Regione Lombardia – Legge regionale n. 10 del 31 marzo 2008 articolo 12

Legge Regionale 31 marzo 2008, n. 10 Disposizioni per la tutela e la conservazione della piccola fauna, della flora e della vegetazione spontanea (articolo BURL n. 14, 1° suppl. ord. del 04 Aprile 2008 )

Articolo 12
1. La Regione promuove la tutela degli alberi monumentali quali patrimonio naturale e storico della Lombardia; con successiva delibera di Giunta, ai fini della miglior definizione degli alberi monumentali e della loro tutela, la Regione individua gli elementi paesistici, naturalistici, storici, architettonici, culturali che ne permettano il riconoscimento.
2. Per le finalità di cui al comma 1 gli enti competenti ai sensi dell’articolo 5, comma 9, individuano all’interno del loro territorio gli alberi monumentali da sottoporre a tutela.
3. Possono essere individuati quali alberi monumentali esemplari appartenenti alla flora autoctona e esemplari di specie di notevole valore storico, culturale e paesaggistico anche appartenenti a specie alloctone, purché non invasive ai sensi dell’articolo 1, comma 3, lettera e).
4. Sono vietati il danneggiamento e l’abbattimento degli alberi monumentali, salvo che per motivi di sicurezza e incolumità.

Con D.G.R. n. 1044 del 22.12.2010: “Modalità per la definizione degli alberi monumentali e per la loro tutela (art. 12 L.R. 10/08). La nuova Direzione Generale nell’ambito delle proprie competenze in materia di tutela e conservazione della flora e vegetazione spontanea, individua con questa delibera i criteri per la definizione degli alberi monumentali e per la loro tutela. La monumentalità viene attribuita sulla base di sei caratteristiche: la dimensione, la rarità botanica, la forma e portamento, il valore paesaggistico, il pregio in termini di architettura vegetale ed il legame con particolare eventi storici o tradizioni locali.

Possono essere definiti monumentali non solo gli alberi ma anche gli arbusti e i rampicanti, intesi come singoli esemplari ma anche come gruppi di piante (es. in filare), o architetture vegetali di particolare pregio paesaggistico (es. i parchi di ville storiche) o storico culturali (es: i roccoli). Queste piante possono appartenere sia alla flora autoctona cioè tipica della regione, che alla flora alloctona cioè non originaria dell’area geografica di riferimento purchè non invasiva.

La deliberà è scaricabile qui:  DGR 1044 del 22.12.2010

 

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