B.U. 5 giugno 2007, n. 23, suppl. n. 2
[omissis]
ARTICOLO 24
Piante monumentali e siti di particolare valenza ambientale
2. Se le piante monumentali e i siti di particolare valenza ambientale sono inclusi nell’elenco dei beni di rilevante interesse ambientale e naturalistico, alla loro valorizzazione e manutenzione, secondo quanto previsto dalla vigente normativa provinciale in materia di urbanistica e tutela del paesaggio, provvedono i comuni in proprio o affidando l’intervento a soggetti privati, ovvero le amministrazioni separate dei beni di uso civico, con il supporto tecnico delle strutture provinciali competenti.
3. E’ garantita in ogni caso la gestione forestale dei siti ricadenti in aree a bosco, secondo le direttive contenute nei piani forestali e montani.
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