REGIONE EMILIA ROMAGNA – LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1977, n. 2 E SUCC MOD ED INTEGRAZIONI PROVVEDIMENTI PER LA SALVAGUARDIA DELLA FLORA REGIONALE – ISTITUZIONE DI UN FONDO REGIONALE PER LA CONSERVAZIONE DELLA NATURA – DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DEI PRODOTTI DEL SOTTOBOSCO
Art. 6 (già sostituito da art 39 L.R 2 aprile 1988 n. 11 e poi modificato dall’ art 30 L.R 1 agosto 2002 n. 18)
Il decreto è emanato sulla base di un elenco degli esemplari arborei individuati annualmente a seguito di istruttoria compiuta dall’Istituto per i beni artistici, culturali e naturali che dovrà contenere gli elementi conoscitivi e le indicazioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma successivo.
Il decreto dovrà indicare:
a) la esatta ubicazione degli esemplari arborei tutelati con riferimento anche all’individuazione catastale dell’area ove insistono;
b) le caratteristiche di tali esemplari e le modalità di segnalazione degli stessi in loco;
c) i criteri e la durata di applicazione del regime di tutela nonché i soggetti pubblici e privati cui la tutela viene affidata;
d) il tipo e le modalità degli interventi necessari ad assicurare la buona conservazione dello stato vegetativo degli esemplari tutelati.
Il decreto regionale è atto definitivo e deve essere notificato ai soggetti proprietari degli degli esemplari arborei assogettati a tutela entro sessanta giorni dalla data di esecutività.
Sulla base di appositi finanziamenti annuali assegnati dalla Regione, l’Istituto per i beni artistici, culturali e naturali provvederà ad erogare ai soggetti di cui alla lettera c) del terzo comma i fondi eventualmente necessari per gli interventi conservativi e di salvaguardia degli esemplari arborei tutelati.