Regione Emilia Romagna L.R. 24 gennaio 1977, n. 2 e succ. mod.

REGIONE EMILIA ROMAGNA – LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1977, n. 2 E SUCC MOD ED INTEGRAZIONI PROVVEDIMENTI PER LA SALVAGUARDIA DELLA FLORA REGIONALE – ISTITUZIONE DI UN FONDO REGIONALE PER LA CONSERVAZIONE DELLA NATURA – DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DEI PRODOTTI DEL SOTTOBOSCO

Art. 6 (già sostituito da art 39 L.R 2 aprile 1988 n. 11 e poi modificato dall’ art 30 L.R 1 agosto 2002  n. 18)
regione emilia romagnaCon decreto del Presidente della Giunta regionale, anche su proposta dei Comuni, delle Comunità montane, della Amministrazioni provinciali, del Comitato circondariale di Rimini, delle Assemblee di Comuni di Imola e Cesena, degli Istituti universitari interessati, delle associazioni naturalistiche, ricreative e del tempo libero, dell’Istituto per i beni artistici culturali e naturali e dell’Azienda regionale delle foreste, sono assoggettati a particolare tutela esemplari arborei singoli o in gruppi, in bosco o in filari, di notevole pregio scientifico o monumentale vegetanti nel territorio regionale, sentito il parere del Comitato consultivo regionale per l’ambiente naturale e della competente Commissione consiliare.
Il decreto è emanato sulla base di un elenco degli esemplari arborei individuati annualmente a seguito di istruttoria compiuta dall’Istituto per i beni artistici, culturali e naturali che dovrà contenere gli elementi conoscitivi e le indicazioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma successivo.
Il decreto dovrà indicare:
a) la esatta ubicazione degli esemplari arborei tutelati con riferimento anche all’individuazione catastale dell’area ove insistono;
b) le caratteristiche di tali esemplari e le modalità di segnalazione degli stessi in loco;
c) i criteri e la durata di applicazione del regime di tutela nonché i soggetti pubblici e privati cui la tutela viene affidata;
d) il tipo e le modalità degli interventi necessari ad assicurare la buona conservazione dello stato vegetativo degli esemplari tutelati.
Il decreto regionale è atto definitivo e deve essere notificato ai soggetti proprietari degli degli esemplari arborei assogettati a tutela entro sessanta giorni dalla data di esecutività.
Sulla base di appositi finanziamenti annuali assegnati dalla Regione, l’Istituto per i beni artistici, culturali e naturali provvederà ad erogare ai soggetti di cui alla lettera c) del terzo comma i fondi eventualmente necessari per gli interventi conservativi e di salvaguardia degli esemplari arborei tutelati.

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