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Leggi, normative e documenti sui Grandi alberi in Italia

Regione Puglia – L.R 12/2013 “Integrazione alla legge regionale 4 giugno 2007 n. 14”

Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia.

La legge regionale 14/2007 integrata e modificata con L.R 12/2013.

Regione_Puglia-logoAnno 2007, la Regione Puglia forse per prima in Italia ha parlato di tutelare gli olivi monumentali. La legge ripresa dal sito della regione puglia, è la  L.R. 14/2007, dal titolo “Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali”,  vuole contribuire a creare un patrimonio di olivi  non solo come coltura ma anche come cultura, sviluppo turistico e paesaggistico della Regione.

L’art. 1 infatti recita: “La Regione Puglia tutela e valorizza gli alberi di ulivo monumentali, anche isolati, in virtù della loro funzione produttiva, di difesa ecologica e idrogeologica nonché quali elementi peculiari e caratterizzanti della storia, della cultura e del paesaggio regionale”. L’art. 8  “in considerazione dei peculiari aspetti storici, rurali, sociali, ambientali e paesaggistici che caratterizzano il patrimonio regionale degli ulivi secolari, l’Assessorato al turismo e industria alberghiera (…) promuove uno specifico progetto di valorizzazione turistica (…)”. L’art. 10, secondo cui “è vietato il danneggiamento, l’abbattimento, l’espianto e il commercio degli ulivi monumentali inseriti nell’elenco regionale di cui all’articolo 5”, ad eccezione di deroghe esclusivamente per motivi di pubblica utilità o per opere i cui procedimenti autorizzativi siano stati completati alla data di entrata in vigore della presente legge” (art. 11.1).

Quindi in teoria solo per pubblica incolumità e sicuramente per fisiopatie (malattie) e per opere i cui procedimenti autorizzativi siano stati completati nel 2007 (forse ma non è chiaro per noi) questi alberi possono essere abbattuti.

Si è poi visto che con la L.R. 12/2013, il cui art. 1 ha integrato l’art. 11.1 della L.R. 14/2007 con queste parole: “ovvero per piani attuativi di strumenti urbanistici generali adeguati alla legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 (Tutela ed uso del territorio), ubicati nelle zone omogenee B e C e con destinazioni miste alla residenza, nonché per aree di completamento (zona B del Decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’art. 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765), ricadenti nei centri abitati delimitati ai sensi del Codice della strada, approvati prima della data di entrata in vigore della presente legge.

Per tali ultimi interventi non si applicano le previsioni di cui al comma 3 dell’articolo 6.  Si è complicato il tutto: si preferisce non capirci più nulla e alla fine pare che adesso si possano espiantare gli ulivi perchè si elimina  l’applicazione dell’art. 6 comma 3 della L.R. 14/2007 che dice che questi ulivi sono sottoposti a prescrizione delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano Urbanistico territoriale tematico per il paesaggio  PUTTP.

Conclusione: noi di molisealberi nel 2013 non ci abbiamo ancora capito niente di quello che sta succedendo per gli olivi monumentali  della Puglia. Comunque si sta effettuando un grande lavoro di censimento di queste piante  in continuo aggiornamento. Il Corpo forestale dello Stato aveva già nel 2010 censito 13.000 ulivi monuemtali (Delibera di approvazione Regione Puglia n. 345 del 08/03/2011)  

Dovrebbero arriva a 5 o 6 sei milioni gli ulivi monumentali (come si legge sulla stampa locale ) in Puglia. Noi abbiamo visto l’elenco excel scaricabile dal sito dell’Assessorato Ambiente della Regione Puglia con gli aggiornamenti di cui l’ultimo della DGR Puglia 1417/2013  e abbiamo visto l’elenco di ben 350.000 (da verificare meglio) ulivi monumetali  con indicazioni delle coordinate di ubicazione e dei fogli e particelle catastali.

Un Censimento é un lavoro davvero notevole; crediamo occorra ancora molto tempo. Ma gli ulivi secolari se non millenari della Puglia sanno aspettare le generazioni future.

Regione Trentino Alto Adige – Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d’acqua e delle aree protette – Provincia autonoma di Trento Legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11

B.U. 5 giugno 2007, n. 23, suppl. n. 2
[omissis]
ARTICOLO 24
Piante monumentali e siti di particolare valenza ambientale
logo regione trentino1. I piani forestali e montani individuano e censiscono le piante monumentali e i siti di particolare valenza ambientale, naturalistica ed ecologica presenti nelle aree forestali e montane. L’elenco delle emergenze così individuate è trasmesso alla struttura provinciale competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio, al fine dell’eventuale attivazione della procedura prevista dalla vigente normativa provinciale in materia di urbanistica e tutela del paesaggio per l’inclusione nell’elenco dei beni di rilevante interesse ambientale e naturalistico.
2. Se le piante monumentali e i siti di particolare valenza ambientale sono inclusi nell’elenco dei beni di rilevante interesse ambientale e naturalistico, alla loro valorizzazione e manutenzione, secondo quanto previsto dalla vigente normativa provinciale in materia di urbanistica e tutela del paesaggio, provvedono i comuni in proprio o affidando l’intervento a soggetti privati, ovvero le amministrazioni separate dei beni di uso civico, con il supporto tecnico delle strutture provinciali competenti.
3. E’ garantita in ogni caso la gestione forestale dei siti ricadenti in aree a bosco, secondo le direttive contenute nei piani forestali e montani.
[omissis]

Regione Emilia Romagna L.R. 24 gennaio 1977, n. 2 e succ. mod.

REGIONE EMILIA ROMAGNA – LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1977, n. 2 E SUCC MOD ED INTEGRAZIONI PROVVEDIMENTI PER LA SALVAGUARDIA DELLA FLORA REGIONALE – ISTITUZIONE DI UN FONDO REGIONALE PER LA CONSERVAZIONE DELLA NATURA – DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DEI PRODOTTI DEL SOTTOBOSCO

Art. 6 (già sostituito da art 39 L.R 2 aprile 1988 n. 11 e poi modificato dall’ art 30 L.R 1 agosto 2002  n. 18)
regione emilia romagnaCon decreto del Presidente della Giunta regionale, anche su proposta dei Comuni, delle Comunità montane, della Amministrazioni provinciali, del Comitato circondariale di Rimini, delle Assemblee di Comuni di Imola e Cesena, degli Istituti universitari interessati, delle associazioni naturalistiche, ricreative e del tempo libero, dell’Istituto per i beni artistici culturali e naturali e dell’Azienda regionale delle foreste, sono assoggettati a particolare tutela esemplari arborei singoli o in gruppi, in bosco o in filari, di notevole pregio scientifico o monumentale vegetanti nel territorio regionale, sentito il parere del Comitato consultivo regionale per l’ambiente naturale e della competente Commissione consiliare.
Il decreto è emanato sulla base di un elenco degli esemplari arborei individuati annualmente a seguito di istruttoria compiuta dall’Istituto per i beni artistici, culturali e naturali che dovrà contenere gli elementi conoscitivi e le indicazioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma successivo.
Il decreto dovrà indicare:
a) la esatta ubicazione degli esemplari arborei tutelati con riferimento anche all’individuazione catastale dell’area ove insistono;
b) le caratteristiche di tali esemplari e le modalità di segnalazione degli stessi in loco;
c) i criteri e la durata di applicazione del regime di tutela nonché i soggetti pubblici e privati cui la tutela viene affidata;
d) il tipo e le modalità degli interventi necessari ad assicurare la buona conservazione dello stato vegetativo degli esemplari tutelati.
Il decreto regionale è atto definitivo e deve essere notificato ai soggetti proprietari degli degli esemplari arborei assogettati a tutela entro sessanta giorni dalla data di esecutività.
Sulla base di appositi finanziamenti annuali assegnati dalla Regione, l’Istituto per i beni artistici, culturali e naturali provvederà ad erogare ai soggetti di cui alla lettera c) del terzo comma i fondi eventualmente necessari per gli interventi conservativi e di salvaguardia degli esemplari arborei tutelati.

Regione Abruzzo L.R. 28 maggio 2013, n. 12 Tutela del patrimonio arboreo della regione

Art. 6
(Tutela del patrimonio arboreo della regione)

1. La Regione, ai sensi dell’articolo 9 del proprio Statuto, protegge e valorizza il paesaggio, le bellezze naturali e l’ambiente, garantisce la tutela ed il rispetto delle risorse e dei beni naturali, assicurandone la fruizione a tutti i cittadini.

2. Ai fini della tutela e della salvaguardia degli alberi monumentali, dei filari e delle alberate di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale, nelle more della redazione degli elenchi comunali e regionale di cui al comma 3, dell’art. 7, della Legge 14 gennaio 2013, n. 10, avente ad oggetto “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani”, è vietato sul territorio dei centri urbani regionali il danneggiamento, l’abbattimento e l’espianto di:
a) alberi ad alto fusto isolati o facenti parte di formazioni boschive naturali o artificiali ovvero alberi secolari tipici, suscettibili di considerazione ai sensi della lett. a), comma 1, articolo 7, della Legge n. 10/2013;
b) filari e alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale;
c) alberi ad alto fusto inseriti in particolari complessi architettonici di importanza storica e culturale, quali ad esempio ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private.

3. L’abbattimento e l’espianto del patrimonio arboreo di cui al comma 2, esclusivamente per casi motivati e improcrastinabili, è consentito previo parere obbligatorio e vincolante del Corpo forestale dello Stato, idoneo ad escludere la praticabilità di soluzioni alternative o complementari aventi minore impatto ambientale.

Regione Toscana – Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali e modifica dell’art. 3 della legge regionale 11 aprile 1995, n. 49. – Legge Regionale 13 agosto 1998, n. 60

B.U.R. n. 31  del 24.08.98

ARTICOLO 1 (Finalita’)

1. Allo scopo di tutelare e valorizzare il patrimonio ambientale e il paesaggio della regione, la presente legge detta norme per l’individuazione degli alberi monumentali di alto pregio naturalistico e storico, di interesse paesaggistico e culturale.

ARTICOLO 2 (Definizione)

1. Ai fini della presente legge sono considerati alberi monumentali di alto pregio naturalistico e storico:

a) gli alberi isolati o facenti parte di formazioni boschive naturali o artificiali che per eta’ o dimensioni possono essere considerati come rari esempi di maestosita’ o longevita’; b) gli alberi che hanno un preciso riferimento a eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico o culturale o a tradizioni locali.

ARTICOLO 3 (Elenco regionale degli alberi monumentali)

1. E’ istituito, presso la Giunta regionale, l’elenco regionale degli alberi monumentali.

2. L’inserimento nell’elenco regionale degli alberi monumentali avviene su proposta dei comuni, ovvero dei soggetti gestori di cui all’articolo 6 della legge regionale 11 aprile 1995, n. 49, ” Norme sui parchi, le riserva naturali e le aree naturali protette di interesse locale” se territorialmente competenti, in seguito definiti soggetti gestori. L’inserimento puo’ avvenire anche a seguito di segnalazione di singoli cittadini ai comuni o agli enti gestori; in tal caso detti enti sono tenuti a trasmettere la segnalazione alla Giunta regionale, entro 60 giorni dal ricevimento, corredata dal loro parere trasmesso contestualmente al cittadino o all’associazione interessata.

3. La Giunta regionale provvede, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, a definire i contenuti informativi tramite una scheda tipo per la presentazione delle proposte di inserimento nell’elenco, che deve contenere almeno i dati caratteristici di vegetazione e i criteri di tutela di cui all’art. 1.

4. La Giunta regionale acquisito il parere della Consulta tecnica di cui all’articolo 3 della legge regionale 11 aprile 1995, n. 49, sulle proposte pervenute ai sensi del comma 2, predispone e aggiorna, di norma annualmente, l’elenco degli alberi monumentali.

5. In prima attuazione l’elenco e’ predisposto dalla Giunta regionale entro un anno dell’entrata in vigore della presente legge; le proposte di cui al comma 2 pervengono dai soggetti proponenti alla Giunta regionale entro 90 giorni dall’adozione, da parte di quest’ultima, dell’atto di definizione dei contenuti informativi di cui al comma 3.

6. I comuni territorialmente competenti, ovvero i soggetti gestori, operano gli adeguamenti necessari degli strumenti di pianificazione per l’individuazione delle aree di pertinenza agli alberi monumentali e l’adozione delle relative tutele.

7. L’ARSIA e l’ARPAT, nell’ambito delle rispettive competenze, assicurano l’assistenza per gli aspetti agronomici e di fitopatologia agli alberi dell’elenco di cui al comma 1.

ARTICOLO 4 (Modifica dell’art. 3 della legge regionale 11 aprile 1995, n. 49)

1. Dopo la lettera d) del comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 e’ aggiunta la seguente: “d bis) predisposizione e aggiornamento dell’elenco regionale degli alberi monumentali”

ARTICOLO 5 (Tutela e valorizzazione)

1. Gli alberi inseriti nell’elenco sono segnalati in loco come ” Albero monumentale protetto. LR 60/98″.

2. La Giunta regionale e gli di Enti cui all’articolo 3 comma 2 promuovono iniziative di pubblicizzazione e valorizzazione degli alberi inclusi nell’elenco, al fine di divulgarne la conoscenza, il significato della tutela nonche’ per migliorare il contesto territoriale e ambientale circostante.

ARTICOLO 6 (Abbattimento)

1. L’abbattimento di alberi inclusi nell’elenco di cui all’articolo 3, avviene per esigenze di pubblica incolumita’ o per esigenze fitosanitarie, e comunque dopo aver accertato l’impossibilita’ ad adottare soluzioni alternative. In questo caso l’abbattimento viene autorizzato dai comuni ovvero dai soggetti gestori, previa acquisizione di una perizia tecnica.

ARTICOLO 7 (Sanzioni amministrative)

1. Chiunque abbatta senza l’autorizzazione di cui all’articolo 6, o danneggi alberi sottoposti a tutela della presente legge, e’ assoggettato a una sanzione amministrativa da un minimo di L. 1.000.000 ad un massimo di L. 10.000.000 per ogni albero abbattuto.

2. L’area di pertinenza delle piante abbattute senza autorizzazione non puo’ essere utilizzata per diversa destinazione; ad essa si applica la disposizione di cui all’articolo 8, comma 1.

3. All’applicazione delle sanzioni di cui al primo comma provvedono i comuni ovvero i soggetti gestori nel cui territorio e’ stata commessa la violazione con le modalita’ di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, nonche’ della legge regionale 12 novembre 1993 n. 85. Il comune ovvero i soggetti gestori incamerato i relativi proventi che destinano prioritariamente alla cura, tutela, valorizzazione e reimpianto degli alberi monumentali ed eventualmente alle cure colturali dell’alberatura pubblica.

ARTICOLO 8 (Obbligo di reimpianto)

1. In caso di abbattimento i comuni ovvero i soggetti gestori dispongono l’obbligo del reimpianto di specie vegetali analoghe a quelle abbattute.

2. Qualora non si ottemperi all’obbligo previsto dal precedente comma entro il termine assegnato per il reimpianto, il comune ovvero i soggetti gestori provvedono d’ufficio e gli inadempimenti sono assoggettati a una sanzione amministrativa pari all’importo minimo previsto dall’articolo 7 comma 1, oltre al rimborso delle spese eventualmente sostenute.

3. L’atto emanato ai sensi del comma 1 individua anche il soggetto obbligato ad assicurare le cure colturali e la conservazione. In caso di inadempienza vengono ulteriormente applicate le sanzioni previste dal comma 2.

ARTICOLO 9 (Abrogazione)

1. E’ abrogato l’articolo 8 della legge regionale 8 novembre 1982, n. 82

Regione Veneto – Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali – Legge Regione Veneto 9 agosto 2002, n. 20

(BUR Regione Veneto del  13 agosto 2002 n. 78)

Fonte: Regione Veneto

Articolo 1
Finalità
1. Allo scopo di tutelare e valorizzare il patrimonio ambientale e il paesaggio della Regione, la presente legge detta norme per l’individuazione degli alberi monumentali di alto pregio naturalistico e storico, di interesse paesaggistico e culturale presenti nella Regione del Veneto.

Articolo 2
Definizione
1. Sono considerati alberi monumentali di alto pregio naturalistico e storico e di interesse paesaggistico e culturale:
a) gli alberi isolati o facenti parte di formazioni boschive naturali o artificiali che per età o dimensioni possono essere considerati come rari esempi di maestosità o longevità;
b) gli alberi che hanno un preciso riferimento a eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico o culturale o a tradizioni locali.

Articolo 3
Elenco regionale degli alberi monumentali
1. È istituito, presso l’azienda regionale Veneto Agricoltura, l’elenco regionale degli alberi monumentali.
2. A tal fine l’azienda regionale Veneto Agricoltura, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, definisce la metodologia di rilevazione ed i contenuti informativi di una scheda tipo che deve contenere almeno i dati caratteristici di vegetazione e i criteri di tutela di cui all’articolo 2.
3. L’azienda regionale Veneto Agricoltura, sulla base della scheda di cui al comma 2 ed esaminate le eventuali proposte pervenute ai sensi del comma 4, predispone l’elenco regionale degli alberi monumentali.
4. L’inserimento nell’elenco regionale degli alberi monumentali può avvenire anche su proposta delle Province, dei Comuni, delle Comunità montane, degli Enti parco ed anche a seguito di segnalazioni di singoli cittadini o associazioni ai medesimi enti. In tale ultimo caso detti enti sono tenuti a trasmettere la segnalazione all’azienda regionale Veneto Agricoltura, entro sessanta giorni dal ricevimento, corredata dal loro parere trasmesso contestualmente al cittadino o all’associazione interessata.
5. La scheda tipo di cui al comma 2 e l’elenco regionale degli alberi monumentali sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto. L’elenco regionale degli alberi monumentali è aggiornato periodicamente.
6. Le strutture regionali competenti in materia di servizi forestali, di servizi fitosanitari e l’azienda regionale Veneto Agricoltura assicurano, ciascuno nell’ambito delle rispettive competenze, l’assistenza per gli aspetti agroforestali e di fitopatologia agli alberi dell’elenco di cui al comma 1.

Articolo 4
Iniziative di valorizzazione e tutela
1. Gli alberi inseriti nell’elenco sono segnalati come Albero monumentale protetto. Legge regionale “Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali”.
2. L’azienda regionale Veneto Agricoltura e gli enti di cui all’articolo 3, comma 4, promuovono iniziative di pubblicizzazione e valorizzazione degli alberi inclusi nell’elenco, al fine di divulgarne la conoscenza, il significato della tutela, nonché per migliorare il contesto territoriale e ambientale circostante.
3. I Comuni riportano nel proprio strumento urbanistico generale gli alberi monumentali protetti e le relative aree di pertinenza dettando apposita normativa di tutela.
4. È vietato a chiunque abbattere, danneggiare o comunque modificare la struttura degli alberi monumentali inseriti nell’elenco regionale, salvo quanto previsto ai commi 5 e 6.
5. Gli interventi per una corretta manutenzione e conservazione degli alberi monumentali nonché il loro eventuale abbattimento, qualora non siano già attribuiti alla competenza di enti o amministrazioni diverse ai sensi della normativa statale e regionale vigente, sono autorizzati dal Comune, previa acquisizione di un parere tecnico delle strutture regionali competenti in materia di servizi forestali e fitosanitari.
6. L’abbattimento di alberi inclusi nell’elenco di cui all’articolo 3, avviene per esigenze di pubblica incolumità o per esigenze fitosanitarie e comunque dopo aver accertato l’impossibilità ad adottare soluzioni alternative.
7. I Comuni e le strutture regionali competenti in materia di servizi forestali e fitosanitari vigilano sull’applicazione delle disposizioni della presente legge.

Articolo 5
Sanzioni amministrative
1. Chiunque compia gli interventi di manutenzione e conservazione degli alberi monumentali senza l’autorizzazione di cui all’articolo 4, comma 5 è assoggettato ad una sanzione amministrativa da un minimo di Euro 50,00 ad un massimo di Euro 100,00.
2. Chiunque danneggi o abbatta alberi sottoposti a tutela della presente legge senza l’autorizzazione di cui all’articolo 4, comma 5, è assoggettato a una sanzione amministrativa da un minimo di Euro 5.000,00 ad un massimo di Euro 15.000,00 per ogni albero abbattuto.
3. L’area di pertinenza delle piante abbattute senza l’autorizzazione non può essere utilizzata per diversa destinazione.
4. All’applicazione delle sanzioni di cui al comma 1, provvedono i Comuni nel cui territorio è stata commessa la violazione con le modalità e le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e alla legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10
5. Il Comune incamera i relativi proventi che destina prioritariamente alla cura, tutela, valorizzazione e al reimpianto degli alberi monumentali ed eventualmente alle cure colturali dell’alberatura pubblica.

Articolo 6
Reimpianto
1. In caso di abbattimento i Comuni possono provvedere al reimpianto di specie vegetali analoghe a quelle abbattute.

Articolo 7
Norma finanziaria
1. Alle spese di natura corrente derivanti dall’applicazione della presente legge, quantificabili in euro 51.645,00 per ciascuno degli esercizi 2002, 2003 e 2004, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall’unità previsionale di base U0185 Fondo speciale per le spese correnti”, partita n. 4 e contestuale incremento dello stanziamento autorizzato sull’unità previsionale di base U0167 Iniziative per attività editoriali e catalogazione” iscritta nello stato di previsione della spesa del bilancio 2002 e pluriennale 2002-2004, per competenza e cassa relativamente al primo esercizio e per sola competenza relativamente ai due esercizi successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Regione Valle d’Aosta – Tutela delle piante monumentali – Legge regionale 21 agosto 1990, n. 50

Regione valle daosta(B.U. 28 agosto 1990, n. 35).

Art. 1

(Finalità).

  1. Con la presente legge la Regione Valle d’Aosta sottopone a particolare tutela le piante monumentali, radicate nel proprio territorio, come definite dal successivo articolo 2.

Art. 2 (Definizione di piante monumentali).

  1. Per le finalità di cui all’articolo 1 si considerano piante monumentali:

a) le piante, componenti relitte delle formazioni boschive poste a protezione dei villaggi, aventi un’età minima di anni 200 ed un tronco con diametro superiore a centimetri 80;

b) i castagni da frutto aventi un tronco con diametro superiore a centimetri 100 e una chioma vitale all’80 percento;

c) gli alberi di qualsiasi specie, esclusa la “Populus”, ovunque radicati, che per rarità, dimensioni, età o altre particolari caratteristiche possono ritenersi monumentali.

  1. La misurazione del diametro dei tronchi deve essere effettuata ad un’altezza di centimetri 130 dal suolo rilevata, nel caso in cui il terreno sia inclinato, dalla parte verso monte.

Art. 3

(Comitato per l’accertamento dei requisiti delle piante). (1)

[1. L’accertamento circa il possesso, da parte delle piante, dei requisiti di cui all’articolo 2, è effettuato da apposito Comitato, del quale fanno parte:

a) l’Assessore regionale all’Agricoltura, Foreste ed Ambiente Naturale, o suo sostituto, con funzioni di presidente;

b) il Dirigente del Servizio Selvicoltura, Difesa e Gestione del Patrimonio Forestale dell’Assessorato dell’Agricoltura, Foreste ed Ambiente Naturale, o suo sostituto;

c) il Sovraintendente per i Beni Culturali dell’Assessorato regionale del Turismo, Urbanistica e Beni Culturali, o suo sostituto;

d) un esperto in Scienze Naturali con indirizzo nella conservazione della natura, designato dalla Giunta regionale;

e) un rappresentante designato dalle associazioni protezionistiche presenti nella Regione Valle d’Aosta, scelto in quella più rappresentativa in materia di flora.

  1. Nel caso in cui le associazioni protezionistiche non provvedano alla designazione del rappresentante di cui alla lettera e) del primo comma entro trenta giorni dalla richiesta da parte dell’Assessorato dell’Agricoltura, Foreste ed Ambiente Naturale, provvede la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore all’Agricoltura, Foreste ed Ambiente Naturale.
  2. Le riunioni del Comitato sono valide quando è presente la metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.
  3. Il Comitato esprime parere vincolante, per la Giunta regionale, sulla dichiarazione di monumentalità delle piante e la loro iscrizione nel registro di cui all’articolo 8, indicando il valore delle piante da iscrivere; esprime inoltre parere vincolante, per la stessa Giunta, sull’abbattibilità delle piante monumentali, indicando quelle di maggior interesse scientifico di cui, dopo l’abbattimento, deve essere prelevato un campione di legno.
  4. Ai componenti del Comitato non dipendenti dell’Amministrazione regionale spetta un gettone giornaliero di presenza alle riunioni, di importo stabilito dalla Giunta regionale in misura non superiore alla diaria giornaliera dei consiglieri regionali; a tutti i membri del Comitato spetta inoltre il rimborso delle spese documentabili eventualmente sostenute e di quelle di viaggio con mezzo motorizzato privato, da calcolarsi in base alla normativa vigente in materia per i dipendenti regionali.
  5. Per l’espletamento dei compiti ad esso affidati il Comitato può richiedere pareri verbali o scritti a specialisti di varie discipline].

Art. 4

(Dichiarazione di monumentalità).

  1. Qualunque cittadino o ente, attraverso apposita istanza indirizzata all’Assessorato regionale dell’Agricoltura, Foreste ed Ambiente Naturale, può proporre che siano dichiarate monumentali piante ritenute in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2.
  • Le istanze di cui al primo comma sono trasmesse dall’Assessorato regionale dell’Agricoltura, Foreste ed Ambiente Naturale al comitato di cui all’articolo 3, corredate di una relazione tecnica preliminare riportante le principali informazioni circa l’ubicazione e le caratteristiche delle piante oggetto della proposta, predisposta dal Servizio Selvicoltura, Difesa e Gestione del Patrimonio Forestale.
  • L’inserimento delle piante nel registro delle piante monumentali di cui all’articolo 8 è stabilito dalla Giunta regionale con propria deliberazione, previa acquisizione del parere vincolante del comitato di cui all’articolo 3 e sentite, in merito, le osservazioni del comune entro il cui territorio le piante sono radicate; con la stessa deliberazione la Giunta regionale stabilisce, su indicazione del Comitato di cui all’articolo 3, il valore di ciascuna pianta.
  • Le piante radicate all’interno di parchi cittadini o di giardini di proprietà di enti o di privati possono essere dichiarate monumentali soltanto previa acquisizione dell’assenso scritto del proprietario.

Art. 5

(Abbattimento di piante monumentali).

  1. L’abbattimento delle piante monumentali protette ai sensi della presente legge deve essere autorizzato dalla Giunta regionale con propria deliberazione, previa acquisizione del parere vincolante di cui al quarto comma dell’articolo 3.

Art. 6

(Cura e straordinaria manutenzione delle piante monumentali).

  1. Il Servizio Selvicoltura, Difesa e Gestione del Patrimonio Forestale dell’Assessorato dell’Agricoltura, Foreste ed Ambiente Naturale provvede alla cura ed alla straordinaria manutenzione delle piante dichiarate monumentali e dei castagni da frutto, anche se non monumentali purché aventi almeno il diametro di cui alla lettera a) del primo comma dell’articolo 2.
  • Sugli alberi monumentali di proprietà della Regione, dei comuni e delle Consorterie gli interventi saranno disposti d’ufficio, previa comunicazione informativa agli Enti richiamati.
  • Sugli alberi monumentali di proprietà privata e sui castagni da frutto gli interventi sono subordinati alla sottoscrizione di una richiesta da parte dei proprietari.

Art. 7

(Sanzioni amministrative).

  1. Ferma restando l’applicazione delle pene previste dalle leggi statali e regionali in materia di taglio e danneggiamento di piante, nei confronti di chiunque danneggi le piante dichiarate monumentali in base alla presente legge sono previste, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente ” Modifiche al sistema penale “, le seguenti sanzioni amministrative:

a) per il taglio o il grave danneggiamento, il pagamento di una somma in denaro da Lire 1.500.000 a Lire 4.500.000;

b) per la riduzione della chioma o i danni alla corteccia o all’apparato radicale, il pagamento di una somma in denaro da Lire 500.000 a Lire 1.500.000;

c) per lesioni, anche di modeste entità, su qualsiasi parte vegetativa viva, il pagamento di una somma in denaro da Lire 100.000 a Lire 300.000.

Art. 8

(Registro regionale delle piante monumentali).

  1. E’ istituito, presso l’Assessorato regionale dell’Agricoltura, Foreste ed Ambiente Naturale, il registro regionale delle piante monumentali, ove sono conservate le schede relative ai dati dendrometrici, dendroauxometrici, morfologici, fitopatologici e altre importanti notizie concernenti le singole piante.
  • Il registro regionale delle piante monumentali è conservato presso il Servizio Selvicoltura, Difesa e Gestione del Patrimonio Forestale, che provvede all’aggiornamento delle relative schede, previo rilievo biennale dei dati di cui al primo comma.
  • Ciascuna pianta monumentale viene iscritta nel registro di cui al primo comma con il valore ad essa attribuito dalla Giunta regionale ai sensi del terzo comma dell’articolo 4 che costituisce termine di riferimento in caso di danneggiamento.

Art. 9

(Norme finanziarie).

  1. L’onere derivante dall’applicazione della presente legge valutato in annue lire 100.000.000 a decorrere dal 1990 graverà sui seguenti capitoli che verranno istituiti nel bilancio di previsione per l’anno 1990 e sui corrispondenti capitoli per gli anni successivi:

Cap. 29370 ” Spese per interventi di cura e manutenzione degli alberi monumentali e dei castagni da frutto “

LR 21 agosto 1990, n. 50, articolo 6 L. 40.000.000

Cap. 29375 ” Spese per retribuzione agli operai forestali addetti alla cura e alla manutenzione straordinaria degli alberi monumentali e dei castagni da frutto “(CCNL)

LR 21 agosto 1990, n. 50, articolo 6 L. 55.000.000

Cap. 29380 ” Spese per il funzionamento del Comitato per l’accertamento dei requisiti delle piante da considerarsi monumentali “

LR 21 agosto 1990, n. 50, articolo 3 L. 5.000.000

  1. Alla copertura dell’onere di cui al comma precedente si provvede:

a) per l’anno 1990 mediante prelievo dal fondo globale di cui al capitolo 50100 ” Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese correnti) ” a valere sull’accantonamento previsto dall’allegato n. 8 del bilancio di previsione della Regione denominato ” Interventi su alberi monumentali e sui castagni da frutto “

b) per gli anni 1991 e 1992 mediante utilizzo per L. 200.000.000 delle risorse disponibili iscritte al programma 2.2.1.07. ” Forestazione e difesa dei boschi ” del bilancio pluriennale 1990/1992.

  1. A decorrere dal 1991 la ripartizione degli oneri sarà disposta con Legge finanziaria di cui all’articolo 19 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90.

Art. 10

(Variazioni di bilancio).

  1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 1990 sono apportate le seguenti variazioni:

Variazione in diminuzione:

Cap. 50100 ” Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese correnti) ” L. 100.000.000

Variazione in aumento:

Programma regionale: 2.2.1.0.8.: ” Parchi, riserve naturali e beni ambientali “

Codificazione: 2.1.2.1.0.3.10.29.04

Cap. 29370 (di nuova istituzione)

“Spese per interventi di cura e manutenzione straordinaria degli alberi monumentali e dei castagni da frutto “

LR 21 agosto 1990, n. 50, articolo 6 L. 40.000.000

Codificazione: 2.1.1.4.2.2.10.29.04

Cap. 29375 (di nuova istituzione)

“Spese per retribuzione agli operai forestali addetti alla cura e alla manutenzione straordinaria degli alberi monumentali e dei castagni da frutto ” (CCNL)

LR 21 agosto 1990, n. 50, articolo 6 L. 55.000.000

Codificazione: 1.1.1.4.2.2.10.29.04

Cap. 29380 (di nuova istituzione)

“Spese per il funzionamento del Comitato per l’accertamento dei requisiti delle piante da considerarsi monumentali”

LR 21 agosto 1990, n. 50, articolo 3 L. 5.000.000

Tot. in aumento L. 100.000.000

(1) Articolo abrogato dall’art. 7 del R.R. 17 agosto 1999, n. 3 ai sensi del combinato disposto degli artt. 11 e 66, comma 3, della L.R. 23 ottobre 1995, n. 45, limitatamente all’istituzione del Comitato per l’accertamento dei requisiti delle piante.

 

Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani

Art. 7 della legge nazionale 14 Gennaio 2013 n. 10

Disposizioni per la tutela e la salvaguardia degli alberi monumentali, dei filari e delle alberate di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale

1. Agli effetti della presente legge e di ogni altra normativa in vigore nel territorio della Repubblica, per «albero monumentale» si intendono:

a) l’albero ad alto fusto isolato o facente parte di formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate ovvero l’albero secolare tipico, che possono essere considerati come rari esempi di maestosita’ e longevita’, per eta’ o dimensioni, o di particolare pregio naturalistico, per rarita’ botanica e peculiarita’ della specie, ovvero che recano un preciso riferimento ad eventi o memorie rilevanti dal  punto di vista storico, culturale, documentario o delle
tradizioni locali;
b) i filari e le alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale, ivi compresi quelli inseriti nei centri urbani;
c) gli alberi ad alto fusto inseriti in particolari complessi architettonici di importanza storica e culturale, quali ad esempio ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per i beni e le attivita’ culturali ed il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, sono stabiliti i principi e i criteri direttivi per il censimento degli alberi monumentali ad opera dei comuni e per la redazione ed il periodico aggiornamento da parte delle regioni e dei comuni degli elenchi di cui al comma 3, ed e’ istituito l’elenco degli alberi monumentali d’Italia alla cui gestione provvede il Corpo forestale dello Stato. Dell’avvenuto inserimento di un albero nell’elenco e’ data pubblicita’ mediante l’albo pretorio, con la specificazione della localita’ nella quale esso sorge, affinche’ chiunque vi abbia interesse possa ricorrere avverso l’inserimento. L’elenco degli alberi monumentali d’Italia e’ aggiornato periodicamente ed e’ messo a disposizione, tramite sito internet, delle amministrazioni pubbliche e della collettivita’.

3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni recepiscono la definizione di albero monumentale di cui al comma 1, effettuano la raccolta dei dati risultanti dal censimento operato dai comuni e, sulla base degli elenchi comunali, redigono gli elenchi regionali e li trasmettono al Corpo forestale dello Stato. L’inottemperanza o la persistente inerzia delle regioni comporta, previa diffida ad adempiere entro un determinato termine, l’attivazione dei poteri sostitutivi da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, per l’abbattimento o il danneggiamento di alberi monumentali si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 100.000. Sono fatti salvi gli abbattimenti, le modifiche della chioma e dell’apparato radicale effettuati per casi motivati e improcrastinabili, dietro specifica autorizzazione comunale, previo parere obbligatorio e vincolante del Corpo forestale dello Stato.

5. Per l’attuazione del presente articolo e’ autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2013 e di 1 milione di euro per l’anno 2014. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.