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Regione Veneto – Elenco degli alberi monumentali censiti dal Corpo Forestale dello Stato

VenetoElenco degli esemplari censiti in Veneto che presentano le caratteristiche di maggiore interesse ambientale e culturale.

Comune Prov Località Genere Specie Circ.mt. Alt.mt. Nome comune Nome inglese
Belluno BL San Pellegrino Liriodendron tulipifera L. 3.57 27 liriodendro tulip tree
Belluno BL Coste Quercus robur L. 5.96 25 farnia English oak
Chies d’Alpago BL Pian Formosa Fagus sylvatica L. 4.3 24 faggio common beech
Lentiai BL Giaroni di Stabie Tilia cordata Mill. 6.5 15 tiglio selvatico small-leafed lime
Ospitale di Cadore BL Val Tovanella Taxus baccata L. 4.7 15 tasso common yew
Pedavena BL Al Fagaron Fagus sylvatica L. 5.2 20 faggio common beech
Padova PD Orto Botanico Platanus orientalis L. 6.2 23 platano orientale oriental plane
Padova PD Orto Botanico Chamaerops humilis L.* 0 10 palma nana dwarf palm
Padova PD Chiostro Basilica S. Antonio Magnolia grandiflora L.* 3.5 22 magnolia magnolia
Ariano Polesine RO San Basilio Quercus robur L.* 6.1 28 farnia English oak
Lendinara RO S. Rocco Platanus orientalis L. 7 31 platano orientale oriental plane
Asolo TV Casa Freia (centro abitato) Quercus ilex L. 4.82 22 leccio holm oak
Borso del Grappa TV Boscon Fagus sylvatica L.* 3.2 28 faggio common beech
Cison di Valmarino TV Villa Brandolini Platanus orientalis L. 6.2 28 platano orientale oriental plane
Cison di Valmarino TV Castello Cedrus libani Barr. 5.15 22 cedro del Libano cedar of Lebanon
Codogne’ TV Chiesa S. Andrea Platanus orientalis L. 4.28 26 platano orientale oriental plane
Farra di Soligo TV Villa de Toffoli Platanus orientalis L. 5.24 28 platano orientale oriental plane
Miane TV Casera Faganello Fraxinus excelsior L. 3.81 26 frassino maggiore spruce fir
Mogliano Veneto TV Villa Trevisanato Cedrus libani Barr. 3.5 25 cedro del Libano cedar of Lebanon
Segusino TV Molvine Fraxinus excelsior L. 3.95 20 frassino maggiore spruce fir
Valdobbiadene TV Borri Fagus sylvatica L. 4.95 22 faggio common beech
Valdobbiadene TV Borri II Fagus sylvatica L. 4.2 30 faggio common beech
Valdobbiadene TV Frescada Fagus sylvatica L. 4.5 25 faggio common beech
Valdobbiadene TV Lavel Basso Fagus sylvatica L. 4.2 24 faggio common beech
Valdobbiadene TV Zimion Fagus sylvatica L. 6.5 22 faggio common beech
Valdobbiadene TV Boc Tilia cordata Mill. 5.35 29 tiglio selvatico small-leafed lime
Vittorio Veneto TV Costa Pinus pinea L. 3.1 20 pino domestico stone pine
Fossalta di Portogruaro VE S. Antonio Quercus robur L.* 7.4 14 farnia English oak
Mira VE Villa Venier Fagus sylvatica L. 4.8 30 faggio common beech
Cesuna di Roana VI Campanari Abies alba Mill. 4.9 25 abete bianco common silver fir
Lonigo VI parco Pavoniani Taxodium distichum Rich. 4.5 30 cipresso calvo Italian cypress calvo
Monteviale VI parco Loschi Zilieri dal Verme Taxodium distichum Rich.* 6.6 26 cipresso calvo Italian cypress calvo
Piovene Rocchette VI Via A. Rossi Cedrus deodara Loud. 8.75 25.5 cedro dell’Himalaya deodar
Recoaro Terme VI Fonte Franco Cedrus deodara Loud. 5.4 40 cedro dell’Himalaya deodar
Recoaro Terme VI Malga Anghebe Fagus sylvatica L. 4.6 28 faggio common beech
Recoaro Terme VI Malga Sebe Tilia platyphyllos Scop. 5.3 27 tiglio nostrale large leafed lime
Recoaro Terme VI Recoaro Mille Fagus sylvatica L. 4.8 30 faggio common beech
Santorso VI Villa Rossi Taxodium distichum Rich.* 5.3 30 cipresso calvo Italian cypress calvo
Santorso VI Villa Rossi Aesculus hippocastanum L. 4.45 30 ippocastano horse chestnut
Santorso VI Villa Gori Cedrus deodara Loud. 4.95 35 cedro dell’Himalaya deodar
Santorso VI Villa Gori Cupressus sempervirens L. 4.5 30 cipresso Italian cypress
Santorso VI parco Rossi Pinus strobus L. 6.95 28 pino strobo Weymouth pine
Santorso VI parco Rossi Magnolia grandiflora L. 3.4 21 magnolia magnolia
Schio VI Villa Rossi Cedrus deodara Loud. 5.2 30 cedro dell’Himalaya deodar
Schio VI Viale Maraschino Taxus baccata L. 3.5 18 tasso common yew
Schio VI Villa Lorenzetti Cedrus deodara Loud. 5.6 30 cedro dell’Himalaya deodar
Caprino Veronese VR Al Platano Platanus orientalis L.* 10.3 16 platano orientale oriental plane
Cerro Veronese VR centro abitato Quercus crenata Lam.* 3.6 24 cerro sughera Turkey oak sughera
Dolce’ VR Volargne Cupressus sempervirens L.* 4.3 23 cipresso Italian cypress
Erbezzo VR strada per Arnezzo Fagus sylvatica L. 5 28 faggio common beech
Erbezzo VR Busino Fagus sylvatica L. 5.1 20 faggio common beech
Illasi VR parco Sagramoso Quercus robur L. 4.1 26 farnia English oak
Sona VR Corte Pieta’ Celtis australis L.* 6.4 13 bagolaro southern nettle tree
Tregnago VR Rovere Quercus robur x Quercus pubescens* 5.3 26 farnia x roverella English oak x downy oak
Tregnago VR Villa Adelia Cedrus deodara Loud. 5.9 35 cedro dell’Himalaya deodar
Tregnago VR Villa Cavaggioni Cedrus libani Barr. 4.78 25.5 cedro del Libano cedar of Lebanon
Verona VR Panorama Cedrus deodara Loud. 4.8 32 cedro dell’Himalaya deodar

* esemplare ritenuto di eccezionale valore storico o monumentale  I dati sono forniti dal sito del Corpo Forestale dello Stato  (anno 1982)  

L’elenco degli alberi monumentali della Regione Veneto è stato aggiornato nel 2020 ai sensi della nuova legge nazionale 13/2010.  Ecco la mappa  

Fonte: Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e del Turismo 

Regione Veneto – Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali – Legge Regione Veneto 9 agosto 2002, n. 20

(BUR Regione Veneto del  13 agosto 2002 n. 78)

Fonte: Regione Veneto

Articolo 1
Finalità
1. Allo scopo di tutelare e valorizzare il patrimonio ambientale e il paesaggio della Regione, la presente legge detta norme per l’individuazione degli alberi monumentali di alto pregio naturalistico e storico, di interesse paesaggistico e culturale presenti nella Regione del Veneto.

Articolo 2
Definizione
1. Sono considerati alberi monumentali di alto pregio naturalistico e storico e di interesse paesaggistico e culturale:
a) gli alberi isolati o facenti parte di formazioni boschive naturali o artificiali che per età o dimensioni possono essere considerati come rari esempi di maestosità o longevità;
b) gli alberi che hanno un preciso riferimento a eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico o culturale o a tradizioni locali.

Articolo 3
Elenco regionale degli alberi monumentali
1. È istituito, presso l’azienda regionale Veneto Agricoltura, l’elenco regionale degli alberi monumentali.
2. A tal fine l’azienda regionale Veneto Agricoltura, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, definisce la metodologia di rilevazione ed i contenuti informativi di una scheda tipo che deve contenere almeno i dati caratteristici di vegetazione e i criteri di tutela di cui all’articolo 2.
3. L’azienda regionale Veneto Agricoltura, sulla base della scheda di cui al comma 2 ed esaminate le eventuali proposte pervenute ai sensi del comma 4, predispone l’elenco regionale degli alberi monumentali.
4. L’inserimento nell’elenco regionale degli alberi monumentali può avvenire anche su proposta delle Province, dei Comuni, delle Comunità montane, degli Enti parco ed anche a seguito di segnalazioni di singoli cittadini o associazioni ai medesimi enti. In tale ultimo caso detti enti sono tenuti a trasmettere la segnalazione all’azienda regionale Veneto Agricoltura, entro sessanta giorni dal ricevimento, corredata dal loro parere trasmesso contestualmente al cittadino o all’associazione interessata.
5. La scheda tipo di cui al comma 2 e l’elenco regionale degli alberi monumentali sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto. L’elenco regionale degli alberi monumentali è aggiornato periodicamente.
6. Le strutture regionali competenti in materia di servizi forestali, di servizi fitosanitari e l’azienda regionale Veneto Agricoltura assicurano, ciascuno nell’ambito delle rispettive competenze, l’assistenza per gli aspetti agroforestali e di fitopatologia agli alberi dell’elenco di cui al comma 1.

Articolo 4
Iniziative di valorizzazione e tutela
1. Gli alberi inseriti nell’elenco sono segnalati come Albero monumentale protetto. Legge regionale “Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali”.
2. L’azienda regionale Veneto Agricoltura e gli enti di cui all’articolo 3, comma 4, promuovono iniziative di pubblicizzazione e valorizzazione degli alberi inclusi nell’elenco, al fine di divulgarne la conoscenza, il significato della tutela, nonché per migliorare il contesto territoriale e ambientale circostante.
3. I Comuni riportano nel proprio strumento urbanistico generale gli alberi monumentali protetti e le relative aree di pertinenza dettando apposita normativa di tutela.
4. È vietato a chiunque abbattere, danneggiare o comunque modificare la struttura degli alberi monumentali inseriti nell’elenco regionale, salvo quanto previsto ai commi 5 e 6.
5. Gli interventi per una corretta manutenzione e conservazione degli alberi monumentali nonché il loro eventuale abbattimento, qualora non siano già attribuiti alla competenza di enti o amministrazioni diverse ai sensi della normativa statale e regionale vigente, sono autorizzati dal Comune, previa acquisizione di un parere tecnico delle strutture regionali competenti in materia di servizi forestali e fitosanitari.
6. L’abbattimento di alberi inclusi nell’elenco di cui all’articolo 3, avviene per esigenze di pubblica incolumità o per esigenze fitosanitarie e comunque dopo aver accertato l’impossibilità ad adottare soluzioni alternative.
7. I Comuni e le strutture regionali competenti in materia di servizi forestali e fitosanitari vigilano sull’applicazione delle disposizioni della presente legge.

Articolo 5
Sanzioni amministrative
1. Chiunque compia gli interventi di manutenzione e conservazione degli alberi monumentali senza l’autorizzazione di cui all’articolo 4, comma 5 è assoggettato ad una sanzione amministrativa da un minimo di Euro 50,00 ad un massimo di Euro 100,00.
2. Chiunque danneggi o abbatta alberi sottoposti a tutela della presente legge senza l’autorizzazione di cui all’articolo 4, comma 5, è assoggettato a una sanzione amministrativa da un minimo di Euro 5.000,00 ad un massimo di Euro 15.000,00 per ogni albero abbattuto.
3. L’area di pertinenza delle piante abbattute senza l’autorizzazione non può essere utilizzata per diversa destinazione.
4. All’applicazione delle sanzioni di cui al comma 1, provvedono i Comuni nel cui territorio è stata commessa la violazione con le modalità e le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e alla legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10
5. Il Comune incamera i relativi proventi che destina prioritariamente alla cura, tutela, valorizzazione e al reimpianto degli alberi monumentali ed eventualmente alle cure colturali dell’alberatura pubblica.

Articolo 6
Reimpianto
1. In caso di abbattimento i Comuni possono provvedere al reimpianto di specie vegetali analoghe a quelle abbattute.

Articolo 7
Norma finanziaria
1. Alle spese di natura corrente derivanti dall’applicazione della presente legge, quantificabili in euro 51.645,00 per ciascuno degli esercizi 2002, 2003 e 2004, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall’unità previsionale di base U0185 Fondo speciale per le spese correnti”, partita n. 4 e contestuale incremento dello stanziamento autorizzato sull’unità previsionale di base U0167 Iniziative per attività editoriali e catalogazione” iscritta nello stato di previsione della spesa del bilancio 2002 e pluriennale 2002-2004, per competenza e cassa relativamente al primo esercizio e per sola competenza relativamente ai due esercizi successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.