Regione Abruzzo L.R. 28 maggio 2013, n. 12 Tutela del patrimonio arboreo della regione

Art. 6
(Tutela del patrimonio arboreo della regione)

1. La Regione, ai sensi dell’articolo 9 del proprio Statuto, protegge e valorizza il paesaggio, le bellezze naturali e l’ambiente, garantisce la tutela ed il rispetto delle risorse e dei beni naturali, assicurandone la fruizione a tutti i cittadini.

2. Ai fini della tutela e della salvaguardia degli alberi monumentali, dei filari e delle alberate di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale, nelle more della redazione degli elenchi comunali e regionale di cui al comma 3, dell’art. 7, della Legge 14 gennaio 2013, n. 10, avente ad oggetto “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani”, è vietato sul territorio dei centri urbani regionali il danneggiamento, l’abbattimento e l’espianto di:
a) alberi ad alto fusto isolati o facenti parte di formazioni boschive naturali o artificiali ovvero alberi secolari tipici, suscettibili di considerazione ai sensi della lett. a), comma 1, articolo 7, della Legge n. 10/2013;
b) filari e alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale;
c) alberi ad alto fusto inseriti in particolari complessi architettonici di importanza storica e culturale, quali ad esempio ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private.

3. L’abbattimento e l’espianto del patrimonio arboreo di cui al comma 2, esclusivamente per casi motivati e improcrastinabili, è consentito previo parere obbligatorio e vincolante del Corpo forestale dello Stato, idoneo ad escludere la praticabilità di soluzioni alternative o complementari aventi minore impatto ambientale.

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