi possono stare da tutte le parti:.. anche sulla luna?
Poi c’è “l’albero secolare tipico” (definizione mai sentita) come i “prodotti tipici” o l’albero come raro esempio di maestosità e longevità per età o dimensione o di particolare pregio naturalistico (è chi è competenete a definirere con un “numero” il pregio naturalistico di un albero? Mentre l’età, le dimensioni, le altezze sono indicate con dei numeri.
Il punto 2. definisce la specie autoctona e alloctona (non bastava origine naturale o artificiale nella definizone di bosco?) per l’individuazione. Chi individua o segnala un albero allora la prima cosa che deve dire è se autoctono monumentale o alloctono monumentale singolo o in formazione vegetale. Quanto diciamo che l’età di una quercia o di un faggio è di 150 anni, di 300 anni, ecc.. Ci sapete dire a quale età senza o con l’intervento dell’uomo una quercia o un faggio è autoctono o alloctono o di origine naturale o artificiale?
Ogni comune d’ Italia che deve fare il censimento degli alberi monumentali deve avere una figura professionale che sappia cosa si intende per: alto fusto, alberate di particolare pregio paesaggistico, alloctono, autoctono, naturale e artificiale, flora originaria, rarità botanica, pregio naturalistico.
Inoltre nel dlgs 227/2001 si evidenzia che i giardini pubblici e le aberature stradali non sono boschi, mente i filari e le alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale, ivi compresi quelli inseriti nei centri urbani si intendono “alberi monumentali”.
Tutti gli alberi nei giardini pubblici e delle aberature stradali, che non sono boschi, e che non sono sottoposti a vincolo paesaggistico e che non sono quindi di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale, ivi compresi quelli inseriti nei centri urbani potranno essere tutti tagliati senza autorizzazione? In effetti non rientrano nella definizione di bosco e di albero monumentale.
Per approfondimenti
http://www.ambientediritto.it/Giurisprudenza/BOSCHI.htm
http://www.ambientediritto.it/home/categorie/boschi-e-macchia-mediterranea