Regione Friuli Venezia Giula – Legge Regionale n. 9 del 23-04-2007

Regione autonoma Friuli Venezia GiuliaIn Friuli Venezia Giulia la tutela di monumenti naturali non è solo riferita agli alberi ma anche ai boschi. Interessanti anche le ragioni “spirituali” per la tutela di monumenti naturali e le sanzioni fino a 100.000 Euro per ogni singola pianta distrutta o alterata e il ripristino ambientale, secondo le prescrizioni della Direzione centrale.

La sanzione dei 100.000 Euro è scritta anche nella legge nazionale 14 Gennaio 2013 n.10: “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani (GU Serie Generale n. 27 del 1-2-2013)”. In Friuli la stessa sanzione è stata prevista 6 anni prima della legge nazionale.

Legge Regionale Friuli Venezia Giulia n. 9 del 23-04-2007

Capo V
Funzione paesaggistica, turistica e culturale
Sezione I
Tutela dei monumenti naturali
ARTICOLO 79

(Funzioni della Regione)
1. Allo scopo di tutelare e valorizzare il patrimonio arboreo, paesaggistico e ambientale del Friuli Venezia Giulia, la Regione promuove l’individuazione, la manutenzione e la conservazione degli alberi e dei boschi di particolare pregio naturalistico, storico, paesaggistico, culturale e spirituale.

ARTICOLO 80

(Definizione di monumenti naturali)
1. Ai fini della presente legge, sono considerati monumenti naturali i singoli elementi arborei o specifiche aree boscate o formazioni geologiche a esse connesse, di origine naturale o antropica, che, per eta’, forme, dimensioni o ubicazione ovvero per ragioni storiche, letterarie, toponomastiche o paesaggistiche, culturali e spirituali presentino caratteri di preminente interesse e richiedano una loro speciale conservazione.

ARTICOLO 81

(Inventario regionale dei monumenti naturali)
1 La dichiarazione di monumento naturale si consegue mediante l’inclusione in un apposito elenco denominato <<inventario regionale dei monumenti naturali>>, contenente:

a) l’esatta ubicazione dei monumenti naturali tutelati, con riferimento anche all’individuazione catastale dell’area su cui gli stessi insistono;

b) le caratteristiche di tali monumenti con riferimento alle ragioni che ne giustificano l’inclusione nell’inventario e le modalita’ di segnalazione degli stessi in loco.
2. L’inventario e’ approvato con decreto del Direttore centrale da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione.
3. In sede di prima applicazione della presente legge, si assume come inventario quello approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 20 settembre 1995, n. 0313/Pres..

ARTICOLO 82

(Tutela e gestione dei monumenti naturali)
1. E’ fatto divieto a chiunque di distruggere o alterare i beni inclusi nell’inventario di cui all’articolo 81, fatti salvi gli interventi di conservazione e manutenzione di cui al comma 4.
2. I Comuni sul cui territorio insistono i beni inclusi nell’inventario sono tenuti ad adeguare il proprio strumento urbanistico generale alle prescrizioni previste dalla presente sezione.
3. Il decreto di cui all’articolo 81, comma 2, costituisce titolo per l’apposizione d’indicazioni informative dei beni soggetti a tutela.
4. Le Comunita’ montane, nel territorio di rispettiva competenza, e le Province assicurano, mediante specifici interventi conservativi e di manutenzione, la buona conservazione dello stato vegetativo dei singoli monumenti naturali e la valorizzazione ambientale dei siti che garantisca il mantenimento delle funzioni assegnate.

ARTICOLO 83

(Sanzioni)
1. La violazione del divieto di cui all’articolo 82, comma 1, comporta il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 100.000 euro per ogni singola pianta distrutta o alterata e il ripristino ambientale,  secondo le prescrizioni della Direzione centrale, fatto salvo il potere di quest’ultima di provvedere d’ufficio, previadiffida, in caso di inerzia del trasgressore, con diritto di rivalsa nei confronti del medesimo.
2. Le sanzioni possono essere ridotte fino a un decimo nei casi di tenuita’ del danno.
3. Gli importi versati ai sensi del comma 1 sono finalizzati all’esclusivo finanziamento del Fondo di cui all’articolo 90, comma 1.

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